Marco Scialdone ci segnala una cosa importante (e significativa, a suo modo) che vale la pena di riportare.
Vi ricordate la questione degli elenchi dei contribuenti online? Bene, con l’occasione della conversione in legge del decreto-legge su questioni tributarie varie (d.l. 112/2008), dopo la nuova disciplina che già si conosceva (introdotta dal decreto, a giugno), è saltata fuori anche una bella (quanto classica) sanatoria.
E’ nel comma 1-bis dell’art. 42 che, per comodità, riporto
“1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, relativamente agli elenchi, anche già pubblicati, concernenti i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, e comunque fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, la consultazione degli elenchi previsti dagli articoli 66-bis, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificati dal comma 1 del presente articolo, può essere effettuata anche mediante l’utilizzo delle reti di comunicazione elettronica come definite dall’articolo 4, comma 2, lettera c) del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”.
Come dire: per il passato, va bene così anche se così non andava bene…
Sanatorie d’estate
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