Re: Il prezzo delle riproduzioni

Le parole di un Sottosegretario, pur “padre” della norma, non possono definirsi, “interpretazione autentica”, ma, comunque, possono dare un’indicazione di una certa… certezza (scusate il bisticcio).

Ma c’e’ di piu’. Diamo un’occhiata anche all’art. 70 lda che si riferisce a comunicazioni, riproduzioni (parziali) o citazioni a determinati fini. Eccolo.

1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. 2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell’equo compenso. 3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.

Da qui, occorre ragionare caso per caso per vedere se il compenso e’ applicabile o meno. Ritengo che, nella stragrande maggioranza dei casi, un blog citi per i fini indicati da quest’ultima norma e che, dunque, non debba pagare.

La soluzione sembra sin troppo facile o, almeno, ci sono tanti puntelli. Tanto rumore per nulla come dice Gianluca? Non so… mi, gli, ci ricordo quanto accaduto all’indomani della l. 61/2001 sui prodotti editoriali. Noi possiamo proporre un’interpretazione ragionevole, ma, nella non perfetta chiarezza della legge, non possiamo scommettere che altri la pensino come noi e che non applichino le regole in un determinato modo. Forse, la conversione del decreto potra’ essere l’occasione propizia per i chiarimenti del caso.

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