Il Web non è stampa: un commento (autopromozione)
Se un sito Internet (financo testata registrata) non è stampa (v. sopra) allora non gode della copertura costituzionale secondo cui (art. 21, art. 3) “Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili”.
Io non sono d’accordo e lui lo sa. Ne abbiamo parlato, ci siamo confrontati, cocciutamente sono rimasto della mia idea e, qui, ripropongo i passaggi di essa.
Premesso che, se diamo per buone le premesse di cui sopra, qui ci troviamo di fronte ad un caso di analogia in bonan partem (applicazione di norme favorevoli, per dirla semplice) dunque lecita, non dobbiamo mai dimenticare che, indipendentemente dai fatti realmente accaduti (la verità giudiziaria si è, inevitabilmente, cristallizzata) la sentenza si è occupata di un contenuto di terzi, quella non meglio precisata lettera di un lettore.
Invero, non tanto tempo fa la Cassazione si era già trovata a decidere su un caso analogo, vale a dire sulla sequestrabilità di scritti postati in un forum facente parte di una testata registrata. La Suprema Corte ha, così, fatto un netto distinguo tra articoli veri e propri e tutto il resto concludendo per il divieto di sequestro soltanto per i primi. I motivi? Eccoli: “i messaggi lasciati su un forum di discussione (che, a seconda dei casi, può essere aperto a tutti indistintamente, o a chiunque si registri con qualsiasi pseudonimo, o a chi si registri previa identificazione) sono equiparabili ai messaggi che potevano e possono essere lasciati in una bacheca (sita in un luogo pubblico, o aperto al pubblico, o privato) e, così come quest’ultimi, anche i primi sono mezzi di comunicazione del proprio pensiero o anche mezzi di comunicazione di informazioni, ma non entrano (solo in quanto tali) nel concetto di stampa, sia pure in senso ampio, e quindi ad essi non si applicano le limitazioni in tema di sequestro previste dalla norma costituzionale”.
A maggior ragione, l’anno prima gli ermellini avevano ritenuto sequestrabili degli annunci pubblicitari pubblicati su pagine Web, ritenuti collegati ad uno sfruttamento della prostituzione, in quanto non rientranti nel diritto cosiddetto alla “libertà di stampa”.
In buona sostanza, dunque, c’è da gettare acqua sul fuoco perché a parte qualche isolata stecca dei giudici di merito, la Cassazione ha ben distinto tra libertà di stampa e altro che non ha nulla a che vedere, con le conseguenze del caso in ordine ai sequestri.
Purtroppo, si parla ancora di libertà di stampa e non, più ampiamente, di libertà di espressione del pensiero. Ne consegue che, allo stato, i blog, giusto per fare l’esempio più attuale, sono sequestrabili senza conflitto con l’art, 21 Cost. Ma questo, pur importante, è un altro discorso e non riguarda il tema toccato dalla più recente sentenza di legittimità che, lo dobbiamo ricordare, esime blogger e gestori di forum da doveri di controllo su contenuti altrui.
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Loud:
Ottobre 12th, 2010 at 16:28
Eh sì, ho sentito la notizia della sentenza, e condivido il suo sospirato “finalmente” sulla pronuncia, che oltre a specificare l’esclusione del web da determinate regole del settore editoriale, aggiunge la riflessione – molto sensata – sulle origini dell’art. 57 c.p.
Un caro saluto,
Luca
bloggare liberi? | Alaska:
Ottobre 14th, 2010 at 12:53
[…] responsabilità che implica. Minotti, che esplora le questioni legate a diritto e nuove tecnologie, ripropone quella riflessione anche sul suo blog personale, riflettendo sui pareri dei legislatori ed esperti accumulatisi nel tempo e proponendo il suo punto […]
Il Web non è stampa: un commento (autopromozione) | Notizie giuridiche dalla Rete:
Ottobre 19th, 2010 at 03:33
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AS:
Novembre 9th, 2021 at 23:01
Automobili sinistrate