Altra sentenza, fortunatamente non di Cassazione, passata un po’ in sordina. E’ su Penale.it.
Trattasi di una contestazione di diffamazione a mezzo stampa per alcuni commenti pubblicati sul forum di un certo sito, peraltro testata registrata prima degli accadimenti.
Il giudice, per quello che interessa in questa sede, fa i seguenti ragionamenti:
– anche i siti, per la precisione i “quotidiani on line”, sono prodotti editoriali ai sensi della l. 62/2001, dunque sono stampa e per i reati commessi mediante questo mezzo risponde anche il direttore;
– lo stesso direttore ha un obbligo di controllo anche sul contenuto del forum e se i commenti sono rimasti on line per parecchi, “non poteva non sapere”.
Vediamo un po’ perché entrambe le conclusioni sono sbagliate:
– vero è che la definizione di “prodotto editoriale” è assai ampia (lo sappiamo bene, sin dai tempi), ma, come spesso accade, ci si dimentica che il d.lgs. 70/2003 stabilisce che in capo al prestatore di servizi della società dell’informazione non vi è obbligo di controllo; soltanto incidentalmente va notato, come anticipato, che il sito in questione è (ed era) una testata registrata; il giudice poteva evitarsi tutto il discorso sulla l. 62/2001 saltando subito alle questioni di responsabilità del direttore; visto che della registrazione proprio non si parla, le conclusioni sarebbero state le stesse per un qualsiasi sito (cosa, ovviamente, sbagliata e pericolosa); meno male che la Cassazione ha, da tempo, spezzato l’equazione Internet=stampa (la pronuncia, allora, appare ignota al tribunale fiorentino);
– vero è che, ai sensi della legge sulla stampa, il direttore ha l’obbligo di controllo, ma non ci stancheremo mai di ripetere che un ambito Internet, a maggiore nei suoi contenuti “partecipativi” (come i forum), non è come un giornale col suo direttore, i suoi redattori, ecc. I forum, pur nel contesto della testata, sono soltanto degli spazi concessi dal titolare del sito e di fatto “autogestiti” dagli utenti che se ne assumono ogni responsabilità. Peraltro, il fatto che i commenti fossero presenti da tempo, non sposta di un millimetro la questione perché tutti (tranne il giudice, evidentemente) sanno perfettamente quanto certi flussi siano ingovernabili e incontrollabili.
Nella sentenza di Cassazione citata sopra, io leggo qualcosa di più, proprio a conforto della tesi testé espressa e pur ipotizzando il caso di forum inseriti in una testata.
Va ampiamente citata: “Gli interventi dei partecipanti al forum in questione, invero, non possono essere fatti rientrare nell’ambito della nozione di stampa, neppure nel significato più esteso ricavabile dall’art. 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, che ha esteso l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (legge sulla stampa) al «prodotto editoriale», stabilendo che per tale, ai fini della legge stessa, deve intendersi anche il «prodotto realizzato… su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico». Il semplice fatto che i messaggi e gli interventi siano visionabili da chiunque, o almeno da coloro che si siano registrati nel forum, non fa sì che il forum stesso, che è assimilabile ad un gruppo di discussione, possa essere qualificato come un prodotto editoriale, o come un giornale online, o come una testata giornalistica informatica. Si tratta quindi di una semplice area di discussione, dove qualsiasi utente o gli utenti registrati sono liberi di esprimere il proprio pensiero, rendendolo visionabile a tutti gli altri soggetti autorizzati ad accedere al forum, ma non per questo il forum resta sottoposto alle regole ed agli obblighi cui è soggetta la stampa (quale quello di indicazione di un direttore responsabile o di registrazione) o può giovarsi delle guarentigie in tema di sequestro che l’art. 21, comma 3, Cost. riserva soltanto alla stampa, sia pure latamente intesa, ma non genericamente a qualsiasi mezzo e strumento con cui è possibile manifestare il proprio pensiero. D’altra parte, nel caso in esame, neppure si tratta di un forum strutturalmente inserito in una testata giornalistica diffusa per via telematica, di cui costituisca un elemento e su cui il direttore responsabile abbia la possibilità di esercitare il controllo (così come su ogni altra rubrica della testata) “.
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Ci sono capitato anch’io webmaster=direttore responsabile … mah! La mia sentenza cercherò di ribaltarla in appello… tenendo conto però di quello che dice la cassazione …
opps.. volevo ringraziare l’Avv.Minotti per l’ebook …. spero venga aggiornato con le ultime sentenze migliori 🙂
Su Penale.it, sezione stampa, ce ne sono un po’ di nuove.
Se i commenti sono moderati, vale la stessa affermazione: “I forum, pur nel contesto della testata, sono soltanto degli spazi concessi dal titolare del sito e di fatto “autogestiti” dagli utenti che se ne assumono ogni responsabilità”?
C’è stata una volta che un certo gruppo ha minacciato di adire le vie legali contro il nostro per alcune dichiarazioni sul nostro forum……
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