Direttori irresponsabili
La notizia gira da ieri, giorno del deposito delle motivazioni: il direttore responsabile di una testata telematica non è responsabile (mi si perdoni il bisticcio) per i commenti dei lettori.
La pronuncia della Cassazione penale, la 44126 del 2011, è su Penale.it e, per sommi capi (nonché in attesa di un commento più articolato che spero di pubblicare) dice questo:
– il direttore risponde (per omesso controllo) se lo scritto può chiamarsi giuridicamente “stampa”;
– secondo l’art. 1 l. 47/48 “”Sono considerate stampe o stampati, al fini dl questa legge, tutte le riproduzioni tlpograflche o comunque ottenute con mezzi meccanici o ñsico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione”;
– i contenuti Internet non soddisfano dette condizioni;
– per di più viste le particolarità del mezzo, è impossibile (non lo si può pretendere) il controllo preventivo dei contenuti;
– dunque, l’art’. 57 c.p., previsto per la “stampa”, non si applica;
– in conclusione, il direttore di una testata (ed io aggiungo, a maggior ragione, il gestore di un altro sito non registrato) non risponde per omesso controllo sui contenuti scritti da terzi (e io aggiungerei: compresi i giornalisti e non soltanto i “commentatori”).
La sentenza in esame richiama anche il noto precedente dell’anno scorso e segnalo anche l’ampio articolo su Repubblica.
Importante: va detto che, a maggior ragione, queste argomentazioni fatte per le testate professionali valgono anche per le realtà amatoriali, ad esempio i blog e i forum (sempre che, ovviamente, si parli di scritti di terzi).
Una buona novella, credo.