Come molti sapranno, il Governo, con un decreto-legge, ha cancellato le tariffe professionali, quindi anche quelle degli avvocati. La liberalizzazione…
Ma questi professori – dei veri geni – non si sono accorti che quella cancellazione secca ha fatto scomparire il riferimento per la liquidazione delle spese che seguono la soccombenza in una causa.
Detto altrimenti, il giudice, nel liquidare le spese legali, non ha più alcuna guida.
C’è chi ha già sollevato la questione di legittimità costituzionale e chi, la Collega On. Cinzia Capano, ha presentato un’interrogazione parlamentare proprio al Guardasigilli Severino.
La risposta? Geniale…
L’articolo 2233 del codice civile stabilisce, infatti, che il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe:
a) viene determinato in base agli usi;
b) in mancanza di usi è determinato dal giudice – sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene – in misura adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
In base a tali disposizioni, si potrebbe quindi formare, in ambito nazionale, un uso normativo fondato sulla spontanea applicazione dei criteri di liquidazione del compenso già previsti dalletariffe abrogate, nella convinzione della loro persistente vincolatività fino a quando non saranno adottati i decreti ministeriali previsti dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge.
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