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Yearly Archives: 2008
Reati informatici e responsabilità di persone giuridiche ed enti
Martedì 8 luglio 2008 sarò a Milano, ospite di Axioma, a parlare, con Monica Gobbato, dell’argomento di cui all’oggetto.
Tutti i particolari QUI. E’ un corso di formazione, non propri gratuito…
Aggiornamenti de Il Minottino
Volevo chiudere in questi giorni, con la rev. 1.1.0. In realtà, le novità sul caso Carlo Ruta mi hanno un po’ fermato perché mi piacerebbe comprendere anche un’analisi delle motivazioni della sentenza (attese per i primi di agosto – 90 giorni dalla data del dispositivo) e non soltanto degli atti pubblicati. Vedrò un po’. La canicola non facilita certo la lettura di un testo giuridico.
Comunque, si accettano consigli.
Intanto, mi hanno comunicato che il Minottino è stato citato in una tesi di laurea in giurisprudenza (su diffamazione, nuovi media, ecc.). Ne sono molto fiero come molto felice sono degli oltre 2.700 download ad oggi, a meno di due mesi della pubblicazione.
Grazie a tutti.
…e nuove norme sulla data retention – EDITED
Le aspettavamo da tempo, non foss’altro per la doverosa attuazione della direttiva 2006/24/CE (attuazione, peraltro, avvenuta in ritardo).
E’ il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109 – Attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE.
Cosa cambia? Ci provo, molto brevemente, evidenziando le cose più rilevanti:
– si integrano alcune definizioni rilevanti in materia (v. art. 1); è interessante notare che la lett. d) amplia notevolmente il concetto di “traffico telefonico” comprendendo, a mio modo di vedere, anche sistemi come il VoIP se fornito da un gestore di telefonia;
– si specifica che il termine di conservazione dei dati del traffico telefonico (ventiquattro mesi) decorre dalla data della comunicazione tracciata;
– il termine per i dati telematici sale da sei a dodici mesi, decorrente come sopra;
– per le chiamate senza risposta si fa un passo indietro rispetto al “Decreto Pisanu” ed è introdotto un termine differenziato pari a trenta giorni (previsione efficace decorsi tre mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo);
– scompare la proroga (ulteriore periodo di pari durata) per l’accertamento di reati gravi;
– scompare la procedura di urgenza (convalidabile) possibile per il pm; ora, occorre sempre passare per il giudice, in prima, necessaria e unica battuta; comunque, venendo meno la proroga, non è più previsto l’intervento del giudice; tutto rimane all’iniziativa delle parti (pubbliche o private);
– si specificano le categorie di dati da conservare (v. art. 3);
– si introducono due nuovi illeciti amministrativi (salva la ricorrenza del penale) per la violazione dell’art. 132 TU Privacy (conservazione illecita) e per l’omessa o incompleta conservazione da parte dei soggetti tenuti.
Novità su privacy ed elenchi contribuenti, per decreto legge
Oramai, lo sa anche l’ultimo dei cittadini: con i decreti legge si fa tutto, anche se non c’è quell’urgenza richiesta dalla Costituzione. Poi, si vedrà in sede di conversione, magari aggiungendo cose che non c’entrano nulla, ma che possono facilmente passare con il ricatto della decadenza del decreto non convertito.
L’ultima sortita è di ieri: decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 – “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”, in Gazzetta ieri, in vigore in pari data.
All’art. 29 un po’ di semplificazioni. So che qualcuno sta opinando la tecnica legislativa. Io, che devo ancora approfondire, inizio a dire che, comunque, “semplice” non è una parolaccia, anzi…
All’art. 42 il colpo di scena (o di mano). Mi riferisco agli elenchi dei contribuenti che sono, evidentemente, diventati una priorità, una cosa da regolare con estrema urgenza e fermo rigore.
