Tesi sbagliate e pericolose
Faccio alcune premesse.
Contrariamente a ciò che molti pensano (in un’illusione comprensibile), il diritto non è una scienza esatta. Non si finisce mai di imparare, di stupirsi. E le soluzioni più ovvie e corrette appaiono, talvolta, a chi, immune da pregiudizi e calcificazioni del proprio pensiero, ha, appunto, una mente più fresca e disponibile.
Mi sono imbattuto, non per caso, nel sito intitolato La Rivoluzione che, per quello che ho compreso io, fa dell’anti-copyright la propria battaglia principale, se non esclusiva. Io non so chi ci sia dietro. Il titolare del dominio non necessariamente è l’estensore degli scritti presenti. Di certo, però, dico che, pur ricordando quanto appena scritto, certe materie sono molto delicate e dovrebbero essere trattate da persone competenti. Ripeto che non conosco la cultura giuridica di chi scrive in quel blog.
Ci sono due post (linkati a scarichiamoli.org). Uno un po’ generico, l’altro più approfondito e argomentato. Mi ci sono perso un po’ anche perché ero convinto che il testo del primo fosse diverso, all’origine. Probabilmente, mi sono sbagliato.
Ad ogni modo, a mio parere entrambi – questo il senso del titolo e del contenuto del mio post – sono sbagliati e, soprattutto, pericolosi. Perché qualcuno, più ingenuo e desideroso di trovare una soluzione in un certo senso "vantaggiosa e comoda", potrebbe anche farci affidamento. Ma qui parliamo di diritto penale, mica di bruscolini.[[SPEZZA]]
Nei contributi segnalati – questo il succo – si dice che una legge del 1981 (la 689/81, per la precisione) avrebbe depenalizzato l’art. 171 lda vigente sino a quel momento. Non, dunque, la lettera a-bis) che è quella che riguarda il P2P e le altre forme di messa a disposizione. Novità del 2005.
Risultato? Lo sforzo del legislatore del 2005 di rendere penalmente rilevante la messa a disposizione abusiva di opere protette, senza fine di lucro, sarebbe in contrasto, per violazione (non indicata) dell’art. 3 Cost., con il resto dell’art. 171, comma 1, a detta dell’estensore di esclusiva pertinenza amministrativa.
Ma non è così e, anch’io, ve lo metto per iscritto. Presentandomi e qualificandomi (senza, perciò, definirmi infallibile).
Una breve digressione. Cosa sono le aggravanti e le fattispecie autonome sulla cui distinzione si fonda la tesi de La Rivoluzione? Molto semplicemente: le aggravanti sono "qualcosa in più di non essenziale" rispetto ad un’ipotesi base, le fattispecie autonome sono "qualcosa di essenzialmente diverso".
Giusto per stare in Rete, segnalo questo scritto di Massimo Mannucci, valente magistrato livornese che cita alcuni pilastri del diritto penale. Soltanto incidentalmente, segnalo che la Cassazione ha già risposto al dubbio di Mannucci, ma con un’argomentazione. secondo me, discutibile. Comunque, il valore, quanto meno generale, del pur sintetico scritto di Mannucci rimane.
Contrariamente a quanto ritiene La Rivoluzione, teleologia non significa soltanto bene tutelato dal legislatore, ma, molto più ampiamente, intenzione del legislatore, oggettivamente inteso.
Sicché l’indagine sul bene tutelato – oltre ad essere discutibile nelle conclusioni concrete – è un quasi inutile affanno, specie se altri elementi palesi sciolgono il nodo.
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