SIAE: pensiamo al domani, con qualche precisazione
La SIAE annuncia che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha avviato le pratiche per la notifica del contrassegno SIAE. Finalmente, l’hanno capita. Bastava già la sentenza della Corte di Giustizia UE, ma, come sappiamo, la SIAE dapprima ha fatto finta di niente, poi ha diffuso una serie di notizie errate e fuorvianti (trovate tutto nella sezione Diritto d’autore di questo blog oppure con questo link-stringa di ricerca, inutile che ripeta).
E continua a farlo, QUI. Guido Scorza e Carmelo Giurdanella, rispondendo a SIAE, hanno già commentato su Punto Informatico. E sono d’accordo (sul rimborso, taccio per ignoranza). Soltanto, mi si consentito fare qualche pulce al comunicato SIAE del 18 aprile.
Si fa bene a ribadire che la duplicazione abusiva è sempre illecita (a prescindere dal bollino, che non è pertinente per ovvi motivi). Quanto meno non si dà una cattiva informazione a chi, nell’euforia del momento, potrebbe darsi alla duplicazione selvaggia, col rischio concreto di ritrovarsi i gendarmi a casa. Ma occorrono dei distinguo. L’abusiva duplicazione resta sanzionabile, ma… non sempre penalmente. Anzi, in alcuni casi esiste un diritto alla copia privata (col pagamento dell’equo compenso sui supporti) e a quella di sicurezza per il software. E’ una precisazione non da poco.
E, allora, ribadiamo un messaggio fondamentale: il contrassegno non è più (non è mai stato, perché non è mai stato notificato) obbligatorio per supporti contenenti audiovisivi, software e banche dati. Chi vi “ordina” di apporlo, minacciando anche sanzioni penali, vi imbroglia chiedendovi soldi non dovuti. E anche quando il contrassegno sarà notificato, la cosa non avrà effetto retroattivo. Per tacere delle questioni di libera circolazione di beni e servizi che, pur non trattate dalla Corte di Giustizia, secondo me rimangono ancora in piedi (e sono state oggetto delle conclusioni dell’Avvocato Generale).
Andiamo avanti col comunicato.
La Corte di Cassazione con tre sentenze ha stabilito che non costituisce reato la semplice assenza del contrassegno Siae sui supporti contenenti opere dell’ingegno. Per altro la stessa Corte ribadisce, in modo rilevante, che “era ed è vietata qualsiasi attività che comporti l’abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell’ingegno” in violazione del diritto d’autore. Tali attività restano passibili di sanzioni penali.
Il virgolettato (e soltanto quello) è tratto dalla sentenza 13.810. Il resto, in particolare il riferimento al penale come conseguenza inevitabile, è invenzione della SIAE. Ed è falso perché, ad esempio, la riproduzione (intesa come duplicazione) di un CD audio realizzata senza scopo di lucro ha, eventualmente, mera rilevanza civile e amministrativa. L’ho già detto e lo ripeto.
Per ciò che concerne il contrassegno, la stessa Corte ha applicato, nella sua massima estensione, il principio proposto dalla Corte di Giustizia Europea, secondo cui il bollino Siae è qualificabile come regola tecnica.
La Corte di Giustizia non propone principi. Li impone con sentenza sulla scorta della legislazione sovranazionale. Poi, spetta al giudice del singolo Stato valutare se il principio possa servire al caso concreto. E ciò è stato fatto. L’estenzione del principio, poi, non è stata semplicemente “massima”. Era quella dovuta.
Questa regola, non essendo stata comunicata in via amministrativa dallo Stato Italiano all’Unione Europea, non è rilevante penalmente nei confronti dei privati, che non appongono il contrassegno sui supporti.
Page 1 of 2 | Next page