D’ora in poi (da ieri), saranno consultabili secondo la legge sulla trasparenza (l. 241/90), cioè non da “chiunque” (come ne precedente testo, ma soltanto da chi può dimostrare un “interesse”. Viva la trasparenza, dichiarata. Bah…
Ne parla più diffusamente Ernesto Belisario, QUI.
Ecco, invece, il testo della disposizione, per vostra comodità.
Art. 42.
Accesso agli elenchi dei contribuenti
1. Nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di attuare il principio di trasparenza nell’ambito dei rapporti fiscali in coerenza con la disciplina prevalente negli altri Stati comunitari:
a) all’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 6 e’ sostituito dal seguente: «Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo e’ ammessa la visione e l’estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonche’ da specifiche disposizioni di legge. Per l’accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648»;
2) dopo il comma 6 e’ aggiunto il seguente: «6-bis. Fuori dai casi sopra previsti, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, e’ punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma puo’ essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore»;
b) all’articolo 66-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) nel primo periodo del secondo comma le parole «e pubblicano» sono soppresse;
2) il secondo periodo del secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo, e’ ammessa la visione e l’estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonche’ da specifiche disposizioni di legge. Per l’accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648»;
3) al quarto comma la parola «pubblicano» e’ sostituita dalle seguenti: «formano, per le finalita’ di cui al secondo comma»;
4) dopo il quarto comma e’ aggiunto il seguente: «Fuori dai casi sopra previsti, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, e’ punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma puo’ essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.».
Posted in Privacy e dati personali
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Editoria: Ricardo Franco Levi ci riprova
Non so dove l’ho letto, ma ricordo che Ricardo Franco Levi aveva detto che, malgrado la caduta del Governo Prodi e, dunque, l’impossibilità di portare a termine il suo “disegno” sull’editoria (c.d. “Levi-Prodi”), ci avrebbe riprovato con la nuova Legislatura.
E’ altamente probabile che il ddl C-1269 (di cui, al momento, non è noto il testo) sia proprio questo ritorno alla carica.
Posted in Iniziative di legge, Internet e stampa
3 Comments
News sul caso Carlo Ruta
Ho aspettato a scrivere qualcosa perché avevo necessità di maggiori informazioni. Ed ero anche impegnato.
Devo dire che, ora che ho molti dati in più, mi sono accorto che i fatti sono un po’ diversi da come ho letto in altri contesti. Anche se la mia conclusione – lo anticipo – è sempre per una condanna giuridicamente (molto) sbagliata.
Gli atti più significativi sono disponbili online, QUI. La motivazione della sentenza non c’è ancora, ma è facile prevederla assemblando un po’ i vari materiali. Ho motivo di ritenere che la prima sia compatibile con e diretta conseguenza dei secondi.
Ricostruiamo la storia.
Un bel (si fa per dire) giorno di fine 2004, Agostino Fera, magistrato siciliano, decide di querelare il Ruta per una presunta diffamazione chiedendo, con più argomenti, l’oscuramento del sito di cui al dominio www.accadeinsicilia.net (in effetti, oscurato dopopoco tempo). In particolare, il querelante sostiene che, a fronte della l. 62/2001, un sito (periodico, di informazione e con una “testata” coincidente con il nome di dominio) è “prodotto editoriale” ai sensi della legge citata e, pertanto, deve riportare le indicazioni di cui all’art. 2 della legge sulla stampa (l. 47/48).
Il procedimento, per queste “irregolarità”, viene stralciato da quello per diffamazione (i procedimenti penali che vedono coinvolti i magistrati sono trattati in una sede distrettuale diversa da quella ove essi svolgono le proprie funzioni) ed arriva alla Procura di Modica (competente per territorio) che, nel marzo 2006, emette un decreto di citazione a giudizio per “stampa clandestina”. Risulta, così, un certo scollamento rispetto alla tesi, suesposta, sostenuta dal querelante. Verosimilmente, le premesse sono le stesse (il dettato della l. 62/2001), ma a Modica non si parla di omesse indicazioni, bensì di omessa registrazione della testata. Fatto punito dall’art. 16 l. 47/48 che discende dalla violazione dall’art. 5 della stessa legge. Incidentalmente, il fatto, così come impostato dal querelante, aveva mera rilevanza amministrativa (v. art. 17 l. 47/48).
