P2P e pedoporno

Oramai, sembrano essere le indagini informatiche piu’ “in voga”. Ultimamente, poi, i temi si uniscono e ne escono operazioni come questa (Canal Grande) che, anche se dal comunicato non si evince, riguarda il traffico pedoporno su reti P2P.
Due i problemi:
– l’esistenza di fake che lasciano intendere un dowload non perdopornografico laddove, invece, il contenuto effettivo del file lo e’, ma e’ stato “mascherato” nel nome;
– la non necessaria consapevolezza di condividere quanto scaricato; infatti, normalmente, i client P2P attivano la condivisione, ma non sempre l’utente lo sa.
Quest’ultimo aspetto fa la differenza: scaricare (dunque detenere) materiale illecito e’ punibile ai sensi dell’art. 600-quater c.p. Metterlo in condivisione comporta l’applicabilita’ delle ipotesi piu’ gravi di cui all’art. 600-ter c.p. E per il P2P sono, normalmente, contestate le condotte di distribuzione, divulgazione o diffusione (terzo comma) e non di semplice cessione (quarto comma).
Ma e’ sempre necessaria la consapevolezza, non lo dimentichiamo.
Ricordo, infine, la riforma dello scorso febbraio che ha aggravato il trattamento sanzionatorio dei casi di cui si parla.

Posted in Reati informatici.

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