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Yearly Archives: 2008
Pisanutin
Dice che in Russia, a breve, occorrerà un’apposita licenza per utilizzare un dispositivo WiFi che, comunque, dovra essere registrato. Pur senza particolari basi giuridiche. Un po’ con la scusa della gestione dell’etere (cosa che non ha molto senso, considerata la ridotta potenza) ho l’impressione che gli intenti siano identici a quelli del decreto Pisanu che, pure, non aveva osato incidere sulle reti private.
E sono convinto che si andrà sempre di più verso quella direzione.
Marche e marchette
L’Italia vive di bolli e marche, lo sappiamo tutti. Ma ci sono anche le marchette.
Questa mattina dovevo recuperare delle copie di atti giudiziari ordinati la settimana scorsa. Quattro facciate. Costo dell’operazione, 0,77 euro (le vecchie 1.500), come previsto dal T.U. Spese Giustizia (lo stesso che prevede un importo di 258,23 per la copia di un CD…).
Prima, ovviamente, passo dal tabaccaio per dotarmi della marca per i diritti di copia. Quelle cartacee non esistono più. Con una macchinetta di Lottomatica (tipo quella per la schedina, per i bolli auto, ecc.) il tabaccaio inserisce l’importo ed esce subito una bella marca adesiva.
Domando il taglio da 0,77 (che ho sempre avuto sino a poco tempo fa), ma mi rispondono che il sistema non consente importi sotto 1 euro. Ne prendo atto, non sto a discutere (non è colpa del tabaccaio, di cui mi fido) e penso che 0,23 euro non sia una cifra su cui perdere troppo tempo.
Però: 0,23 euro * n?
Porcherie intollerabili
“Usa, è legale l’iniezione letale”.
(via Corriere)
Posted in Personali (i.e.: OT)
3 Comments
Spirito
Premetto che sono cattolico per modo di dire (mi sono recentemente riavvicinato in occasione della Prima Comunione di mio figlio maggiore), che non sono uno studioso della vita di Padre Pio, che la denuncia alla magistratura non mi sembra la soluzione per affari terreni o ultraterreni, scopro di non essere l’unico ad avere perplessità su macrabe riesumazioni che mi sembrano avere poco a che fare con la fede cattolica, almeno per come ce l’hanno sempre insegnata.
Mi accodo a Claudio Magris (sul Corriere), umilmente ma con totale condivisione.
Ri-cercasi praticante avvocato
Dopo un precedente annuncio senza esiti positivi, mi vedo ricostretto ad approfittare di questo spazio.
Cerco un praticante, ne ho proprio bisogno.
Ecco le condizioni, rigide ove non meglio specificato:
– abilitazione al patrocinio (che posso anche aspettare un po’, prima che il collaboratore la acquisisca; di certo, però, non cerco una persona già avvocato);
– preparazione “normale”; non pretendo un genio, ma neppure voglio uno che ha studiato diritto per farsi chiamare “dottore”;
– e voglia di fare, ovviamente; un giusto mix tra curiosità, intraprendenza, voglia di far crescere me (inteso come studio) e se stesso;
– viste le mie competenze, conoscenze informatiche superiori alla media (astenersi patente europea…);
– residente nel Tigullio (perché sarebbe impiegato in zona e altrove; vedi punto successivo);
– patente e auto proprio; con questo lavoro, si viaggia.
Offro uno studio, pratiche interessanti e retribuzione proporzionale all’impegno.
Posted in Avvocati
39 Comments
QuasiCamp meneghino
Leggo e rilancio: il 25 aprile, aperitivo/cena per blogger, a Milano.
Posted in Blogging
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Coincidenze? – UPDATED
Giustamente Guido va oltre, sul bollino SIAE. E parla di rimborsi. Io ammetto la mia ignoranza circa la fattibilità della cosa. Era una cosa che avevo pensato anch’io, ma, appunto, mi sono fermato per ignoranza.
Nell’immediato, però, mi fa parecchio incavolare (ma no… lo trovo patetico…) l’atteggiamento di SIAE.
Le decisioni della Cassazione sono state pubblicate, sul sito della Corte, l”11 aprile (e il dispositivo era già noto i primi di febbraio). Pochissimi, ad oggi, hanno divulgato la notizia.
