Indulto e reati informatici: ulteriori chiarimenti

Le statistiche del blog mi dicono che c’e’ una certa ricerca sul tema di cui all’oggetto.

Ho gia’ scritto un post, ma penso di dover dare qualche chiarimento in positivo.

L’indulto, vale a dire lo sconto di pena sino a tre anni di pena detentiva e sino a 10.000 euro di pena pecuniaria, copre tutti i reati informatici, propri e impropri.

Un elenco velocissimo dei piu’ ricorrenti:

– accesso abusivo

– virus e malware in genere

– frode informatica

– danneggiamento informatico

– diritto d’autore

– ingiuria e diffamazione

– molestie (ma conoscete gia’ i miei dubbi in ordine alla configurabilita’ di detto reato in Internet).

La pedopornografia, invece, non e’ coperta dall’indulto salvo che si tratti di fatti di mera detenzione (art. 600-quater c.p.) e non ricorra l’aggravante dell’ingente quantitativo.

Il testo dell’indulto e’ sempre QUI.

  1. Mario:

    Come va interpretato l’indulto per reati inerenti l’art. 600 quater C.P.contestati nel 2005 e pertanto ricadenti nella legge 268 che non prevedeva ancora l’aggravante dell’ingente quantità (apportata dalla legge 38/2006) ???