Novità su privacy ed elenchi contribuenti, per decreto legge

      2)  il  secondo  periodo  del  secondo  comma e’ sostituito dal seguente:  «Gli  elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso   lo  stesso  ufficio  delle  imposte,  sia  presso  i  Comuni interessati.   Nel   predetto   periodo,  e’  ammessa  la  visione e l’estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui  agli articoli 22 e seguenti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni,  dalla  relativa  normativa di attuazione, nonche’  da  specifiche disposizioni di legge. Per l’accesso non sono dovuti  i  tributi  speciali  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648»;

      3)  al  quarto comma la parola «pubblicano» e’ sostituita dalle seguenti: «formano, per le finalita’ di cui al secondo comma»;

      4)  dopo  il  quarto  comma e’ aggiunto il seguente: «Fuori dai casi   sopra  previsti,  la  comunicazione  o  diffusione,  totale  o parziale,  con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti,  ove  il  fatto  non  costituisca  reato, e’ punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a  trentamila  euro.  La  somma  puo’ essere aumentata sino al triplo quando  risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.».

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