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SIAE (ancora) commissariata
Giovanni Maria Riccio ci informa, su MediaLaws, del prossimo commissariamento di SIAE. E non è la prima volta, come sappiamo.
E’ sempre piu’ evidente che la gestione dei diritti d’autore e connessi è allo sbando, complici anche certe sacrosante decisioni a livello comunitario volte a favorire la concorrenza.
QUI la fonte ufficiale.
SIAE e correttezza dell’informazione
Leggo chez Guido di un comunicato SIAE circa il neo-pubblicato regolamento sul contrassegno SIAE che vorrebbe “rimediare” alla passata situazione di illegalità del contrassegno stesso.
Anche l’ultimo dei giuristi dilettanti capisce che quell’art. 1 comporterà mille pasticci perché è una norma subdolamente retroattiva laddove, almeno in penale, così non si fa…
Sì, perché SIAE parla di “temporaneo venir meno dell’obbligo del bollino”, ma così non è. Ancora, anche l’ultimo dei giuristi (anzi, qualsiasi persona conosca la nostra lingua) leggendo la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee potrà capire che l’obbligo (voluto dal nostro Stato) in realtà non è mai stato legittimo (tranne che per i supporti cartacei). Mai, appunto. Non parliamo di una breve parentesi.
Sul ripristino, poi, ci sarebbe anche da dire che non è stata notificata la norma principale che prevede l’obbligo (art. 181-bis l.d.a.), ma soltanto il regolamento (norma secondaria) che, peraltro, rilancia ampliando il novero dei supporti da vidimare. Il che lascia parecchi dubbi sull’efficacia della notifica.
In realtà, la palese ambiguità di queste nuove regole (in barba a principi elementari del diritto), si manifesta nell’offerta di contrassegni gratuiti “sostitutivi” (invenzione tutta di SIAE, mai scritta in una legge) che, però, servirebbe ad evitare disagi ad esercenti e consumatori.
Staremo a vedere. Putroppo, ultimamente, si naviga sempre più a vista.
Bollino SIAE: the comeback (?)
Grazie alla segnalazione di Enzo Mazza (sì, quello di FIMI) nei commenti (piuttosto turbolenti…) ad un post precedente, do notizia della pubblicazione del “nuovo” regolamento sul contrassegno SIAE.
Che mi risulta notificato alla Commissione UE, peccato che non vi sia notizia della notifica della norma primaria che prevede l’obbligo del contrassegno stesso, cioè dell’art. 181-bis l.d.a. Quindi, al momento, non posso dirmi certissimo del rinnovato obbligo. Approfondiremo (i contribuiti sono sempre graditi).
Comunque, il testo è QUESTO. Grazie alla memoria del Comune di Jesi perché l’IPZS (che pubblica la Gazzetta Ufficiale) rende disponibili i testi di legge soltanto per 60 giorni. A futura memoria.
Per il momento, segnalo in prima battuta la divertente (per così dire) norma “retroattiva” di cui all’art. 1, comma 2. Limpido esempio di ambigua tecnica legislativa. Che, probabilmente, farà danni.
FIMI risponde a SIAE
Si prendono per benino… FIMI risponde alla diffida SIAE e presenta un documento molto interessante che smorza non di poco la “notifica” alla Commissione Europea.
SIAE diffida FIMI
Contrassegno SIAE: diciamola tutta
Venerdì scorso molti avranno letto su Punto Informatico questo articolo dedicato agli esiti della “madre di tutti le cause” sul contrassegno SIAE.
Oggi mi è ricapitato davanti e mi sembra un po’ cambiato rispetto alla prima versione, quella di venerdì. Parmi ci sia, in più, la precisazione SIAE, in fondo. Che precisa che c’è stato un proscioglimento per prescrizione e non, come si dice, nel merito. Il che, secondo la SIAE, “lascia inalterata la sussistenza del reato”.
Vero sì e no. Bisognerebbe dirla tutta. Ci provo.
Il contrassegno è stato cassato anche dal Tribunale di Forlì-Cesena. Va detto, anche se SIAE non ne parla espressamente. Assoluzione perché il fatto non sussiste.
Rimanevano altri due reati, udite udite contestati soltanto quest’anno, a maggio, dopo che Corte di Giustizia UE e Cassazione italiana s’erano pronunciate, inequivocabilmente, sul contrassegno.
Nel maggio di quest’anno s’è contestata l’asserita riproduzione abusiva di opere dell’ingegno con un’evidente cambio di strategia rispetto alla prima accusa di mancanza del contrassegno.
