Responsabilita’ degli ISP (Sky vs. Telecom = 0-1)
Giovedi’ scorso PI ha pubblicato una notizia molto interessante riguardante gli ISP (meglio: se il servizio consiste nel “trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione”).
Ne parlavo ieri al telefono con un’amico che, suo malgrado, e’ stato coinvolto in un caso analogo in quanto fornitore di una piattaforma messa a disposizione di terzi.
Bene, come dice il provvedimento milanese, soltanto per ordine dell’Autorita’ il prestatore del servizio deve impedire la trasmissione di contenuti illeciti (o illecitamente trasmessi). La soluzione e’ corretta e sta tutta nel comma 3 dell’art. 14 d.lgs. 70/2003.
Leggendo la direttiva 2000/31/CE (da cui e’ derivato il nostro decreto) si capisce, all’art. 9, che era facolta’ dei singoli Stati fissare o meno la necessita’ di un’intervento dell’Autorita’.
Dunque… soltanto l’Autorita’ puo’ ordinare l’inibizione del servizio, mentre il prestatore non e’ autonomamente tenuto (anzi, potrebbe passare qualche guaio contrattuale, se lo facesse).
Con le conseguenze del caso in ordine alla responsabilita’ di quest’ultimo.
Domanda specifica: chi gestisce un blog nel quale postano altri soggetti e’ sottoposto a queste regole? Se ne parla…