Diffamazione via web: cosi’ parlo’ la Cassazione
Il diffamazione via web si consuma nel momento dell’immissione dei materiali lesivi della reputazione.
Tradotto dal legalese, si commette il reato anche con il solo upload dei contenuti diffamatori, senza che sia necessaria la prova della percezione da parte di terzi.
Per le pubblicazioni telematiche, al pari di quelle piu’ tradizionali (carta, radio, televisione, ecc.), la diffusione si presume sino a prova contraria.
Il che, comunque, in questo specifico caso non comporta le responsabilita’ tipiche della stampa come sostenuto in altri provvedimenti.
La sentenza integrale, segnalata da ANSA ed evidenziata in un mio post di qualche giorno fa, e’ su Penale.it.