Il giudice ha pronunciato la sentenza di fatto senza procedere al dibattimento. Dunque, se è vero che una prescrizione non è un’assoluzione nel merito, va anche detto che il giudice, correttamente, ha omesso di addentrarsi nel merito proprio perché non poteva farlo (visto che non ha assunto prove) e come, invece, succede quando la sentenza viene emessa a seguito di un dibattimento. Il giudice poteva proseguire, l’imputato poteva rinunciare alla prescrizione, ma probabilmente ha prevalso il buon senso.
Insomma: nessun giudice ha speso una sola parola sulla sussistenza del reato (che, invece, è rimasta una mera ipotesi dell’accusa).
Al di là delle mie parole, la sentenza è qui sotto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Dispositivo Sentenza con motivazione contestuale
Il Tribunale monocratico di Forlì – Sezione distaccata di Cesena
In persona del Giudice Onorario D.ssa Barbara De Virgiliis
Alla pubblica udienza di mercoleì 5 novembre 2008
Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Nel procedimento penale contro:
SCHWIBBERT KARL JOSEF WILHELM n. 06/05/63 Monaco di Baviera (Germania), res. xxxxxxxxxxxxxxxx, eletto dom.to c/o difensore avv. Andrea R. Sirotti Gaudenzi di Cesena.
Libero presente
IMPUTATO
Del delitto p e p dall’art. 171 ter, comma 1, lett C) L. 633/41 perché, quale legale rappresentante della ditta “KJWS Srl”, deteneva per la vendita n.873 compact disk ed altrettanti 308, contenenti rispettivamente opere dei pittori De Chirico e Schifano, tutti privi del contrassegno SIAE. In Cesena, il 10 Febbraio 2000.
(capo di imputazione contestato all’udienza del 21/05/2008)
del delitto p ep dall’art. 171 ter, comma 1, lett. A)e B) L. 633/41 perché, quale legale rappresentante della ditta “KJWS Srl”, abusivamente riproduceva n. 1873 C.D. riproducenti opere del pittore De Chirico senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione come accertato in Cesena il 10 Febbraio 2000.
– Con l’intervento del P.M. Dott. Massimo Maggiori
– Nonché dell’avv. Andrea Sirotti Gaudenzi di Cesena – difensore di fiducia
* * *
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTI
In seguito a decreto di citazione, l’imputato era tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 171-ter lettera c) L.633/1941 – fatto accertato in Cesena in data 10.02.2000.
All’udienza del 14.12.2004, il difensore dell’imputato eccepiva questione pregiudiziale; il Giudice con ordinanza motivata come agli atti, accoglieva l’eccezione mandando gli atti alla Corte di Giustizia.
Con sentenza 08.11.2007 la Corte di Giustizia Europea (a cui si rinvia) dichiarava, in sintesi: l’illegittimità della normativa nazionale sull’apposizione del contrassegno SIAE statuendo che il contrassegno costituisce una specificazione tecnica e pertanto poiché lo stato italiano non ha mai ottemperato all’obbligo previsto, ne discende un vizio procedurale nell’adozione delle tecniche e l’inapplicabilità delle stesse, non opponibili ai privati.
All’udienza del 21.05.2008 il pubblico ministero procedeva a nuova contestazione a carico dell’imputato chiedendo di integrare il capo di imputazione con l’aggiunta dell’art. 171-ter lettera a) e b) L. 633/1941 fatto accertato in Cesena il 10.02.2000 (data del sequestro, doc. agli atti).
Il processo veniva rinviato dando termine a difesa.
Alla luce di quanto statuito dalla Corte di Giustizia, a parere di questo giudice, per quanto riguarda l’imputazione di cui all’art. 171-ter comma 1 lettera c) l’imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste.
Si precisa, che ai sensi della sent. Corte costituzionale n. 170 del 1984, il giudice italiano è tenuto a disapplicare la normativa nazionale che configga con quella comunitaria, con tutte le relative conseguenze anche sul piano penale, come nel presente caso, dove l’apposizione del contrassegno SIAE sul supporto è requisito per la rilevanza penale o meno dei fatti di cui al reato 171.ter lettera c).
La soluzione per cui si opta è stata avvallata anche dalla Corte di Cassazione, sent. 12.02.2008, n.13810 e n.13816, la quale ha affermato che, dopo la decisione del giudice comunitario viene vanificata la rilevanza penale di tutte le fattispecie di reato che includono come elemento costitutivo della condotta tipica il contrassegno SIAE.
“In concreto il fatto di reato non sussiste quando i contrassegni Siae mancanti non sono validi sotto il profilo comunitario”.
La Corte ha poi ritenuto, con la decisione citata, che la formula assolutoria da adottare debba essere quella che si fonda sull’insussistenza del fatto.
