Se la duplicazione di file non è furto
Su Penale.it ho appena pubblicato un’interessante sentenza della Cassazione sulla rilevanza penale (anzi, direi proprio sull’esistenza) del “furto digitale”.
Con la duplicazione di file, infatti, non si spossessa il titolare e – cosa forse ancora più deflagrante, ma sacrosanta – i file non sono giuridcamente “cose mobili”.
Spossessamento e natura di “cosa mobile” sono entrambi presupposti del reato di cui all’art. 624 c.p.
Nella pubblicazione ci sono anche due link molto interessanti che confermano l’ineccepibilità della decisione in argomento.
.mau.:
Gennaio 17th, 2011 at 11:27
quindi dovranno fare nuovi articoli del codice penale, visto che quelli esistenti non sono applicabili?
Daniele:
Gennaio 17th, 2011 at 21:38
No, la relazione ministeriale parlava gia’ chiaro, ma e’ dura, per i giuristi vecchio stampo, rinunciare alla materialita’ delle cose e alle vecchie norme.
Se la duplicazione di file non è furto | Notizie giuridiche dalla Rete:
Gennaio 24th, 2011 at 13:59
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