Email, Internet e azienda
Come sapete, il Garante se ne esce con questo provvedimento del 1° marzo. Bello, bellissimo, salutato con ogni piu’ formale riverenza. "Ci voleva", "Era opportuno", "Ha fatto chiarezza". Per chi? Per quei supini che non studiano e, dunque, non sanno che fare se non pendere dalle labbra di un un organo amministrativo (tale e’ il Garante, al pari – o poco piu’ – del Prefetto che emette un’ordinanza-ingiunzione per una multa che pensate di non meritare).[[SPEZZA]]
Perche’ tanto entusiamo da certe parti? Perche’ dara’ lavoro ai consulenti (tra cui il sottoscritto).
Il Garante "fa leggi" per una stortura che deriva da una legge (e scusate il bisticcio) che e’ stata scritta dallo stesso Garante. Trattasi, nel caso concreto, dell’art. 154 d.lgs. 196/2003 (cd. – molto impropriamente – Codice della Privacy).
I richiami al Codice sono chiari e pertinenti. Formali, oserei dire.
Peccato che il Garante abbia il potere di prescrivere e vietare andando ad incidere in modo (troppo) significativo sulle norme penali (per fare un esempio che mi compete).
Peccato anche che nel provvedimento di cui si parla, nemmeno una parola sia dedicata agli unici casi concreti trattati in sede giudiziaria: questo e anche questo. Che tutti gli studiosi conoscono, ma che, evidentemente, qualcuno ignora o considera in atteggiamento snob.
Mi sono improvvisamente ricordato che entro il 31 marzo occorre rivedere il dps… Che strana coincidenza…
beppe.b:
Marzo 12th, 2007 at 09:03
difficile dire a cosa serve il provvedimento del Garante: non ci vedo granchè di nuovo, salvo il provv.sul bilanciamento degli interessi (peraltro molto ‘conservativo’). Per il resto valeva la pena di emettere un comunicato stampa istituto giuridico creato dal Garante stesso per risolvere i pasticci di una normativa arruffona
ciao. Vado a lavorare
Alessandro Monteleone:
Marzo 14th, 2007 at 19:03
Effettivamente non c’è nulla di nuovo. Per chi segue la materia è stato fatto tutto fuorchè chiarezza.Ma non solo:
1) c’è spesso il riferimento ad altra normativa di settore per la quale il Garante è al pari di un soggetto privato
2) la giurisprudenza ( non definibile, forse, ancora consolidata) è di segno opposto.
Quanto al Garante: comprendo i dubbi sulla natura dell’ organo ma i suoi provvedimenti ( non quelli generali…Sigh…) sono sempre stati più che coerenti…Anzi avrebbe dovuto osare…Vds il caso Google Italy s.r.l come titolare del trattamento!
Minotti:
Marzo 15th, 2007 at 01:03
@ Alessandro
Potrai leggere, su Guida al Diritto che esce lunedi’ o martedi’, un mio commento (anche se non approfondito come avrei voluto).
Lieto di apprendere che non sono l’unico a pensare certe cose.