Le future leggi sui reati sessuali
Lo scorso 25 gennaio, il Governo (per iniziativa di tre Ministri e il concerto di molti altri) ha presentato il ddl C2169 intitolato "Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell’ambito della famiglia, per l’orientamento sessuale, l’identità di genere ed ogni altra causa di discriminazione". QUI la scheda per seguire tutto l’iter e, ovviamente, leggere articolato e relazione.[[SPEZZA]]
Pur apprezzando i nobili intenti e la volonta’ di occuparsi di piu’ delle vittime (anche se non vado pazzo per la parola "repressione"), devo dire che ho trovato il ddl con l’unica parola chiave "Internet". C’e’ un motivo: il testo mira ad introdurre uno specifico reato di "adescamento amichevole" ("grooming"). Che va benissimo, figuriamoci. Ma mi preoccupa la specificazione, nel testo dell’art. 609-undecies, "anche attraverso l’utilizzazione della rete INTERNET o di altre reti o mezzi di comunicazione". Mi ricorda molto da vicino l’inutile – e vagamente criminalizzante – inciso "anche per via telematica" contenuto nell’art. 600-ter, comma 3, c.p.
Al di la’ di cio’, vale la pena di notare l’introduzione del reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) che dovrebbe, in larga parte, ovviare ai limiti di applicabilita’ dell’art. 660 c.p. in tema di molestie.
Infine, ma questo e’ un appunto nuovamente negativo, con il ddl in esame si vorrebbe far rientrare dalla finestra (pur in termini inversi) la pedopornografia "apparente". Come gia’ per molte altre ipotesi di reati sessuali, anche per i i casi di cui all’art. 600-ter (dunque, non soltanto per i fatti di produzione) non sara’ piu’ invocabile l’ignoranza (errore sul fatto) circa l’eta’ della persona offesa.
Insomma, anche per fatti di mera diffusione telematica gratuita (caso, purtroppo, non sempre consapevole nella rete P2P) si potra’ essere puniti in relazione a materiali ritraenti soggetti minorenni ma "apparentemente" maggiorenni senza un contatto con essi tale da poter svelare la vera eta’.