LSDI > Diritto all’oblio: non è vero che è “inapplicabile alla Rete”
Occorre una premessa.
Ho scritto il pezzo dopo aver letto diverse opinioni contrarie. Mentre rientravo da una trasferta, alla radio, ho ascoltato Rodotà. Unica opinione favorevole sentita sino a quel momento, prima di mettermi a scrivere.
Poi, con grande piacere, mi sono accorto che, tra i giuristi (e salvo qualche eccezione), non sono stato l’unico a plaudire, quanto meno nei principi enunciati, la sentenza della Corte europea.
Sarzana, tramite Facebook, segnala un pezzo di Alessandro Longo per Repubblica (che mi aveva chiamato per un’opinione sulla vicenda) e leggo che Fulvio la pensa come me, ricordando quante volte, come avvocati nel cercare di tutelare i nostri assistiti, abbiamo sbattuto la faccia contro Big G.
Leggo anche Gibbì Gallus e Kikko Micozzi, felice di pensarla alla stessa maniera, paradossalmente in modo non omologato, anzi…
No, non abbiamo paura della Rete e non la odiamo. Vogliamo soltanto equità. Vediamo troppe ingiustizie e prevaricazioni, anche qui in Internet.
Ed ora il mio pezzo per LSDI.
Per alcuni è l’ennesima occasione per dare contro al governo (meritevole o non meritevole delle nostre censure, non è questo il punto).
Per altri, il momento giusto per schierarsi a fianco di Google oppure contro. Il mondo è pieno di faziosi, lo sappiamo.
Per altri ancora, c’è l’opportunità per fare un po’ di (in-)sano populismo, per dire quello che gli altri vogliono sentirsi dire. In un modo o nell’altro, sono sempre fazioni.
Però, mi sembra che pochi abbiano compreso a fondo l’origine della pronuncia della Corte Europea sulla responsabilità per i risultati dei motori di ricerca (e non solo su questo punto, per la verità).
A costo di tediare col legalese, vorrei affrontare il problema con un certo rigore, cominciando col linkare lapronuncia.
Si comprende, così, che la Corte non ha deciso alcunché nel merito. Di certo, ha detto cose molto importanti (e il significato da dare ad una direttiva è cosa fondamentale) e cogenti, ma la decisione sul caso concreto è ancora da venire.
Ad oggi, abbiamo risposte ad alcune domande su questioni pregiudiziali. La pregiudiziale si ha quanto un giudice nazionale, eventualmente su istanza delle parti, chiede la corretta interpretazione di una norma dell’Unione. Il responso, obbligatorio, è dato appunto dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Nel caso concreto, alla Corte sono stati chiesti lumi sulla corretta interpretazione di alcune regole espresse dalla direttiva 95/46/CE in tema di dati personali.
Tema generale il “diritto all’oblio” che, si badi bene, non è l’ultimo capriccio del giurista tecnologico (o sedicente tale), ma argomento di cui si dibatte da decenni: Stefano Rodotà – e non solo – ne parlava ancora prima che esistesse il Web. Ne avevo scritto tempo fa proprio su queste pagine, riferendo di alcune decisioni italiane.
Il “diritto all’oblio” è il diritto ad essere dimenticati. E, considerata la straordinaria memoria della Rete (e che i motori di ricerca sono diventati vere e proprie interfacce utente rispetto Web – con tutti i vantaggi che ne traggono), la cosa si fa particolarmente delicata proprio riguardo le informazioni pubblicate in Rete.
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