Il controllo di Internet
In Parlamento è pieno di disegni di legge contro pedofilia e pedopornografia. Basta fare una ricerchina mirata ad esempio sul sito del Senato. Ed è “inevitabile” che si parli anche di Internet.
Tra i più recenti, segnalo il ddl C-1522. E vi riporto un passaggio della relazione.
È necessario, con riguardo alla necessità di contrastare la diffusione della pedofilia, riflettere attentamente su internet e sulla diffusione delle nuove tecnologie di comunicazione.
A questo proposito, non si può non ricordare che nella trasformazione epocale che il mondo a livello planetario ha vissuto alla fine degli anni ’80 dello scorso secolo, certamente un ruolo importante, più di quello che comunemente si tende a riconoscere, hanno giocato proprio le comunicazioni e, in particolare, l’affermazione di una loro nuova caratteristica: che la gestione e la creazione di comunicazione fossero destinate a essere gestite dal singolo cittadino. La rete internet porta con sè questa particolare caratteristica: la grande possibilità che con internet la comunicazione sia gestibile, fruibile e addirittura generabile dal singolo cittadino.
Tale nuova realtà necessita, però, di un’attenta riflessione, senza nasconderci la necessità che tale trasformazione possa e vada in alcuni casi controllata.
È un confine labile quello su cui ci muoviamo, un confine tra l’affermazione e la difesa del principio di libertà di comunicazione e la necessità di controllarla. Comprendiamo tutti quanto sia difficile muoversi su questo confine. Eppure il legislatore ha il dovere di farlo allorquando l’individuo ha bisogno di aiuto.
Non possiamo permettere che le nuove conquiste tecnologiche e culturali possano diventare lo strumento per la diffusione e l’espansione di crimini efferati come la pedofilia. Internet non può diventare il rifugio, lo strumento per crimini aberranti, dei pedofili. È necessario intervenire con decisione, responsabilità e misura.
lorenzodes:
Agosto 22nd, 2008 at 21:36
Mi limito ad una breve riflessione. Le norme penali hanno lo scopo di proteggere un bene giuridico. Com’è che quando leggo gli artt. 600-ter e seguenti nel nostro codice penale ho l’impressione che il bene giuridico primariamente tutelato non sia il corretto sviluppo sessuale (e la relativa autodeterminazione) del minore, ma, molto più banalmente, la moralità pubblica?
Daniele:
Agosto 22nd, 2008 at 21:38
Lorenzodes, tu sei troppo furbo… Ma che ci fai qui?
(la smetti di fare il primo dela classe, quello che ha capito tutto 😉
lorenzodes:
Agosto 23rd, 2008 at 09:33
Eh, io faccio quello che ha capito tutto? Ma se ultimamente mi sento pure un po’ tonto… saranno i bioritmi.
In ogni caso scusami.
Daniele:
Agosto 23rd, 2008 at 09:40
E di che ti devi scusare? Secondo me, hai perfettamente colto nel segno, con la la solita *sfacciata* naturalezza che ti contraddistingue.
Rebus:
Agosto 23rd, 2008 at 10:50
E io che pensavo che il reato di podopornografia virtuale avesse come bene giuridico da tutelare il corretto sviluppo sessuale delle GPU…
😉
Marcello Semboli:
Agosto 25th, 2008 at 11:53
Secondo voi i trafficanti di droga usano le autostrade?
Dobbiamo fare qualcosa!