Anche se l’articolista ha l’immunità parlamentare, il direttore non la scampa
Interessante sentenza della Cassazione Penale. Il succo: l’immunità parlamentare ex art. 68 Cost. è mera causa di non punibilità, dunque “salva” soltanto chi ne gode personalmente.
P.S.: La sentenza è “animizzata”(1) perché, giustamente, a Penale.it interessa il diritto, non necessariamente il protagonista. Si capisce, comunque, di chi si parla.
(1) In realtà, ovviamente, era “anonimizzata”. L’ho corretto, ma, poi, ho rimesso l’errore originale. A Francesco, che me l’ha detto nei commenti, piace più l’originale.
Francesco:
Maggio 17th, 2008 at 12:21
A-no-nimizzata immagino. Pero’ animizzata e’ bellissimo, magari non lo correggere. Finalmente qualcuno anima il diritto!
Ciao, f.
Gianni:
Maggio 17th, 2008 at 18:10
E’ una cosa che, personalmente, davo come scontata.
Chiaro che le leggi fatte per tutelare un singolo individuo (o gruppo privilegiato) non si applicano per il resto dei normali cittadini.
Sarei rimasto sorpreso del contrario.
mfp:
Maggio 17th, 2008 at 19:27
Che cosaaaaaa!? Le sentenze di Cassazione sono atti pubblici, o sbaglio?
A me queste cose fanno schifo. “Anonimizzare” la sentenza di cassazione per PAURA di essere accostati a quelli che fanno nomi e cognomi, e oltretutto adducendo la scusa di essere degli intellettuali. Intellettuali? Ma per favore… buffoni.
o|mer|tà
s.f.inv.
CO
1 consuetudine propria di organizzazioni malavitose spec. di carattere mafioso, per cui viene mantenuto il silenzio su un delitto o sulle sue circostanze per sottrarre il colpevole alla giustizia ufficiale e lasciarlo alla vendetta privata dell’offeso
2 estens., solidarietà che si stabilisce fra i membri di una determinata cerchia, volta a nascondere colpe o mancanze altrui per timore di ritorsioni e vendette o per salvaguardare gli interessi comuni
Se proprio voi giuristi, quelli cioè che conoscendo il diritto possono muoversi più agilmente nel rispetto di tutte le regole, vi tirate indietro…
Poi dici perchè in parlamento ci sono i mafiosi…
Daniele:
Maggio 17th, 2008 at 20:02
Michele, non hai capito un emerito tubo.
Il TU privacy prevede l’anonimizzazione delle sentenze se la persona coinvolta lo richiede e se il giudice lo concede. E questo non e’ il caso, direi.
Ma la policy della redazione di Penale.it (che dirigo) fa qualcosa di piu’ e prevede l’anonimizzazione, di regola, delle sentenze.
Questo perche’ a noi, giuristi, non interessano i nomi, ma i principi di diritto.
Penale.it fa informazione giuridica, non gossip o critica politica.
mfp:
Maggio 18th, 2008 at 11:32
Figurati quanto interessano a me (principi e nomi). A me interessa soltanto che quando cerco una sentenza con un motore di ricerca, riesca a trovarla e ci siano tutte le informazioni che contiene.
Vediamola così: perchè, se anonimizzare non ha conseguenze, per farlo si richiede l’autorizzazione di un giudice? Se non e’ importante che le sentenze – con TUTTE le informazioni in esse contenute – siano pubbliche… perchè scomodare un giudice per anonimizzarle? Perchè tu non segui la ratio che ti impone di chiedere ad un giudice di poterle anonimizzare?