Sostituzione di persona
Sembra proprio si tratti di un caso riguardante il reato di cui all’oggetto.
Prima sentenza di Cassazione, per quanto ne so.
In attesa di avere il provvedimento (ho gia’ chiesto a degli amici), ricordo l’articolo del codice penale che potrebbe rilevare.
494 – Sotituzione di persona
Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici è punito se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.