ZeusNews > Tra bavagli, censure e complottismi
In un momento in cui la giurisprudenza si accorge che anche l’informazione professionale online non può essere semplicemente parificata a quella “tradizionale” (il direttore di una testata telematica pur registrata non risponde con lo stesso rigore di quello di una testata cartacea), il legislatore si irrigidisce e sembra addirittura fare passi nella direzione opposta.
La disposizione non è chiara, non lo si vuole nascondere, e la relazione al disegno di legge non aiuta. In più (l’emendamento di quattro senatori PD) che ha inserito l’inciso “ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica“ ha intorbidito ulteriormente le acque.
D’altro canto, malgrado l’espresso auspicio della Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni, nessuna tra le altre soluzioni (ad esempio, quella Radicale/PD – molto netta e precisa – o quella dell’on. Cassinelli non realmente radicale) è stata approvata. Sicché non ci resta che tenerci il testo citato e ragionare su quello. E credo che la soluzione sia proprio davanti al nostro naso.
E’ evidente che non si può estrarre una singola regola dal contesto normativo che la circonda. Si tratta, molto banalmente, di utilizzare, per l’interpretazione, quello che i giuristi chiamano “argomento sistematico” che fa chiaro riferimento a un “sistema” in cui la disposizione, appunto, si inserisce.
Il sistema è la citata legge 47/1948, inequivocabilmente chiamata “Disposizioni sulla stampa”. E se, di per sé, una pubblicazione telematica non è stampa (anche ai sensi dell’articolo 1), allora ciò che è contenuto in quella legge non può esservi applicato per il solo riferimento ai “siti informatici” contenuto nella regola di cui si discute.
Internet non è automaticamente stampa, dobbiamo sempre ricordarlo, e, oramai, la giurisprudenza è sufficientemente solida sul punto (tranne che per il singolare caso di Carlo Ruta). Pertanto, quella norma potrà applicarsi soltanto ai siti che possono essere definiti stampa in relazione ai quali e in considerazione delle peculiarità telematiche si sono volute introdurre specifiche regole.
Fortunatamente, per concludere, gli allarmi sono quasi del tutto infondati, perché i problemi, come per il già citato caso riguardante Carlo Ruta, potrebbero nascere soltanto in talune aule di giustizia.
Se è vero che non si può escludere che un giudice possa interpretare male la regola, è anche vero che le novità non introducono alcun bavaglio, tanto meno con volontà censorie: “Non attribuire a cattiveria ciò che puoi facilmente spiegare con la stupidità” (il cosiddetto Rasoio di Hanlon).
P.S.: Mentre scrivevo questo articolo, mi sono accorto che c’è chi la pensa sostanzialmente come me. Credo vada citato per ulteriori spunti: Alessandro D’Amato, per Giornalettismo.
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Play it again, Levi – 3 anni dopo » :.:.: (il blog di) Daniele Minotti:
Settembre 28th, 2011 at 20:30
[…] non credo che il ddl intercettazioni contenga norme ammazzablog, la mia posizione è nota. Però, non ho alcuna difficoltà a segnalare l’iniziativa di Agorà Digitale alla […]
andrea:
Settembre 29th, 2011 at 11:14
nel complesso si può essere d’accordo, ho grosse perplessità su alcuni punti, uno su tutti l’obbligo di rettifica e la valutazione di rilevanza penale della stessa (cosa faccio? non pubblico la richiesta di rettifica perché ritengo la norma non applicabile al mio piccolo blog? pubblico la rettifica anche se ho il dubbio che possa essere penalmente rilevante? non la pubblico e mi espongo al rischio della sanzione amministrativa?). mi sembra chiaro che l’intento sia quello di estendere l’applicabilità delle norme sulla stampa anche ai blog, nonostante – e a dispetto – della Cassazione. non si può parlare di censura vera e propria, ma che la volontà sia quella di “preoccupare” il tenutario di un “sito informatico” mi sembra evidente.
Daniele Minotti:
Settembre 29th, 2011 at 21:54
Vorrei premettere che l’obbligo di rettifica esiste gia’, sostanzialmente con le stesse regole.
Ora si discute della presunta estensione a tutta la Rete. E dico molto *presunta* perche’ pur condividendo certe perplessita’ (non mi piace esprimermi in termini di *allarmi*) grosse critiche a quello che sostengo io non ne ho lette…
Nel merito, la rilevanza penale a me sembra semplice nella maggioranza dei casi. Per esempio una diffamazione, ecc.
Non vedo, pero’ (e forse per ingenuita’ o per la *bastianite contraria* che notoriamente mi contraddistingue) che ci sia un preciso disegno.
Mi sembra piu’ un’ignoranza. Gravemente colposa, ma ignoranza.
Bell’inghippo quel comma 29! – Nazione Indiana:
Settembre 30th, 2011 at 15:29
[…] 26 Set 11 ZeusNews > Tra bavagli, censure e complottismi […]
L’ammazzaammazzablog » :.:.: (il blog di) Daniele Minotti:
Ottobre 7th, 2011 at 14:51
[…] settimana potrebbe essere decisiva per il voto sul ddl intercettazioni. Alcuni ritengono – ed io sono tra questi – che il testo originario, cioè quello facente riferimento generico ai “siti informatici”, non […]
ZeusNews > Tra bavagli, censure e complottismi | Notizie giuridiche dalla Rete:
Ottobre 20th, 2011 at 08:51
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