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Monthly Archives: Novembre 2008
Non sono del tutto d’accordo
L’ho già scritto ieri, nel post sul ddl editoria, discutendo con Luca Spinelli. Forse, alcune mie riflessioni meritano un post a parte.
Luca, che è sempre molto attento nelle sue ricerche, trae conseguenze decisamente più preoccupate rispetto a me che mi sono genericamente limitato a dire che non c’è una gran chiarezza.
Vedo due punti rilevanti.
Cominciamo col primo. Il ddl dice che se i soggetti “operano sulla stessa [Internet] in forme o con prodotti, quali i siti personali o a uso collettivo, che non costituiscono il frutto di un’organizzazione imprenditoriale del lavoro” non sono tenuti all’iscrizione al ROC con tutte le conseguenze del caso (e vedremo quali, è l’oggetto del secondo punto). Ma i blog possono godere di questa “esenzione”? (eggià… perché di eccezione alla regola si tratta).
Luca dice che, in realtà, si deve guardare al caso concreto (ed è il giusto approccio) sostenendo, ad esempio, che il blog di Grillo non sarebbe esentato e così anche tutti i blog che presentano pubblicità retribuita (es.: i comunissimi ads di Google). Ciò perché, secondo l’Agenzia delle Entrate, chi lucra, più o meno, da banner e simili sarebbe imprenditore ai sensi dell’art. 2082 c.c. Sempre Luca, segnala questa pagina, ma, personalmente, io non ci leggo banner=impresa. Piuttosto, vedo delle considerazioni fiscali su un sito di un’impresa che, questa, si fa pubblicità, pagandola, su altri siti. Che mi sembra cosa ben distinta.
E’ vero che l’articolo fa riferimento anche alla figura dell'”intermediario”, ma penso che tale non sia l’eventuale blogger quanto, piuttosto, chi mette in piedi il programma di advertising con una certa organizzazione imprenditoriale (es.: Google).
Mi viene da fare un esempio: è imprenditore il proprietario di un edificio che concede, pur a pagamento, una facciata per apporvi un cartellone realizzato dall’agenzia Alfa per pubblicizzare il prodotto della società Beta? No, secondo me. Pagherà le imposte del caso su quegli introiti, ma non per questo diventerà imprenditore. A meno che non organizzi edifici (o altri supporti) per l’esposizione di cartelloni.
Alla fine, torniamo alla definizione di imprenditore ex art. 2082 c.c.
“È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi“.
Dottrina e giurisprudenza sul punto sono realmente sterminate, ma, per i profili che ci interessano, tutte pongono l’accento sull'”organizzazione al fine de”. E non penso che detta organizzazione si possa scorgere nell’attività di un blogger “ordinario”.
Per dirla tutta, volendo un po’ pignoleggiare, non a caso il nuovo ddl fa riferimento al forme o prodotti che sono il frutto di un’organizzazione imprenditoriale del lavoro. Dunque, è l’ipotetico blog, coi suoi contenuti informativi, a dover essere il frutto di detta organizzazione (non a caso parliamo di editoria). E mi viene da pensare a strutture complesse con redazioni o simili. Cosa che riguarda ben pochi blog che, addirittura, per i puristi blog non sono.
Seconda questione. Non condivido gli allarmismi dei più. Certo, il ddl parla di una figura simile a quella del direttore responsabile (“colui che ha il compito di autorizzare la pubblicazione delle informazioni“) che risponderebbe anche dei contributi altrui (i commenti?) e di applicabilità delle “norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa“.
Ma, attenzione: da un lato se io inserisco un contributo di un terzo, ne sono già responsabile in concorso; dall’altro, il reato di diffamazione, giusto per fare l’esempio più ricorrente, è già pacificamente adattabile ai blog e, in generale, alle pubblicazioni telematiche.
Uniche controndicazioni realistiche (se il ddl fosse per ipotesi applicabile a certi blog, cosa che non penso): burocrazia, spese e “controllo” (sempre che sia possibile controllare un blog soltanto a seguito dell’iscrizione al ROC).
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40 Comments
Schede pericolose
La R4 Revolution è una scheda che si inserisce nel comune slot dei Nintendo DS. Ha una vano per una micro-SD che serve per la memorizzazione. Il tutto è gestito da un sistema operativo ad hoc. Quando si accende il DS, il boot avviene da quella scheda, dunque parte il sistema operativo ivi presente.
A che serve? Il sistema operativo permette di gestire diversi tipi di file. ad esempio jpeg e mp3. Sicché il DS diventa un player. Ma esistono anche browser specifici che, tramite wi-fi, ci permettono di navigare e altre applicazioni homebrew totalmente libere e gratuite.
Molti, però, usano il tutto per gestire le “ROM”, vale a dire le “estrazioni” dei giochini, per DS, spesso (ma non esclusivamente) di provenienza illecita.
Insomma, con la R4 si può giocare a scrocco, basta procurarsi le ROM. Spesa media del dispositivo, diciamo intorno ai 30 euro con tanto di micro-SD da 2 Giga. La R4 Revolution non è l’unico dispositivo del genere, ma i prezzi non sono molto differenti.
Nintendo non ci sta, come riferisce SIAE. Scommettiamo che, malgrado gli usi pienamente leciti, ne uscirà fuori un caso simile a quello dei mod-chip per PlayStation?
Come finiscono le cose
Ho appena avuto una bella notizia.