Difficile, allora, non pensare male quando proprio l’11 aprile la SIAE se ne esce con una notizia sfornata evidentemente ad arte e mantenuta in prima pagina sino, almeno, a questo momento. Mi riferisco alla sentenza di Palermo già citata in altro post.
Può succedere, ma quel giudice ha sbagliato. Come attenuante, si può ricordare che ha sentenzato prima della recente Cassazione.
La cosa grave è che la SIAE continua a raccontare bugie, a minacciare sanzioni penali nel silenzio di tutti.
Questo post è un invito alla ribellione e a diffondere la notizia, il più possibile.
Il contrassegno SIAE su supporti audiovisivi, software e banche dati già per effetto della sentenza di Lussemburgo non è obbligatorio. Chi vi chiede di apporlo, a pagamento, vi imbroglia, vi ruba i soldi.
Aggiornamento delle 14.17, stesso giorno: la notizia sulla sentenza palermitana non è più in prima pagina, ma rimame pubblicata, come sempre presenti sono le minacce di sanzioni penali.
Bollino e Cassazione: un’importante precisazione
Sto leggendo un po’ di reazioni sulla vicenda del bollino SIAE, definitivamente bocciato dalla Cassazione Penale.
Ho trovato questo breve articolo di BitCity che fa bene a fare una precisazione:
La stessa sentenza però prosegue dichiarando anche che : “in ordine ai reati aventi invece ad oggetto supporti illecitamente duplicati o riprodotti, e che non prevedono come elemento essenziale tipico la mancanza del contrassegno (come il reato ex art. 171 ter, comma primo, lett. c), gli stessi restano punibili; in tal caso, tuttavia, la mancanza del contrassegno può conservare valore indiziario, necessitando perciò del conforto di altri elementi, circa la illecita duplicazione o riproduzione”.
Mi permetto di precisare la precisazione. Lo stroncamento del bollino ha ricadute esclusivamente sulle fattispecie che ruotano intorno allo stesso. Non ha alcun riflesso, ad esempio, quando è stata contestata l’illecita duplicazione.
Il fatto è che un legislatore stupido ha privilegiato, come ho scritto per PI, l’aspetto formale (il contrassegno) e non quello sostanziale (l’abusività). Dunque, anche se un giudice dovesse avere la certezza della copia illecita (effettuata da altri diversi dal detentore del supporto), non potrebbe condannare per un fatto-reato che si fonda, invece, sul contrassegno.
La Cassazione, con quel chiarimento, voleva riferirsi, tra le altre ipotesi, alla lett. c) dell’art. 171-ter l.d.a. comma 1, non alla lettera d) della stessa norma (che, sul punto, ha infatti puntualmente determinato l’annullamento della condanna).
E-privacy 2008
Ecco il programma. Un bel gruppetto di persone, soprattutto legali.
Arrivederci a Firenze, 9 – 10 maggio 2008.
Posted in Privacy e dati personali
1 Comment
Sed Lex > Il bollino SIAE? Non più un obbligo
(da Punto Informatico n. 2874 del 14 aprile 2008)
Roma – Il contrassegno SIAE non è opponibile al privato. Quando è elemento costitutivo tipico di un reato non può esservi condanna.
La prima notizia non è dell’ultima ora ed è già conosciuta ai lettori di Punto Informatico; la seconda, invece, è la conclusione comune a tre recenti sentenze della Cassazione Penale (qui la più significativa, ma si veda anche la fondamentale n. 13816).
Atteso, però che la prima notizia è il logico e giuridico presupposto della seconda, è opportuno trattarle insieme, ripercorrendo l’intera vicenda, dalle origini alle conclusioni dei giorni scorsi.
Tutto ha inizio a Forlì-Cesena dove, a seguito di indagini svolte dalla Guardia di Finanza, la locale Procura ha citato a giudizio un imprenditore ritenendolo colpevole di aver predisposto per la commercializzazione supporti informatici privi del contrassegno SIAE richiesto dalla legge.
