Sulla conservazione dei dati telefonici e telematici
Ah… volevo scriverlo da un po’. Sono molto in ritardo, parecchi ne hanno gia’ parlato, ma penso sia giusto segnalare anche qui.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato un provvedimento con il quale precisa che i dati interni delle comunicazioni telematiche (es.: la lista dei siti visitati) e di quelle telefoniche non possono/non devono essere conservati dai fornitori ai sensi dell’art. 132 TU Privacy.
In margine, osservo che Quinta si lamenta dell’esclusione, da questa disciplina, dei motori di ricerca (par. 3, 5° bullet del provvedimento che linko in basso). In linea di principio ha ragione. Tutti, oramai, conosciamo l’invasivita’ di strumenti come Google. Ma se da un lato per i motori di ricerca valgono le regole ordinarie (per cui il trattamento di dati e’, di regola, vietato), dall’altro quel provvedimento del Garante si riferisce ad un àmbito particolare ove i motori di ricerca senz’altro non rientrano.
Tutto sul sito dell’Autorita’: comunicato stampa e provvedimento generale, a partire da QUI.