Sed Lex > Stampa silenziata dal Garante

Contrariamente a quanto letto e sentito in giro, il recente provvedimento non è un caso unico di divieto di trattamento o anche soltanto diffusione. Ricordo tre noti precedenti: quello riguardante il caso Le Iene, droga in Parlamento, quello relativo ai dati sanitari di Lady Diana e quello sul caso di Lapo Elkann. E ce ne sono altri relativi alla posizione di “comuni mortali”, occorre dirlo. Ad esempio questo, sempre contro Le Iene.

Non ricordo, però, un richiamo così particolarmente “minaccioso” al reato di cui all’art. 170, un sinistro tintinnìo di manette ribadito anche nel comunicato stampa di presentazione del provvedimento e sottolineato da questo passaggio: “stabilisce che ciascuna violazione venga denunciata senza ritardo dal Garante alla competente autorità giudiziaria (art. 154, comma 1, lett. i), del Codice)” (come se non bastassero le ordinarie regole sulla denuncia di reato e la stessa regola, particolare, richiamata).

Tutto ciò, abbinato ai tempi di pubblicazione del provvedimento (il giorno dopo i fatti), va tenuto in considerazione per giudicare l’operato del Garante.

E torniamo al diritto. Abbiamo visto che certi poteri in capo al Garante hanno il loro fondamento giuridico (malgrado i metodi). Ma Manlio Cammarata fa bene a ricordare l’art. 21 Cost. laddove, in modo inequivocabile, recita: “La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”. Il fatto è che, in modo parzialmente dissimile da Manlio, io ritengo che il problema stia più nella legge che in chi la applica. Tanto che mi verrebbe da consigliare ai destinatari dell’antipatico provvedimento un’impugnazione davanti al TAR sollevando, in quella sede, una questione di legittimità costituzionale delle norme sopraindicate.

avv. Daniele Minotti

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