Lsdi > Niente bavaglio, ma per il web rimangono grossi problemi
– Rimane sostanzialmente invariata la responsabilità per omesso controllo, ma con due importanti novità circa la pena irrogabile al direttore: divieto di applicare l’ attenuante specifica se l’autore è ignoto o non identificabile e aumento di pena qualora l’autore sia un giornalista sospeso o radiato.
– Il ddl si chiude, infine, con una revisione dei reati di ingiuria e diffamazione previsti dal codice penale con l’aumento delle sanzioni pecuniarie in entrambi i casi e l’ esclusione della detenzione (alternativa alla multa) relativamente al secondo reato.
In proposito, bisogna sottolineare che queste ultime modifiche si applicano, ad esempio, anche ai blog in quanto la multa da 5.000 a 30.000 euro vale per la stampa, ma anche per “qualsiasi altro mezzo di pubblicità” e tale è, pacificamente, una pubblicazione telematica amatoriale.
E questo è esattamente il primo riflesso negativo per la Rete. Se, tutto sommato, per la stampa tradizionale il ddl di legge costituisce un alleggerimento (esclusione delle pena detentiva, attenuante per la rettifica, esclusione della riparazione pecuniaria, ecc.) per il Web vale l’opposta conclusione.
Come già diversi concordano, i punti critici sono almeno quattro:
– per la diffamazione senza attribuzione di fatto determinato (art. 595, comma 3, c.p.), stampa e altre pubblicazioni Web sono assolutamente equiparate quanto a pena e anche la sanzione minima (5.000 euro) non è uno scherzo per un blogger che non ha alle spalle un gruppo editoriale e non gode di provvidenze pubbliche;
– per ciò che non è stampa (e un sito non registrato sicuramente non lo è) non valgono le regole sulla rettifica (e molti esulteranno); il che, però, significa che anche se, per onestà propria, un blogger dovesse pubblicare la rettifica richiesta dalla persona offesa non potrebbe mai godere dell’attenuante collegata, peraltro pari a non trascurabili due terzi (la classica “fregatura”);
– e ai sempre più comuni blog ospitati dai vari quotidiani online e gestiti in autonomia da firme autorevoli che disciplina si applicherà?
– la stessa domanda viene da porsi per i siti registrati come testata, ma che non hanno una corrispondente edizione “a stampa”, perché le regole sulla rettifica si applicano a quotidiani e periodici nonché alle “relative” edizioni telematiche e ciò rende lecito pensare che le suddette regole riguardino soltanto le realtà che non prescindono dalla carta, ancorché con edizioni Web.
La verità è che, pur apprezzando lo sforzo di taluni nello sfrondare una pasticcio di emendamenti, la fretta, la scarsa conoscenza delle dinamiche della Rete e anche la malafede di chi ha colto l’occasione per regolare dei vecchi conti sono nemiche delle cose fatte bene. Salluti si salva anche soltanto cancellando le pene detentive, non serve altro.
Un argomento delicato come la diffamazione va affrontato con calma e con la dovuta ponderazione.
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