Il Web non è stampa: un commento (autopromozione)

Marco Scialdone ha giustamente ricordato che il padre del principio fissato nel titolo di questo paragrafetto è Vincenzo Zeno-Zencovich, precisamente in uno scritto che risale ad oltre dieci anni fa (e che la diabolica WayBackMachine ha memorizzato nella versione online pubblicata dalla mitica rivista Beta.it). Fulvio Sarzana di S. Ippolito, pur ricordando chi è il prof. Zeno Zencovich, lo ridimensiona un po’ dicendo che è un civilista e che, comunque, la sua tesi è di dodici anni fa. Non mi sembrano argomenti molto sostenibili.

Malgrado abbia letto di “tesi non convincenti”, la verità è che, attualmente, non esiste alcun serio argomento per smentire quanto sostenuto da Zeno-Zencovich; neppure la l. 62/2001 che, come sappiamo, è stata ben ridimensionata dal d.lgs. 70/2003. E la Cassazione lo sa: “né con lo legge 7 marzo 2001 n. 62, né con il già menzionato D.Lsvo del 2003, è stata effettuata la estensione della operatività dell’art. 57 cp dalla carta stampata ai giornali telematici, essendosi limitato il testo del 2001 a introdurre la registrazione dei giornali on line (che dunque devono necessariamente avere al vertice un direttore) solo per ragioni amministrative e, in ultima analisi, perché possano essere richieste le provvidenze previste per l’editoria (come ha chiarito il successivo D. Lsvo)”.

Le contestazioni al direttore responsabile

Due mi sembrano i punti fermi nella vicenda: il documento ritenuto lesivo non era un articolo scritto dai redattori, ma uno scritto proveniente da un terzo estraneo (un lettore); il direttore non era chiamato a rispondere a titolo di concorso (di persone), ma ex art. 57 c.p. (Reati commessi col mezzo della stampa periodica), vale a dire per omesso controllo. Che è tutta un’altra cosa. Recita la norma che ci interessa: “Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo”.

Ciò significa che il direttore risponde penalmente se per negligenza, imperizia o imprudenza (aspetti della colpa) non si avvede di un contenuto penalmente illecito. Perché – lo si desume implicitamente dalla norma – il direttore ha proprio questo ruolo giuridico di impedire la commissione di reati per il tramite della sua testata.

Oggi la Cassazione dice (finalmente) una cosa molto importante che io credo debba essere condivisa; e l’hanno sempre condivisa anche coloro che, come Guido Scorza, oggi criticano – peraltro un po’ sopra le righe – le argomentazioni della Suprema Corte.

E’ riportata nella primissima parte delle motivazioni (ma dopo il sunto dei motivi di ricorso della difesa). Provo a sintetizzarla: l’art. 57 c.p. non può essere applicato a realtà diverse dalla carta stampata in quanto concepito prima dell’avvento di esse e, comunque, per il generale divieto di applicazione analogica (in malam partem) delle norme penali.

Pur in un contesto non chiarissimo – va riconosciuto – si tratta di un’osservazione non soltanto giuridicamente corretta, ma sintomo anche di una grande comprensione delle tecnologie. Non sono forse anni che continuiamo a dire che un conto è il controllo che può fare un direttore in una redazione (con gli scritti dei propri redattori relativamente ai quali, a mio avviso, vi è, normalmente, più un’ipotesi concorsuale), un altro è quello che si può fare su post e commenti? E ora che lo sostiene anche la Cassazione perché non ci va più bene?

Di certo, la Corte non distingue espressamente tra articoli della redazione (che, secondo me, devono comunque essere controllati e concordati) e altri contenuti autonomamente inseriti da terzi, mentre una legge ambigua si presta ad interpretazioni contraddittorie e pericolose. Non per questo possiamo cassare la Cassazione.

Sulla sequestrabilità delle testate registrate

Fulvio Sarzana di S. Ippolito va oltre, parlando degli effetti che la sentenza in commento potrebbe causare in una prospettiva logico-giuridica.

Page 2 of 3 | Previous page | Next page