Fare l’amministratore di un gruppo Facebook è un mestieraccio
L’amministratore di un gruppo Facebook non è responsabile per i post/commenti inseriti da terzi. Lo sapevamo già, anzi no.
In realtà la questione è molto più complicata, almeno secondo il GUP del Tribunale di Vallo della Lucania (QUI su Penale.it).
Esistono, sempre secondo il Giudice, due eccezioni non da poco.
C’è concorso dell’amministratore (con l’autore di un contenuto illecito) se fa passare determinati contenuti, se, in sostanza, li filtra preventivamente mediante approvazione (cosa che mi risulta possibile per i post, ma non per i commenti, ma potrei sbagliarmi).
E qui, tutto sommato, ci siamo: se lo scritto diffamatorio passa perché io lo faccio passare (potendolo bloccare preventivamente), me ne prendo la corresponsabilità.
Assai più critico e discutibile è il secondo dictum: “affinché l’elemento soggettivo del reato ex art. 595 c.p. possa ritenersi sussistente, è necessario che il moderatore abbia scientemente omesso di cancellare, anche a posteriori, le frasi diffamatorie”.
Insomma, che vi sarebbe responsabilità penale in concorso successivamente alla commissione del reato. Che stona un po’, anzi assai.
P.S.: Per i blog, con i dovuti distinguo, possono valere analoghe considerazioni.
P.P.S.: Soltanto incidentalmente, dalla lettura della sentenza si capisce benissimo che i due imputati non dovevano neppure giungere all’udienza preliminare, erano stati più che diligenti nella gestione del gruppo, ma tant’è…