Un mio cliente era (lo è ancora, per la verità) indagato per pedoporno, precisamente per detenzione e diffusione (via eMule) di questi materiali illeciti. Per capirci, è l’indagine (una delle tante) di cui si è parlato in primavera, avviata dalla Procura di Savona. Qualcuno, si era anche pubblicamente lamentato per l’esistenza di fake, file dal titolo non inequivoco (o riferibile ad altro genere lecito), ma dal contenuto vietato. Anche il mio cliente aveva ipotizzato questa cosa (ma aveva preferito mantenere un profilo più basso per non essere additato) perché non è pedofilo, non lo è mai stato, neppure per “curiosità”.
Chiaro, però, che il fenomeno dei fake (che dovrebbe essere noto a chi opera nel settore), non ha alcuna rilevanza. Basta un solo monitoraggio, fatto un po’ così, e si finisce indagati, con tutto il materiale informatico sequestrato e con molte pene (anche economiche).
Poi, dopo l’analisi dei materiali, tutto si sgonfia perché nei reperti non c’è alcunché di pedopornografico. Dissequestro, richiesta di archiviazione e alla via così. Senza neppure tante scuse.
Play it again, Levi – UPDATED
Tempo addietro ho segnalato un remake del cd. “Levi-Prodi” di cui tanto si parlò un annetto fa.
Fresco fresco di assegnazione alla Commissione Cultura (sebbene in sede referente), ora è disponibile anche il testo del nuovo ddl (C-1269), ma va sempre seguita la scheda per monitorare gli sviluppi. Questa volta Ricardo Franco Levi, orfano del suo Governo, fa tutto da solo.
Si parte sempre dalla definizione di prodotto editoriale (art. 2):
“1. Ai fini della presente legge, per prodotto editoriale si intende qualsiasi prodotto contraddistinto da finalità di informazione, di formazione, di divulgazione o di intrattenimento e destinato alla pubblicazione, quali che siano la forma nella quale esso è realizzato e il mezzo con il quale esso viene diffuso.
2. Non costituiscono prodotti editoriali quelli destinati alla sola informazione aziendale, sia ad uso interno sia presso il pubblico.
3. La presente legge non si applica ai prodotti discografici e audiovisivi, fatti salvi i casi in cui tale applicazione sia espressamente prevista“.
Purtroppo, come in passato, mi non pare di leggere distinguo.
Soltanto con riferimento all’iscrizione al ROC che “rileva anche ai fini dell’applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa” (art. 8), si precisa che “sono esclusi dall’obbligo dell’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione i soggetti che accedono alla rete internet o che operano sulla stessa in forme o con prodotti, quali i siti personali o a uso collettivo, che non costituiscono il frutto di un’organizzazione imprenditoriale del lavoro“.
In effetti, detta precisazione non esisteva nel testo del 2007. Pur apprezzando lo sforzo, mi sembra ancora poco. Da un lato perché la definizione di prodotto editoriale è, come ammesso anche nella relazione, generale e onnicomprensiva, dall’altro perché la formula dell’art. 8, che parla espressamente di responsabilità, mi sembra ancora ambigua e non diretta al punto. Altrimenti detto, sebbene il nuovo testo sia inequivoco nell’escludere certe responsabilità tipiche della stampa (direttore, editore, stampatore), può dirsi altrettanto per oneri come quello della registrazione la cui violazione potrebbe condurre al reato di “stampa clandestina” come accaduto a Carlo Ruta?
La mia risposta è… nì. Riporto il testo dell’art. 7: “l’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione è condizione per l’inizio delle pubblicazioni dei giornali quotidiani e dei periodici, e sostituisce a tutti gli effetti la registrazione presso il tribunale, di cui all’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Sono fatti salvi i diritti già acquisiti da parte dei soggetti tenuti a tale registrazione in base al citato articolo 5 della legge n. 47 del 1948“.
Se io, blogger, non ho un’organizzazione imprenditoriale (come succede nella stragrande maggioranza dei casi), non sono tenuto all’iscrizione al ROC (ai blog fa espresso riferimento anche la relazione). Se l’iscrizione al ROC è sostitutiva della registrazione della testata presso il Tribunale (che scomparirà?), allora posso dire di non essere tenuto all’una e all’altra. Ma questa tesi stenta non poco a venir fuori. Occorre un coordinamento di norme, viste anche nel loro insieme, non immediato, non alla portata di tutti. E quando la legge non è chiara, il pericolo è sempre dietro l’angolo.
In poche parole, io avrei cercato di essere più chiaro.
Questa la mia prima lettura della domenica mattina. Sono certo che altri sapranno approfondire.
Aggiornamento del 15 novembre 2008, ore 11:10: Aggiorno il post, una settimana dopo, perché, dopo l’articolo di Luca Spinelli su PI, il “caso” è montato parecchio sulla scorta di considerazioni che non condivido.
Visto che tutti linkano questo mio post e ben pochi si sono presi la briga di considerare anche le mie precisazioni a seguito del pezzo su PI, informo che il mio pensiero non è fatto soltanto di quanto scritto sopra, ma di altri due distinti post (e, comunque, dei relativi commenti a mia firma):
– Non sono del tutto d’accordo
– Ddl editoria: one more thing
“Hacker” genovesi
Riprendo su segnalazione di Vittorio Pasteris, in altra sede, un interessante articolo de La Stampa circa le indagini di qualche pasticcetto accaduto a Palazzo di Giustizia di Genova, tempo addietro.
Sono proprio curioso di capire come andra’ a finire anche se, da quello che si capisce, non si tratterebbe proprio di un “hacker”, ma, guarda caso, di un classico “insider”.
Che sarebbe un classico…
Posted in Reati informatici
5 Comments
Cose fatte bene
Segnalo, pubblicato su Penale.it, un validissimo contributo di Roberto Flor in tema di phishing.
Come anticipato nel titolo, fatto veramente bene.