News sul caso Carlo Ruta

L’ostacolo più grande è, invece, la legge 62/2001 che introduce una definizione di “prodotto editoriale” (con conseguenti obblighi) vastissima, tale da abbracciare anche le comunicazioni telematiche. E il caso riguardante Carlo Ruta ha un (mezzo) precedente (che, però, non so quali esiti finali abbia avuto).

Ma non è finita qui. Contrariamente a Guido Scorza, ritengo che il successivo d.lgs. 70/2003 abbia definitivamente chiarito le cose, cioè che la registrazione di cui si parla all’art. 7, comma 3 sia quella della testata, presso il tribunale (e non gli altri adempimenti per il ROC). Se ciò è vero e se è parimenti vero che Carlo Ruta non ha mia chiesto “provvidenze” per il proprio blog, ecco perché la blogosfera non deve registrarsi in tribunale.

Insomma: per quel caso, la formula giusta doveva essere assolutoria “perché il fatto non sussiste”.

P.S.: Penso che il Minottino abbia bisogno di un energico aggiornamento sul tema, a sostegno della tesi appena esposta.

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  1. Informazione “clandestina” - il caso di Carlo Ruta | 095:

    […] Dal blog di Daniele Minotti, ricopio parte del “riassunto” della vicenda, che potete leggere per intero qui. […]