Sul sequestro di siti Internet

Il sito-stampa non e’ sequestrabile, ma se e’ il mero veicolo di un messaggio pubblicitario illecito, il vincolo e’ possibile. Ecco. Seguendo la tecnica della "piramide rovesciata" (con l’occasione, segnalo il gia’ stranoto "Il mestiere di scrivere") riassumo i termini di un’interessante sentenza della Cassazione che ho appena pubblicato su Penale.it (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 27 settembre 2007 – dep. 24 ottobre 2007 – n. 39354). Per la verita’, e’ qualcosa di molto simile alla massimazione delle sentenze, appunto. La stampa non e’ sequestrabile, lo dice pure la Costituzione (art. 21) ed anche il R.d.l. (si’… Regio decreto-legge) 561/46.  Al piu’, si possono sequestrare massimo tre esemplari. Il nostro caso, pero’, e’ peculiare per tre motivi: – le pubblicazioni contestate riguardano il presunto reato di sfruttamento della prostituzione ed e’ immaginabile il tenore degli annunci pubblicitari, evidentemente non connessi ad un diritto di cronaca-critica; – il sequestro di cui si parla e’ quello preventivo, cio’ quella misura che mira ad impedire ulteriori conseguenze del reato o la commissione di altri e introdotta soltanto nel 1988; – non si discute della carta stampata, ma di siti Internet, pur testate registrate. Sotto il primo profilo, la Corte dice chiaramente che un conto e’ la stampa come esercizio di diritti costituzionali, un conto e’ un mero veicolo di pubblicita’ (illegale). Quindi, nel secondo caso, NON vi sarebbero i diritti di cui all’art. 21 Cost. Le altre due questioni sono assorbite, ma vale la pena di spendere qualche parola almeno su una delle due. Il "vantaggio" dei siti-stampa e’ che non possono essere sequestrati. Se, anche ai sensi della l. 62/2001, i siti sono equiparati alla carta (a certe condizioni), vantaggi e svantaggi di quest’ultima passano ai primi. Abbiamo un’interessante pronuncia QUI (sebbene si conosca questo diverso orientamento, un po’ discutibile nel suo reciso rigore). Cosi’ non e’ per gli altri siti che, infatti, vengono "tranquillamente" oscurati. Ecco la spiegazione di quella che, per certi versi, e’ una disparita’ di trattamento. Tornando al punto di partenza, mi lascia un po’ preoccupato il fatto che, malgrado i siti oggetto del procedimento fossero certamente testate, li si e’ sequestrati comunque. Verissimo: siamo di fronte ad un caso macroscopico e non relativo al diritto di cronaca-critica, ma quanto si puo’ "limare" la portata dell’art. 21 Cost. per giungere a quella che anche i giudici di Rovigo hanno definito, senza mezzi termini, censura? Son preoccupato.