Nel corso del processo, il Tribunale di Modica delega alcuni accertamenti alla Postale la quale (secondo me affidandosi un po’ troppo a Webarchive) evidenzia, per quello che ne traggo io, l’insussistenza della periodicità, circostanza che potrebbe erodere l’accusa.
Malgrado ciò (e sarà molto interessante leggere le motivazioni sul punto), l’8 maggio di quest’anno arriva la sentenza, come sappiamo di condanna.
Qualche riflessione ribadendo che, malgrado la probabile consequenzialità della pronuncia rispetto agli atti che conosciamo, non è consentito rivolgere una critica diretta ad una sentenza di cui, al momento, si sconoscono le motivazioni.
Come accennato, l’imputazione non riguardava l’omissione di indicazioni obbligatorie prospettata in querela, ma quella, già nota, di “stampa clandestina”, vale a dire l’omessa registrazione della testata (il blog o, comunque, il sito Internet).
E c’è un primo problema. La registrazione è imposta per giornali o stampati. Come diceva, già più di due lustri addietro, Vincenzo Zeno-Zencovich, la telematica non può certo rientrare nella definizione dell’art. 1 l. 47/48. Del resto, le ordinanze citate dal querelante sono relative al civile/amministrativo (una riguarda la registrazione di Interlex) ove non vige il divieto di analogia in malam partem (l’applicazione di una legge regolante un caso analogo in danno dell’imputato). Dunque, non sono disinvoltamente richiamabili per equiparare Internet alla stampa.
L’ostacolo più grande è, invece, la legge 62/2001 che introduce una definizione di “prodotto editoriale” (con conseguenti obblighi) vastissima, tale da abbracciare anche le comunicazioni telematiche. E il caso riguardante Carlo Ruta ha un (mezzo) precedente (che, però, non so quali esiti finali abbia avuto).
Ma non è finita qui. Contrariamente a Guido Scorza, ritengo che il successivo d.lgs. 70/2003 abbia definitivamente chiarito le cose, cioè che la registrazione di cui si parla all’art. 7, comma 3 sia quella della testata, presso il tribunale (e non gli altri adempimenti per il ROC). Se ciò è vero e se è parimenti vero che Carlo Ruta non ha mia chiesto “provvidenze” per il proprio blog, ecco perché la blogosfera non deve registrarsi in tribunale.
Insomma: per quel caso, la formula giusta doveva essere assolutoria “perché il fatto non sussiste”.
P.S.: Penso che il Minottino abbia bisogno di un energico aggiornamento sul tema, a sostegno della tesi appena esposta.
Contrassegno SIAE: I furbetti della notifica
Riprendo un post di Guido, copiando e incollando il titolo (rende il meme più memoso).
Il Governo ha notificato (ma vedremo in che termini) il contrassegno SIAE.
Meglio: ha notificato una bozza di regolamento. Non il DPCM 338/2001 già in vigore, ma una cosa nuova e, guarda caso, che amplia i casi di bollinatura.
Non sono state comunicate, invece, le norme primarie: l’art. 181-bis l.d.a., in primis, ma anche gli artt. 171-bis, 171-ter, ecc.
Insomma, quelle importanti (quelle che prevedono l’obbligo e ne sanzionano la violazione) la Commissione le conosce soltanto per relationem.
Concordo che Guido che così non si fa… E, anche se dovesse passare con il silenzio-accoglimento di tre mesi, secondo me la comunicazione sarebbe comunque inefficace.
Senza dimenticare che i fatti pregressi non saranno coperti da questa – soltanto eventualmente efficace – comunicazione.
L’UE vuole regole per i blog, ma dimentica le libertà
La notizia non è dell’ultimo minuto, ma penso valga la pena di rilanciarla.