La contestazione riguardava, in particolare, l’art. 171-ter, comma 1, lett. c), l.d.a (oggi, dopo la riforma del 2000, divenuta lett. d).
Nel corso del procedimento, il difensore dell’imprenditore, l’avv. Andrea Sirotti Gaudenzi di Cesena, ha sottoposto al giudicante una questione pregiudiziale riguardante proprio un asserito contrasto con le norme dell’Unione Europea.
Il giudice, condividendo la rilevanza della questione ha, dunque, inviato alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee che, dopo aver valutato le conclusioni dell’Avvocato Generale conformi alla posizione dell’imputato italiano, ha “bocciato” il bollino.
Quest’ultimo, infatti, essendo regola tecnica (al pari di certe etichettature alimentari che tutti conosciamo) introdotta in Italia dopo la Direttiva 83/98/CEE, doveva essere comunicato alla Commissione UE, pena l’inopponibilità al privato. Notificazione, come è noto, non effettuata dal nostro Paese.
L’obbligo di apporre il contrassegno SIAE è stato generalmente e definitivamente sancito nel 2000 (art. 181-bis l.d.a.), ma da qualche anno prima (1987) era già imposto almeno per i supporti audiovisivi (per il cartaceo vigeva, a certe condizioni, anche prima).
Sempre nel 2000 (con la l. 248/2000) il regime penale del software è stato, sostanzialmente, omologato a quello degli audiovisivi. Con quella riforma, anche in relazione ai supporti contenenti i programmi per elaboratore (anzi, in particolare per essi), il legislatore ha privilegiato il fattore formale (la presenza o meno del contrassegno) anziché quello sostanziale (la legittimità o meno della copia). Con il paradosso rappresentato proprio del caso cesenate: l’imputato, infatti, deteneva sicuramente tutti i diritti relativi alle opere riprodotte ed aveva soltanto omesso la bollinatura.
Malgrado la diversa ed erronea opinione della SIAE (la quale ha vanamente affermato che la decisione europea riguardasse soltanto i supporti contenenti opere d’arte figurativa) le ricadute sul penale sono apparse subito inevitabili. Se alcuni (non tutti) reati previsti dalla legge sul diritto d’autore ruotano intorno al bollino SIAE (come elemento costitutivo e fondamentale) e questo è stato dichiarato inopponibile al privato, la norma si ritrova monca, impossibile da “rigenerare” mediante il riferimento ad altri elementi.
Puntualmente – pur riguardando, nella sentenza n. 13810, un caso non correlato al contrassegno – è arrivata l’autorevole opinione della Cassazione la quale ha osservato che “le fattispecie della l. 633/1941 che puniscono la immissione sul mercato di supporti privi del necessario contrassegno SIAE sono gli artt. 171 bis comma 1 e comma 2, l’art. 171 ter comma 1 lett. d (lett. c prima della novazione introdotta con la L.248/2000). Nel caso in cui la condotta contestata riguardi esclusivamente l’apposizione del marchio SIAE, la disapplicazione della norma nazionale, incompatibile con quella comunitaria, comporta davanti alla Corte Suprema l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata”.
Insomma: da un lato, già per effetto della decisione della Corte di Giustizia, non è più obbligatorio apporre i contrassegni SIAE anche su supporti contenenti audiovisivi, banche dati e software (ivi compresi i videogiochi), dall’altro non è più reato (“il fatto non sussiste”, come precisato) la mancata apposizione del contrassegno SIAE. E, a mio avviso (ma come detto ancor prima dalla Cassazione che elenca alcune norme interessate), anche la detenzione di supporti non contrassegnati deve ritenersi non più sanzionabile penalmente quando l’illiceità della detenzione discenda soltanto dalla mancanza del bollino.
Il solito pasticcio all’italiana, verrebbe da dire, dove Stato e SIAE, nonostante la decisione di Lussemburgo e, comunque, le note regole che impongono determinati comportamenti agli Stati dell’Unione, continuano a cagionare un danno economico alla comunità e, come se non bastasse, a richiedere pervicacemente condanne penali pur in presenza di così macroscopici errori della Pubblica Amministrazione di cui il privato non è certo responsabile.
avv. Daniele Minotti
https://www.minotti.net/