Oscurantismi anomali
Soltanto ieri pomeriggio ho potuto leggere pochi atti del procedimento. Con il fine settimana il tempo a disposizione è realmente poco perché a qualcosina di lavoro si aggiungono gli impegni familiari.
Diciamo che sto facendo brain storming continuo e in solitario sulla questione del “sequestro” di siti stranieri di sigarette. Sull’argomento, ho già scritto, ma vengono fuori sempre nuovi ragionamenti rilevanti anche ai fini dell’impugnazione. Per esempio…
Il GIP di Milano, affermando che un sequestro (preventivo) di un sito può essere pacificamente attuato mediante “oscuramento” ha ordinato, appunto, il sequestro di due siti. Che significa, allora, “oscuramento di siti Internet”?
Non è un termine giuridico. Semmai è tecnico, ma penso che abbia almeno due significati:
a) mettere le mani nella macchina in locale e fare in modo che chi cerca un determinato sito si ritrovi, sempre a quell’indirizzo, con un contenuto diverso (es.: un banner che informi del sequestro); questa è la forma ordinaria, che conosciamo già, che possiamo definire “pacifica”; i particolari tecnici, ovviamente, li lascio a chi ne sa di più;
b) inibire l’accesso ad un numero più o meno vasto di utenti mendiante un aggiustamento del DNS; questa è l’unica possibilità, in assenza di altri strumenti giuridici della collaborazione internazionale, per impedire la visione di un sito collocato su un server all’estero.
Nei fatti, però, sappiamo che c’è stata un’inibizione da parte dei provider cui è stato ordinato di “oscurare mediante un redirect che dia notizia del sequestro”. Dunque, siamo nella seconda ipotesi, senza dubbio (e già lo sapevamo).
Ora, però, occorrerebbe domandarci che cosa intendesse il GIP perché è il soggetto che comanda.
Ho motivo di ritenere che il GIP sapesse della collocazione all’estero e che, dunque, abbia inteso ordinare la seconda opzione. Sicché, l’impugnazione basata su questo presupposto dell'”oscuramente-inibizione” non riconducibile al sequestro preventivo avrebbe senso (vedi l’ordinanza di Bergamo sul caso The Pirate Bay).
Diversamente, ci troveremmo di fronte a qualche “libertà” presa da chi, per la legge, deve eseguire il sequestro (PM e PG). Ma, allora, l’impugnazione, sul punto formale del sequestro preventivo, sarebbe rigettata perché – immagino già – il riesame potrebbe rispondere “il sequestro per oscuramente è valido, sono invalide le modalità di esecuzione, ma noi non possiamo farci nulla, non è di nostra competenza”.
Difficile dire, questo punto. Di certo, ulteriori elementi interessanti potrebbero emergere dalla richiesta del PM e dagli atti di PG (che io non ho potuto leggere). Anche se, ribadisco, mi riesce difficile pensare che il GIP non sapesse che i siti stavano all’estero e che non si potesse andare all’estero a mettere le mani in un server.
Non vorrei che su queste ambiguità qualcuno ci marciasse perché, altrimenti, ci ficcheremmo in una via senza uscita, nell’impossibilità di poter impugnare un provvedimento così, appunto, ambiguo e sicuramente anomalo.
» Chiediamo il dissequestro? - UPDATED » :.:.: (il blog di) Daniele Minotti:
Ottobre 26th, 2008 at 15:09
[…] 26 ottobre 2008, ore 14:08: ho fatto qualche ulteriore riflessione su un post successivo, questo. Al momento, il testo dell’impugnazione è invariato, ma è probabile un aggiornamento in […]
lorenzodes:
Ottobre 26th, 2008 at 15:49
“oscuramento di un sito”, se si esclude l’inibizione e se non si può legittimamente accedere alla macchina su cui il sito è ospitato, ha un senso ben preciso e non si può attuare con metodi legali, neppure se ad ordinarlo è il papa.
Mi riferisco a (D)DoS, cracking del server, etc.
Due sono le conseguenze:
1) il magistrato (PM e/o GIP) ha usato il termine impropriamente oppure ignorava che il sito fosse all’estero.
2) siam messi proprio male.
Daniele:
Ottobre 26th, 2008 at 16:05
Lorenzo, che ne pensi dell’impugnazione in proprio senza avvocato? Mi sono consultanto con qualche collega, ma non riusciamo a trovare il bandolo della matassa. Per quel soggetto, non ho trovato una sola norma che richieda l’assistenza: sia per la presentazione dell’impugnazione che per l’intervento in udienza.
lorenzodes:
Ottobre 26th, 2008 at 16:42
L’impugnazione in proprio e senza avvocato è esplicitamente consentita all’imputato/indagato, per cui, a maggior ragione, dovrebbe essere permessa anche agli altri interessati.
Il giudizio di riesame si svolge secondo le modalità dell’art. 127 c.p.p. (procedimenti in camera di consiglio) Una lettura del medesimo (“il pubblico ministero, gli altri destinatari dell’avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono”) mi porta a pensare che l’assistenza del difensore sia facoltativa.
Just my 2 (euro)cents
Daniele:
Ottobre 26th, 2008 at 16:44
Ben di piu’ di 2 cents. Grazie, sempre, anche perche’ conforti una mia idea (ma anche se mi davi contro era lo stesso ;-))
luciano bubbola:
Ottobre 26th, 2008 at 19:57
Ma anche la domenica parlate di lavoro tra Voi e solo per Voi?
Siete un po’ mono-toni e mono-tematici (chi conosce il Veneto può capirmi… comunque non è il maschile di un termine diffuso nelle mie zone: “ma va’ in m***!” offesa/augurio a seconda dei gusti personali…).
Oggi, caro Daniele (così silente sul tema Scuola… perché?), sono andato a Lignano Sabbiadoro e bevendo un buon tocai (ora ‘taj’ o ‘friulano’) ho pensato a Te e ai tagli anche nel campo della Giustizia (mi sembra che i Tribunali non abbiano molti fondi… ultimanente… nemeno per le fotocopie di cancelleria!)
Statemi bene e mandi a tutti 🙂
Luciano
p.s. caro Daniele quando andiamo a mangiare il prosciutto a S. Daniele o a Sauris? Il 4 novembre sono a Redipuglia con i ragazzi di Quinta… anche un Grillino ricorda con la classe il sacrificio di giovani Italiani ben 90 anni fa per un’idea di Patria e di unità nazionale che oggi la Lega vuole negare… Ciao.
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