Marianne Mikko è un’eurodeputata estone, quota PSE, giornalista (con tanto di laurea).
Come membro della Commissione per la cultura e l’istruzione, ha ritenuto di dover promuovere un progetto di relazione “sulla concentrazione e il pluralismo dei mezzi d’informazione nell’Unione europea”.
I propositi direi che sono lodevoli, ma… anche ricordando che la “madrina” del documento è una giornalista – che, evidentemente, percepisce anche la “nuova concorrenza” – non ci si stupisce se, alla fine, si va sempre a parare nello stesso cantone…
Un assaggio:
considerando che i weblog sono un mezzo di espressione sempre più comune, sia per gli operatori del settore dei mezzi d’informazione che per i privati cittadini; considerando altresì che lo status dei loro autori ed editori, inclusa lo status giuridico, non viene definita né indicato chiaramente ai lettori dei weblog, il che è fonte di incertezze per quanto riguarda l’imparzialità e l’affidabilità delle informazioni, la protezione delle fonti, l’applicabilità di codici di condotta e l’attribuzione di responsabilità in caso di azioni legali
dunque
propone di chiarire fra l’altro lo status giuridico dei weblog e incoraggia la loro classificazione su base volontaria in funzione delle responsabilità professionali e finanziarie e degli interessi dei loro autori ed editori.
I motivi:
Lo sviluppo e l’accettazione di nuove tecnologie ha favorito la nascita di nuovi canali mediatici e di nuovi tipi di contenuti. La comparsa di nuovi media ha apportato al panorama mediatico un maggiore dinamismo e una maggiore diversità; la relazione incoraggia l’utilizzo responsabile dei nuovi canali.
In tale contesto la relazione sottolinea che la mancanza di una definizione dello status degli autori e degli editori di weblog e di indicazioni al riguardo provoca incertezze per quanto concerne l’imparzialità, l’affidabilità, la protezione delle fonti, l’applicabilità di codici etici e l’attribuzione delle responsabilità in caso di controverse giudiziarie.
La relazione raccomanda il chiarimento dello status giuridico delle diverse categorie di autori ed editori di weblog, nonché la dichiarazione degli interessi e la classificazione volontaria dei weblog.
Mie considerazioni? Pregiudizi e paletti, ma richiami chiari ed universali alla libertà di espressione del pensiero anche per i blogger neppure l’ombra.
Doveri tanti, diritti pochi o nulli. Solita storia.
Modifiche in corso d’opera – UPDATED
Notizia per i più “giuristi”, ma, comunque, importante.
Come anticipato in un precedente post, il Parlamento si appresta ad esaminare una proposta “correttiva” alle regole introdotte dalla l. 48/2008 (ratifica della Convenzione di Budapest sui cybercrime), precisamente all’art. 11.
Mi riferisco, in particolare, alla creazione della “super-Procura” distrettuale (quella della circoscrizione della Corte di Appello) che, in quel momento, non ha visto il corrispettivo del GIP/GUP parimenti del tribunale del distretto.
E’ il ddl S-533.
Modifiche proposte anche per il pubblico ministero del dibattimento.
Tutto molto opportuno: ci sono fascicoli che stanno andando avanti e indietro da circondari a distretti e ritorno.
Ecco il link e, sotto, il testo copiato e incollato.
Art. 1.
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 51, comma 3-ter, dopo le parole: «Nei casi previsti dal comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e dal comma 3-quinquies»;
b) all’articolo 328, e` aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l’udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente».
Aggiornamento del 25 giugno 2008, ore 17.40: In realtà, un “adeguamento” del genere è previsto nella conversione al pacchetto sicurezza. Ecco il testo della prima parte dell’art. 2 come convertito
Articolo 2.
(Modifiche al codice di procedura penale)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all’articolo 51, comma 3-ter, dopo le parole: “Nei casi previsti dal comma 3-bis” sono aggiunte le seguenti: “e dal comma 3-quinquies”»;
0a-bis) all’articolo 328 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l’udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente”;».