News sul caso Carlo Ruta
L’ostacolo più grande è, invece, la legge 62/2001 che introduce una definizione di “prodotto editoriale” (con conseguenti obblighi) vastissima, tale da abbracciare anche le comunicazioni telematiche. E il caso riguardante Carlo Ruta ha un (mezzo) precedente (che, però, non so quali esiti finali abbia avuto).
Ma non è finita qui. Contrariamente a Guido Scorza, ritengo che il successivo d.lgs. 70/2003 abbia definitivamente chiarito le cose, cioè che la registrazione di cui si parla all’art. 7, comma 3 sia quella della testata, presso il tribunale (e non gli altri adempimenti per il ROC). Se ciò è vero e se è parimenti vero che Carlo Ruta non ha mia chiesto “provvidenze” per il proprio blog, ecco perché la blogosfera non deve registrarsi in tribunale.
Insomma: per quel caso, la formula giusta doveva essere assolutoria “perché il fatto non sussiste”.
P.S.: Penso che il Minottino abbia bisogno di un energico aggiornamento sul tema, a sostegno della tesi appena esposta.
Page 2 of 2 | Previous page
Informazione “clandestina” - il caso di Carlo Ruta | 095:
Settembre 8th, 2008 at 13:21
[…] Dal blog di Daniele Minotti, ricopio parte del “riassunto” della vicenda, che potete leggere per intero qui. […]