Internet, minori e cultura

Lorenzodes è riuscito a scovare quello che io non sono stato capace di trovare. Il testo di uno dei disegni di legge elencati in un post precedente. Si tratta del ddl S 664, Norme per la corretta utilizzazione della rete INTERNET a tutela dei minori.
Il testo è QUI, ma lo copio e incollo comunque.
Poi, ci facciamo le nsotre riflessioni.

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Art. 1

1. È vietato istituire siti nella rete INTERNET i cui contenuti siano finalizzati, direttamente o indirettamente:

a) alla istigazione al consumo, alla produzione o allo spaccio di sostanze stupefacenti;

b) alla istigazione alla violenza e alla consumazione di reati;
c) alla divulgazione o alla pubblicizzazione di materiale pornografico o di notizie o di messaggi pubblicitari diretti all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di anni diciotto.

2. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.500 euro a 50.000 euro.

Art. 2.

1. Il servizio di polizia delle telecomunicazioni nell’ambito dei compiti individuati con il decreto di cui al comma 15 dell’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, vigila sulla liceità e sulla moralità del contenuto dei siti della rete INTERNET accessibili al pubblico, dandone comunicazione all’autorità giudiziaria.

2. Nell’ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, l’organo del Ministero dell’interno preposto alla sicurezza e alla regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell’autorità giudiziaria, le attività occorrenti per il contrasto dei delitti previsti dall’articolo 1 commessi mediante l’impiego di sistemi informatici o di mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione accessibili al pubblico.
3. L’autorità giudiziaria dispone l’oscuramento dei siti della rete INTERNET i cui contenuti sono palesemente illeciti o offensivi del buon costume o tali da attentare all’ordine pubblico.
4. Chiunque, con qualsiasi mezzo, può denunciare eventuali violazioni alle disposizioni della presente legge. A tal fine è istituito un apposito numero verde.

Art. 3

1. L’autorità per le garanzie nelle comunicazioni può autorizzare la diffusione di siti della rete INTERNET i cui contenuti siano parzialmente simili a quelli vietati ai sensi dell’articolo 1, purché tali siti siano protetti da appositi codici di accesso.

2. I fornitori di accesso alla rete INTERNET promuovono la conoscenza e l’uso, tra gli abbonati e gli utilizzatori, dei programmi che consentono di schermare l’accesso ai siti di cui al comma 1.
3. I fornitori di accesso alla rete INTERNET erogano, se richiesti, l’assistenza per l’installazione di sistemi di selezione da parte degli abbonati.
4. I fornitori dei siti individuati ai sensi del comma 1 consentono l’accesso agli utenti solo dopo la comparsa di un avviso che ne segnala la natura ed eventualmente dopo l’invio di una password o di altre informazioni che diano una ragionevole certezza della maggiore età dell’utente.

Art. 4.

1. Il Governo predispone interventi atti a favorire la promozione e la diffusione della rete INTERNET.

2. Il Governo prevede l’introduzione di corsi per docenti e studenti della scuola secondaria di secondo grado sull’uso corretto della rete INTERNET tenuti in orario extrascolastico e l’inserimento delle nuove tecnologie informatiche fra le materie curricolari dell’area scientifica.

Art. 5

1. Chiunque, persona fisica o giuridica, istituisca siti culturali, come definiti ai sensi del comma 2, sulla rete INTERNET può usufruire di sgravi fiscali sulle imposte sui redditi nella misura del 50 per cento del costo dell’abbonamento.

2. Sono siti culturali quelli riguardanti:

a) musei e opere d’arte;

b) università e istituti di ricerca;
c) materie oggetto di esami scolastici e universitari nonché di concorsi pubblici.

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