Pericoli concreti
Una sentenza che fara’ discutere, specie per questo passaggio (relativo a produzione di materiale pedopornografico – art. 600-ter, comma 1, c.p.)
“In base a questa impostazione, i Giudici hanno concluso che, per il perfezionamento della fattispecie, necessita che la condotta dello agente abbia una consistenza tale da implicare il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto; la norma mira ad impedire la visione del minore ad una cerchia indeterminata di pedofili e, di conseguenza, non configura la ipotesi di reato la produzione pornografica destinata a restare nella sfera strettamente privata dello autore“.
Gianni:
Febbraio 19th, 2008 at 20:11
Non sono un legale e quindi magari ho capito male:
In pratica chi fa un filmetto pedofilo in casa e se lo riguarda non commette reato, purchè si accerti che nessuno possa venirne in possesso ?…
Sempre che per produzione si intenda crazione di contenuto e non “riproduzione” di contenuto già acquisito in altri ambiti.
Daniele:
Febbraio 19th, 2008 at 21:47
Sembrerebbe di si’… ma io non sono d’accordo, proprio no. La legge mi sembra molto diversa e non mi sentirei di dare *patenti* che, anche moralmente, non voglio dare.
Rebus:
Febbraio 20th, 2008 at 10:47
Avrebbe senso se l’autore di cui si parla nella sentenza fosse il minore stesso, ovvero nel paradossale caso in cui, per l’interpretazione che ha prevalso fino ad oggi, abusato e abusante si trovano a coincidere.
Purtroppo il caso è diverso e la sentenza non dice questo -_-‘
Gianni:
Febbraio 20th, 2008 at 11:48
Mi chiedo se il deposito di questa sentenza e le recenti problematiche legate alla scarcerazione di pedofili (anche recidivi) apparse sui media abbiano in qualche modo un filo conduttore comune.
. .:
Febbraio 20th, 2008 at 13:18
> chi fa un filmetto pedofilo in casa e
> se lo riguarda non commette reato
Mi pare proprio di no: se è destinato alla circolazione c’è produzione (ter: più grave), altrimenti solo detenzione (quater: più lieve), che resta comunque reato.
Nel caso giudicato, peraltro, è stata riconosciuta la produzione e quindi coerentemente esclusa la detenzione, perché non si può essere puniti due volte per lo stesso fatto (ne bis in idem sostanziale; inoltre il quater ha una clausola di riserva).
Il vero problema, comunque, è che le norme accomunano sotto un unico nome casi troppo diversi: il range 0-18 è davvero eccessivo e dà luogo, IMHO, a troppi fraintendimenti.
Quest’uomo avrà mille colpe (tra cui quella di aver diffuso o cercato di diffondere certo materiale), ma davvero non riesco a pensarlo come un “pedofilo”.
Anche perché, a questo punto, premesso un rapporto con soggetto ultraquattordicenne consenziente (lecito allo stato), la differenza tra l’essere o non essere “pedofili” consisterebbe nel documentare o meno l’avvenimento. Un po’ assurdo, non trovate?
Daniele:
Febbraio 20th, 2008 at 13:42
@. .
> Anche perché, a questo punto, premesso un rapporto con soggetto ultraquattordicenne consenziente (lecito allo stato), la differenza tra l’essere o non essere “pedofili” consisterebbe nel documentare o meno l’avvenimento. Un po’ assurdo, non trovate?
** Ah, si’ si’… nel mio piccolissimo lo vado dicendo da anni (anche in questo blog). Il fatto e’ che varete notato che, subdolamente, si tenta di spostare l’eta’ del consenso sessuale a 18 anni.