Sbatti il mostro su Facebook
Succede che a Rapallo (peraltro, la “mia” città) un assessore si fa ritrarre in posa fascista (saluto romano) e bandierone R.S.I. La foto – direi anche “puntualmente” – finisce su Facebook, verosimilmente per opera di un’altra persona ritratta.
L’amministratore si difende sostenendo che si è trattato di una goliardata, che, comunque, il fatto rientrava nella sua sfera privata e che, infine, quella foto non doveva essere pubblicata.
Ora, soltanto premettendo l’ovvio e cioè che il fascismo va condannato senza riserve, (*) non voglio entrare nel merito politico della vicenda (per tante ragioni… e l’assessore non è l’unico che conosco in quella foto…) o approfondire le implicazioni giuridiche di essa, ma quando ci si fa fotografare con evidente consenso, il male è necessariamente Facebook?
(*) Vorrei conoscere il nome dei genitori del bambino ritratto nella foto…
herr doktor:
Gennaio 18th, 2011 at 18:36
La pubblicazione rientra appieno nel primo comma dell’art. 97 della legge sul diritto d’autore (633/41):”Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”.
Il fatto che la legge 633/41 sia una legge del periodo Mussoliniano aggiunge poi un opportuno pizzico di involontaria ironia ….;-)
Daniele:
Gennaio 18th, 2011 at 18:57
Herr, avevo specificato di non voler approfondire le questioni giuridiche (non voglio/posso farlo per diversi motivi ;-))
Il riferimento al consenso era soltanto perche’ il soggetto interessato aveva toccato latamente il punto, non perche’ fosse necessario.
herr doktor:
Gennaio 18th, 2011 at 20:01
eh … infatti l’ho fatto io che non conosco nessuno e nessuno mi conosce 😉
Ciao e lieto che tu abbia ricominciato a scrivere sul blog :-8
Marco Scialdone:
Gennaio 19th, 2011 at 13:46
@herr doktor: solo per il gusto della discussione giuridica… in considerazione della licenza non esclusiva per qualsiasi finalità, anche commerciale che l’utente concede a facebook con il caricamento della foto, sai che non sarei sicurissimo che la pubblicazione su FB sia conforme alle previsioni dell’articolo 97? Mi piacerebbe terribilmente discuterla in giudizio 🙂
herr doktor:
Gennaio 19th, 2011 at 23:28
@Marco: meno male che c’è ancora qualcuno interessato a discussioni giuridiche ;-).
Il tuo spunto è molto interessante e il tema delle licenze ‘obbligatorie’ annegate nei terms of use di moltissimi tra i puù diffusi social networks sono sicuramente da approfondire, sotto molti profili …
Comunque l’art.97 fa riferimento al conflitto tra il diritto di sfruttamento (economico: cfr. art. 96 che fa riferimento alla “messa in commercio”) e il suo dettato letterale autorizza la duplicazione e il “commercio” della foto (e quindi anche la sua pubblicazione, quando giustificata dalla notorietà del personaggio o dalla pubblicità del fatto).
Si puo’ discutere se ogni altro uso sia consentito e in caso negativo la garanzia concessa da all’utente a Facebook sarebbe violata e la pubblicazione potrebbe essere fonte di contestazione (da parte di Facebook …).
Il punto è però che la foto è di ‘proprietà’ della foto è del fotografo (del soggetto al quale abbia ceduto i diritti esclusivi) e solo quest’ultimo/i potrebbero essere legittimati ad opporsi alla pubblicazione.
Potrebbe sicuramente opporsi l’improvvido genitore del minore che fa ‘bella mostra’ nella foto, financo le altre persone non note ritratte, ma dubito molto che possa opporsi (sulla sola base della mancanza di consenso) il nostro assessore, con buona pace sua e del de cuius che ha promulgato la legge di che trattasi 😉
herr doktor:
Gennaio 19th, 2011 at 23:53
riposto perchè c’erano un po’ tanti errori
@Marco: meno male che c’è ancora qualcuno interessato a discussioni giuridiche 😉
Il tuo spunto è molto interessante e il tema delle licenze ‘obbligatorie’ annegate nei terms of use di moltissimi tra i puù diffusi social networks è sicuramente da approfondire, sotto molti profili …
Comunque l’art.97 fa riferimento al conflitto tra il diritto di sfruttamento (economico: cfr. art. 96 che fa riferimento alla “messa in commercio”) e il consenso del soggetto ritratto: il suo dettato letterale autorizza la duplicazione della foto (e quindi – riterrei – anche la sua pubblicazione, quando giustificata dalla notorietà del personaggio o dalla pubblicità del fatto).
