Caricare e scaricare: e’ reato?
Vedo che, pur a distanza di qualche giorno, la stampa si occupa dell’ultima sentenza della Cassazione in materia di scambio di software (e non solo).
Per citare alcune testate, Corriere, TGcom, Ansa, La Stampa.
Titoli roboanti, come al solito. Quasi sempre poco coerenti con il testo e, soprattutto, con la verità. Su La Stampa il piu’ "visionario", sbagliato e gravamente fuorviante: "La musica torna libera"
Se vi interessa conoscere la mia opinione, continuate a leggere questo post.[[SPEZZA]]
La vicenda e’ molto semplice. Tre studenti del Politecnico di Torino (uno, in seguito, deceduto) mettono in piedi e gestiscono, su una macchina dell’Istituto, un server ftp caricandovi programmi, crack, giochi per console, film e mp3 (per la cronaca, c’era anche una copia di Back Orifice). Era previsto lo scambio con terzi, ma a condizione che questi fornissero, a loro volta, nuove opere. Tutto cio’ fino all’estate del 1999 e la data e’ molto importante, per i motivi che vedremo.
La cosa viene scoperta e ne nasce un procedimento penale che arriva a diverse imputazioni distinte (la sentenza di primo grado e’ visualizzabile QUI): duplicazione, distribuzione, detenzione a scopo commerciale e ricettazione.
Bene, cominciamo a dire che, prima dell’entrata in vigore della l. 248/2000 (ecco perche’ e’ rilevante la data di commissione del reato), sia per software, crack e giochi per console (art. 171-bis lda) e audio-video (art. 171-ter) era previsto lo stesso regime di dolo, vale a dire il lucro (oltre allo scopo commerciale in relazione alla condotta di detenzione).
E il giudice di Torino lo sapeva benissimo, non e’ stata una scoperta della Cassazione.
Lo stesso magistrato, pero’, ha ritenuto che la gestione del server fosse una vera e propria attività Imprenditoriale/commerciale (con qualche perplessita’, da parte mia), mentre il "do ut des" che governava gli scambi di opere era una sorta di permuta che, come almeno i giuristi sanno, e’ un contratto a titolo oneroso. Ecco perche’, anche per sofware, giochi psx e crack, in tali regole della comunita’ erano stati visti, appunto, il fine commerciale e il dolo di lucro.
A monte, lo stesso giudice ha ravvisato un’attivita’ di duplicazione e la condanna e’ conseguita.
Incidentalmente, va notato che il giudice torinese, con argomentazioni diverse, non ha ravvisato la ricettazione.
Purtroppo, non ho dati completi sulla sentenza (di conferma) di appello, ma, come ci riporta la cronaca, in Cassazione e’ caduto tutto. Perche’?
Schematicamente, l’opinione della Suprema Corte:
– contrariamente a quanto ho letto in giro, per la Cassazione l’interazione con un server ftp comporta un’attivita’ di duplicazione;
– dunque, il problema si sposta nuovamente sul fine di lucro;
– contrariamente a quanto sostenuto da altri, con la riforma del 2000 non si e’ voluta fornire una sorta di "interpretazione autentica" della legislazione precedente, ma, al contrario, si e’ ampliata la copertura penale. Lucro e profitto sono cose bene diverse;
– nel caso concreto, i gestori del server avevano tratto, semmai, un semplice profitto, non il lucro a suo tempo richiesto dalla legge in ordine al software (ricordo che per audio e video c’e’ sempre stato il lucro) e non avevano posto in essere alcuna struttura imprenditoriale/commerciale.
L’annullamento e’ senza rinvio, dunque quella vicenda si e’ definitivamente conclusa.
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