Era un disegno di legge, già approvato da un ramo della Parlamento e in attesa dell’OK da parte dell’altro. Ma il Governo ha deciso, con lo strumento del decreto legge, di anticipare le cose.
In vigore dal 25 febbraio (giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) la legge prevede questo nuovo reato
«Art. 612-bis (Atti persecutori). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena e’ aumentata fino alla metà se il fatto e’ commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto e’ punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e’ di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto e’ commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche’ quando il fatto e’ connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.».
Qualche chiarimento.
Prima, per fatti analoghi, si poteva contestare il reato di cui all’art. 660 c.p. (Molestie), previsione molto blanda e, soprattutto, di dubbia (se non impossibile, secondo me) applicabilità alla telematica (Internet non è luogo pubblico, aperto al pubblico, tanto meno telefono).
Le condotte devono essere reiterate, nel senso che non è sufficiente un singolo episodio (ne bastano due?).
La minaccia o la molestia devono cagionare “un perdurante e grave stato di ansia o di paura” ovvero devono essere tali “da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”. Che, specie in punto “ansia”, è una previsione piuttosto vaga, pericolosa (lascia troppo spazio al giudizio concreto). L’ha già detto Fulvio.
Ancora, non capisco l’aggravante se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. E’ la normalità dei casi, purtroppo.
Il termine per la querela (semestrale) è, non a caso, allineato a quello per i reati di violenza sessuale. E’ non è l’unico indizio che avvicina il nuovo reato a quelli appena menzionati.
Rimangono, tra gli altri, anche l’istituto dell’ammonimento e la nuova misura cautelare del “Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa “.
Vedremo. Effettivamente, lo “stato d’ansia” è piuttosto vago. Confidiamo in un’applicazione equilibrata anche perché le pene non sono da poco.
30 Responses to Stalking: è reato (anche in Internet) dal 25 febbraio