No Words (*) – UPDATED

I provider nostrani presentano richiesta di annullamento relativamente ai “sequestri” dei siti di tabacchini stranieri.

Vero è che l’art. 324 c.p.p. parla di “interessati”, però…

Magari mi sbaglio, eh…

QUI il comunicato (ma ricordiamoci del diritto, plz).

(*) Thx to Diego fm Rapallo, Italy (grande uomo, molto pragmatico).

Aggiornamento del giorno dopo: se si tratta di sequestro preventivo, come probabile, per la verità rileva anche l’art. 322 c.p.p. che legittima al riesame: imputato, suo difensore, persona cui la cosa è stata sequestrata, persona che avrebbe diritto alla restituzione. In tale prospettiva ritengo più legittimato un utente. Chi mi fa avere il decreto che, magari, lo faccio io?

  1. Antonio:

    Ciao, sono uno dei “ricorrenti”, anzi per la precisione uno di quelli che in aiip ha “stressato” in tal senso; non sono un giurista e quindi non sono in grado di valutare il merito della tua osservazione.

    Il motivo del ricorso è relativo alla tipologia della richiesta che, per quanto ci concerne recita così: (testualmente)
    “che il sequestro di siti web può attuarsi pacificamente attraverso il loro oscuramento”.

    Alla qual cosa si è aggiunta (in una seconda comunicazione che estende il decreto in sede di comunicazione di notifica della GdF):
    “si richiede, qualora non ancora eseguito, l’immediato oscuramento dei seguenti siti web attraverso un redirect indicando che tali siti sono oscurati per ordine dell’autorità giudiziaria”.

    Ora già la prima richiesta mi sembra “anomala” e oltretutto non saprei, allo stato dell’arte, come eseguirla in maniera che sia “un vero oscuramento”, quindi facendolo in qualche modo (dns poisoning, ip filtering) dichiarerei il falso dicendo di aver ottemperato in quanto, in realtà, so già che il blocco sarebbe facilmente aggirabile.
    La seconda poi, al di la del fatto che la richiesta non è ordinata nel decreto, mi spinge ad una vera e propria violazione della legge ordinandomi di organizzare un vero e proprio “phishing” tutto sotto il mio controllo (su un mio server, su pagine predisposte “a piacere” e con pieno accesso ai log).

    Senza essere un giurista mi sembra che mi si stia “chiedendo l’impossibile”.

  2. Daniele:

    La di la’ del merito (l’oscuramento non e’ pacificamente sequestro, anzi… – e il redirect non e’ oscuramento), parlavo degli *interessati* al riesame.
    Personalmente, un provider, in questi casi, e’ mero destinatario di un ordine (un po’ come il garagista). Proprio per questo non mi sembra che sia legittimato.
    Qualcuno ha teorie diverse?

  3. Daniele:

    Aggiungo: a voler essere corraggiosi, mi rifiuterei dei fare il redirect perche’, appunto, nel decreto c’e’ scritta una cosa tecnicamente e giuridicamente ben diversa.
    Quell’aggiunta della GdF e’ del tutto contro la legge.

  4. Daniele:

    Come, poi, ho chiarito con un aggiornamento del post, se è un sequestro preventivo i soggetti sono ben individuati e ristretti (art. 322 c.p.p.).

  5. Antonio:

    Sinceramente non mi è ben chiaro chi sia legittimato a ricorrere a parte il gestore del sito, mi chiedo: come può ricorrere un utente che non è nemmeno stato oggetto di notifica?
    Di contro un “terzo” presso il quale venga disposto un sequestro che strumento legale ha per dire che non può sequestrare alcunchè quantomeno perchè la “cosa” non è nella sua disponibilità?

  6. Daniele:

    Non mi sembra che la legge limiti l’impuganzione a chi riceve una notifica. Lo conferma l’art. 324 c.p.p. che parla di “conoscenza” dell’avvenuto sequestro.
    Non ho capito, invece, la seconda parte delle tue riflessioni, sorry. Ti riferisci al provider?

  7. Antonio:

    La seconda parte della domanda “muove” da questo principio: può un magistrato ordinarmi di fare una cosa che è al di fuori della mia disponibilità/possibilità? mi spiego: ad oggi non c’è un metodo “certo” per impedire ad un utente internet di vedere un certo sito tranne “disconnettere l’utente” o “disconnettere il sito” dalla rete. Non c’è altro modo tecnico “affidabile” per “oscurare”; mi chiedo: se non c’è modo di fare una cosa come può un giudice chiedermi di farlo?

    E se “adempio in maniera fittizia”, sapendo appunto che quello che ho fatto è meramente fittizio che succede (per logica non sto facendo quello che il giudice mi ordina e il fatto che “lo prendo in giro” dicendo di averlo fatto non mi sembra mi metta in ottima posizione)?

  8. Daniele:

    Mah, il problema e’ sempre quello. Che se non lo fai ti rompono le scatole e per *opporsi* esistono gli ordinari mezzi di impugnazione (che, secondo me, non competono i provider, in questo caso).
    Quanto all’inefficacia, poi, si parla sempre di inefficacia. Il fatto e’ che se qualcuno riesce ad aggirare l’ostacolo teoricamente – e per provocazione – potrebbero sempre dire che il *custode* non e’ stato fedele…
    Cosa pazza, ma veramente pazza…

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