La “Blue Whale Challenge” non esiste (l’ho già detto)
2. Avverso l’ordinanza ricorre l’indagato a mezzo del proprio difensore articolando tre motivi. Con il primo deduce difetto di motivazione in merito alla configurabilità dei reati contestati, apoditticamente affermata dal Tribunale. Analogo difetto di motivazione viene eccepito con il secondo motivo, con il quale si lamenta la mancata confutazione dei rilievi proposti dalla difesa con apposita memoria nel corso del giudizio di riesame in merito all’insufficiente motivazione del provvedimento di sequestro ed alla non emendabilità del vizio da parte del Tribunale, nonchè all’insussistenza del fumus dei reati addebitati ed alla non pertinenza ai medesimi dei beni assoggettati al vincolo cautelare. Con il terzo motivo viene invece dedotta errata applicazione della legge penale, rilevandosi in proposito l’inconfigurabilità del reato di cui all’art. 580 c.p., posto che la minore non aveva tentato il suicidio e in ogni caso si era procurata delle lesioni non gravi, peraltro in conseguenza di condotte addebitabili ad altri. Quanto al reato di adescamento di minori il ricorrente eccepisce l’atipicità del fatto ed inoltre rileva come entrambe le contestazioni concernono fattispecie per cui non è configurabile il tentativo, in relazione al quale peraltro la competenza sarebbe del Tribunale di Bologna ai sensi dell’art. 8 c.p.p., comma 4.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è nel suo complesso infondato.
2. Irrilevante è innanzi tutto il difetto di motivazione denunziato dal ricorrente in merito alla qualificazione giuridica del fatto, trattandosi di quaestio iuris sindacabile esclusivamente sotto il profilo dell’esattezza della soluzione adottata, giacchè il vizio di motivazione (anche con riguardo alla mancanza della stessa) deducibile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche a quelle di diritto (Sez. 2, n. 19696 del 20 maggio 2010, Maugeri e altri, Rv. 247123; Sez. Un., n. 155/12 del 29 settembre 2011, Rossi e altri, in motivazione).
3. Coglie invece nel segno l’obiezione del ricorrente in merito all’inconfigurabilità del delitto di cui all’art. 580 c.p., in riferimento ai fatti descritti dall’ordinanza.
3.1 La disposizione citata, infatti, punisce l’istigazione al suicidio – e cioè a compiere un fatto che non costituisce reato – a condizione che la stessa venga accolta e il suicidio si verifichi o quantomeno il suicida, fallendo nel suo intento, si procuri una lesione grave o gravissima. L’ambito di tipicità disegnato del legislatore esclude, dunque, non solo la rilevanza penale dell’istigazione in quanto tale – contrariamente a quanto previsto in altre fattispecie, come ad esempio quelle previste dagli artt. 266, 302, 414, 414-bis o 415 c.p. – ma altresì dell’istigazione accolta cui non consegue la realizzazione di alcun tentativo di suicidio ed addirittura di quella seguita dall’esecuzione da parte della vittima del proposito suicida da cui derivino, però, solo delle lesioni lievi o lievissime. La soglia di rilevanza penale individuata dalla legge in corrispondenza della consumazione dell’evento meno grave impone quindi di escludere la punibilità del tentativo, dato che, per l’appunto, non è punibile neppure il più grave fatto dell’istigazione seguita da suicidio mancato da cui deriva una lesione lieve o lievissima.
3.2 Erroneamente dunque il Tribunale ha ritenuto sussistere il fumus del delitto ipotizzato dal pubblico ministero, posto che il fatto, per come descritto nell’ordinanza, non integra la fattispecie contestata non essendosi verificato quantomeno un tentativo di suicidio con causazione di lesioni gravi o gravissime. Ciò peraltro non è sufficiente a determinare l’invocato annullamento del provvedimento impugnato, in quanto correttamente i giudici del riesame hanno ritenuto la condotta attribuita all’indagato astrattamente riconducibile anche alla fattispecie di adescamento di minorenni di cui all’art. 609 – undecies c.p., qualificazione sulla quale le obiezioni avanzate con il ricorso si rivelano invece generiche e meramente assertive.
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