Sed Lex > Diritto d’autore: cosa bolle in pentola
Attualmente, come brevemente accennato, tra reati in tema di software (art. 171-bis) e quelli relativi alle altre opere (art. 171-ter) esiste uno scollamento non da poco: per i primi è sufficiente il dolo di profitto (mera soddisfazione morale anche non patrimoniale), mentre per i secondi occorre il lucro (vantaggio patrimoniale diretto). Ciò è disceso dalla l. 248/2000 che, appunto, ha abbassato la soglia di punibilità per gli illeciti penali riguardanti i programmi per elaboratore.
Con poco pertinenti (ma altamente demagogici) richiami al software libero, all’Italian Crackdown, alla pronuncia cagliaritana sul software datata 1996 nonchè alla più recente sentenza di Cassazione sullo scambio di materiali via ftp, si propone il ritorno al regime del lucro. Condivisibilissimo perchè, a mio modo di vedere, sanerebbe un’evidente disparità di trattamento in netto contrasto con l’art. 3 Cost. In più, va sottolineato che questo disegno di legge si occupa, giustamente, anche delle banche di dati di cui allo stesso art. 171-bis (il secondo comma).
Altro tema rilevante è quello trattato dal ddl C-2962 (On. Beltrandi e altri) presentato prima dell’estate: gli archivi audiovisivi degli enti pubblici (ad esempio, la RAI).
In Italia si moltiplicano le voci a favore di iniziative come quella presa dalla BBC che ha liberalizzato (ma non a scopo di lucro, ovviamente) molti contenuti propri creando il “Creative Archive”. Ma, qui da noi, c’è ancora qualche ostacolo giuridico di cui il disegno prende atto.
L’iniziativa si propone, allora, di allentare questi freni con un occhio di riguardo anche per la successiva distribuzione, non lucrativa, per i canali del file-sharing che tutti conosciamo.
È realmente difficile prevedere l’esito finale di queste proposte. Sicuramente, subiranno emendamenti più o meno sostanziosi anche per effetto dell’influenza dei poteri economici coinvolti.
Questa breve guida vuole essere soltanto un pro memoria per tenere d’occhio l’attività parlamentare, almeno per quanto puo’ emergere dai resoconti, con riferimento al diritto alla cultura.
avv. Daniele Minotti
(la parte non pubblicata sulla proposta di Beltrandi)
Il ddl C-2963 presentato sempre dall’On. Beltrandi ed altri si occupa, invece, degli aspetti civilistici del file sharing e della copia privata giungendo a riprendere quella tesi secondo cui chi meramente scarica non e’ perseguibile in alcun modo (penale, civile o amministrativo) in quanto gia’ paga l’equo compenso sul supporto di memorizzazione (e sui dispositivi di copia).
Nell’ottica della difesa dei diritti dell’uomo (in particolare quello alla cultura), il disegno di legge cosi’ si autopresenta nella relazione: “La proposta di legge in esame introduce nuove norme in tema di autorizzazione alla messa a disposizione del pubblico di archivi attraverso reti digitali per fini personali e senza scopo di lucro. Si introduce un meccanismo analogo alle licenze collettive in vigore nei Paesi del nord Europa con l’obiettivo di delineare un quadro legislativo che promuova la capacità dei titolari dei diritti d’autore di sviluppare una nuova generazione di modelli di licenze collettive destinati agli utenti on-line, che siano meglio rispondenti alle esigenze del mondo informatizzato”.
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