Caso Peppermint e dissenting opinions

P2P Forum Italia sta aggregando un po’ di pareri legali (alcuni anonimi) sul caso Peppermint delle 4.000 (o poco meno) raccomandate di richiesta danni/transazione per fatti di P2P asseritamente illecito.

Si conferma la relativita’ del diritto.

  1. Gianluigi:

    Ciao Daniele,mi piacerebbe leggere un commento piĆ¹ esteso sulla faccenda Peppermint.

  2. Minotti:

    Francamente, non ho molto da aggiungere.
    Sono, chiaramente, meno “convinto” di altri colleghi che ho letto su P2P forum.
    Certo, ho qualche perplessita’ sulla traduzione italiana di IPRED1 (ma un’eventuale questione dubito sia sollevabile dal singolo utente), ma non vedo come decisiva la questione del (presunto) trattamento di dati dall’estero. C’e’ lo scopo dell’esercizio di un diritto in sede giudiziaria, non ce lo dimentichiamo (art. 42, lett. e) TU Privacy).
    Pero’, alla fine, non posso che assumere un atteggiamento pratico. Difendersi – e’ chiaro a tutti – costa (non soltanto di avvocati) e, a parte le questioni di principio, l’unica soluzione ragionevole e sostenibile mi sembra quella di affidarsi ad Associazioni di consumatori (anche se occorre verificare la preparazione in materia) oppure, in piu’ persone, a diversi avvocati, ovviamente competenti.
    Nella sostanza (ma sempre col suddetto limite dei costi) possiamo ragionare sull’univocita’ di un hashset, sull’affidabilita’ del software di monitoraggio (verificabile, per la verita’, soltanto con un codice aperto davanti), sulle modalita’ concrete di acquisizione degli IP e sulla prova dell’immissione del materiale protetto.
    Ma, senza visionare tutto quello che c’e’ dietro le decisioni di Roma, vedo un po’ arduo dare certezze agli utenti.