Si puo’ discutere se ogni altro uso sia consentito e in caso negativo la garanzia concessa da all’utente a Facebook (l’utente è tenuto a concedere la licenza e al momento del caricamento della foto deve confermare di avere i diritti …) sarebbe violata e la pubblicazione potrebbe essere fonte di contestazione (da parte di Facebook …).
Il punto è però che la foto è di ‘proprietà’ del fotografo (o del soggetto al quale siano stati ceduti i diritti esclusivi) e solo quest’ultimo/i potrebbero essere legittimati ad opporsi alla pubblicazione.
Potrebbe sicuramente opporsi anche l’improvvido genitore del minore che fa ‘bella mostra’ nella foto, financo le altre persone non note ritratte, ma dubito molto che possa opporsi (sulla sola base della mancanza di consenso) il nostro assessore, con buona pace sua e del de cuius che ha promulgato la legge di che trattasi 😉
ciao e sempre molto lieto di leggerti 🙂
Marco Scialdone:
Gennaio 21st, 2011 at 12:39
@Dok: il mio dubbio nasce dal fatto che molte delle sentenze che ho avuto modo di leggere sull’art. 97 lda ne danno un’interpretazione basata sulla finalità perseguita. Mi spiego meglio: la mancanza di consenso nella pubblicazione è fondata non già perchè il luogo è pubblico o la manifestazione si è svolta in pubblico, ma perchè quella pubblicazione (con quelle caratteristiche) è funzionale all’interesse pubblico (ad esempio “A norma dell’art. 10 cod. civ., nonché degli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d’autore, la divulgazione dell’immagine, senza il consenso dell’interessato, con riguardo alla particolare ipotesi del ritratto di persona che possa definirsi notoria, è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione, (sia pure intesa in senso lato), non anche, pertanto, ove sia rivolta a fini pubblicitari” Cass. Civ. 1503/1993) e comunque non deve essere tale da recare pregiudizio all’onore.
Ora la pubblicazione su Facebook, nel proprio profilo personale di una foto di un signore che partecipa ad una manifestazione risponde ad esigenze di pubblica informazione, sia pure intesa in senso lato?
herr doktor:
Gennaio 22nd, 2011 at 10:40
Marco, in questo caso non solo l’uomo è pubblico (quindi entra in gioco la prima parte dell’esimente) ma l’evento ritratto si è anche svolto al pubblico (seconda parte dell’esimente, che – sotto un profilo letterale è più ampia). Certamente alla luce della normativa sulla tutela dei dati personali, l’interpretazione deve essere restrittiva, per cui nessun uso ne’ alcuna pubblicazione può essere concessa. Se utilizzassi la foto di un noto politico, anche presa in pubblico, ad es. per pubblicizzare una marca di preservativi o di dentiere, sicuramente commetterei un illecito. Se la pubblicassi in un forum dove si discute (anche) di politica, quasi sicuramente no. Facebook mi sembra prevalentemente un luogo di discussione personale e in questi ambiti, come pure pure nelle pagine di gruppi che discutono di temi politi e sociali – anche in senso lato – la pubblicazione della foto di un politico, specie spinta da fini di critica politica, mi sembra perfettamente lecita.
Certo che se la pagina fosse quella di un produttore di dentiere, la cosa cambierebbe alquanto, ma non credo fosse quello il caso in questione.
Ciao e grazie ancora per gli spunti 🙂
Marco Scialdone:
Gennaio 22nd, 2011 at 11:28
Mi hai convinto 🙂
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Gennaio 26th, 2011 at 03:42
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