Autopromozione: Decreto Gentiloni su Interlex
Se, infatti (e giusto per citare soltanto la norma fondamentale), “i fornitori di connettività alla rete Internet sono tenuti a procedere alle inibizioni entro 6 ore dalla comunicazione, fornendo la comunicazione dell’avvenuto oscuramento al Centro, secondo i criteri di cui al comma 1” è chiaro che ove non provvedessero conformemente (e, comunque, nelle sei ore) scatterebbe quella che, secondo me, non potrebbe non essere una corresponsabilità penale nella diffusione di materiale pedopornografico (art. 600-ter, comma ter, c.p.).
Penso che il “dolo” di non oscurare sia, in realtà, un’ipotesi remotissima, sostanzialmente teorica. Non riuscirei proprio ad immaginare un provider che, consapevolmente, ritenesse di non dover “obbedire”.
Penso, piuttosto, ai casi di problemi di comunicazione. Personalmente – visto che mi è stato anticipato l’uso di questo mezzo – non vedo, nella posta elettronica, un mezzo di comunicazione infallibile. Neppure nella versione PEC (Posta Elettronica Certificata) che, comunque, il legislatore sembra aver dimenticato (per non parlare della PA tenuta ad adottarla). Nessuno, allo stato. può dare la certezza della lettura dell’email. Soltanto, è tecnicamente possibile avere una prova, legale, della ricezione.
Personalmente, considerato l’atteggiamento particolarmente intransigente in tema di pedopornografia, temo che qualche operatore di giustizia particolarmente zelante, non riscontrando l’oscuramento nei termini previsti potrebbe denunciare il provider.
Eccessiva apprensione? E’ possibile, ma ritengo anche che, su questo punto, si debba avere qualche chiarimento al tavolo delle trattative, sicuramente al fine di concordare mezzi pienamente affidabili perché, come visto, non è soltanto questione di garantire “l’integrità, la riservatezza e la certezza del mittente del dato trasmesso”.
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