In forza di tali considerazioni l’imputato va mandato assolto dal reato di cui all’art.171-ter lett. c). La Corte di Giustizia, al punto 45 della decisione (a cui si rinvia), ha ritenuto che debba essere il Giudice nazionale a statuire sulle spese. Conseguentemente, tutte le spese sostenute per il procedimento celebrato avanti alla Corte di Giustizia saranno a carico delle parti soccombenti.
Quanto alla successiva imputazione contestata in data 21.05.2008, questo giudice sottolinea che i nuovi fatti contestati risultano accertati in data 10.02.2000 e pertanto per i sopra citati comportamenti non vi è stata alcuna sospensione del processo (la sospensione, infatti, è inerente solamente alla lettera c) della legge citata ) di conseguenza i reati sono estinti per decorso del termine di prescrizione si sottolinea che sia alla luce della previsione normativa dei nuovi art. 157 c.p. e ss., sia in riferimento alla normativa precedente, in vigore all’epoca dei fatti applicabili ex art. 2 co. 4 c.p in quanto più favorevole al reo, i reati contestati alle lettere c) e b) si sono prescritti.
PQM
Visto l’art. 129 c.p.p dichiara il non luogo a precedere nei confronti dell’imputato in ordine alla nuova contestazione di cui all’art. 171-ter lettera a) e b) per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione.
Visto l’art. 530, 1° comma, c.p.p. assolve l’imputato dal reato di cui all’art. 171-ter lettera c) perché il fatto non sussiste.
Tutte le spese di giudizio inerente la questione pregiudiziale saranno a carico delle parti soccombenti del procedimento celebrato davanti alla corte di Giustizia della Comunità Europea (causa C-20/05).
Cesena, 05.11.2008
Il Giudice
Avv. Barbara de Virgiliis
Contrassegno SIAE: I furbetti della notifica
Riprendo un post di Guido, copiando e incollando il titolo (rende il meme più memoso).
Il Governo ha notificato (ma vedremo in che termini) il contrassegno SIAE.
Meglio: ha notificato una bozza di regolamento. Non il DPCM 338/2001 già in vigore, ma una cosa nuova e, guarda caso, che amplia i casi di bollinatura.
Non sono state comunicate, invece, le norme primarie: l’art. 181-bis l.d.a., in primis, ma anche gli artt. 171-bis, 171-ter, ecc.
Insomma, quelle importanti (quelle che prevedono l’obbligo e ne sanzionano la violazione) la Commissione le conosce soltanto per relationem.
Concordo che Guido che così non si fa… E, anche se dovesse passare con il silenzio-accoglimento di tre mesi, secondo me la comunicazione sarebbe comunque inefficace.
Senza dimenticare che i fatti pregressi non saranno coperti da questa – soltanto eventualmente efficace – comunicazione.
Contrassegno SIAE: dalla Cassazione una batosta ancora più pesante (per la SIAE)
Arriva la Settima Sentenza (penale) sul bollino. Nessuna rivoluzione pro SIAE, anzi…
Mi preme evidenziare tre punti.
1. Contrariamente a quelli che non conoscono (colpevolmente) il Trattato CE/UE oppure sono in malafede
è appena il caso di rilevare come il giudice nazionale deve attenersi alla conclusione vincolante resa dalla Corte di Giustizia, in quanto, ai sensi dell’art. 164 del Trattato CEE, l’interpretazione del diritto comunitario da parte della Corte ha efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri, anche ultra partes. Una sentenza della corte interpretativa di una norma comunitaria, infatti, si incorpora nella stessa e ne integra il precetto con immediata efficacia.
2. Incidentalmente, questa Sezione della Suprema Corte ha ritenuto che la formula più giusta sia “il fatto non costituisce reato” e non, come per gli altri provvedimenti, “il fatto non sussiste”. Personalmente, sono d’accordo.
3. Infine, c’è la questione dell’assenza del contrassegno come (seppur mero) indizio di illceità. Cassata, malgrato il diverso avviso delle precedenti sentenze:
Non può invece condividersi la tesi, prospettata nella medesima e in altre decisioni in pari data, secondo cui la mancanza del contrassegno potrebbe semmai essere valutata come mero indizio della illecita duplicazione o riproduzione, né tanto meno la tesi (sostenuta dalla sentenza della Sez. III, 12.2.2008, n. 13836, El Assi) secondo cui «se trattasi di opera sulla quale l’apposizione è obbligatoria, la mancanza assume particolare valenza indiziaria in ordine all’illecita provenienza del supporto e, valutata unitamente alle altre circostanze del caso concreto, può giustificare l’affermazione di responsabilità».
E difatti, come chiaramente traspare da questa motivazione, attribuire alla mancanza di contrassegno Siae il valore anche di mero indizio di una attività illecita altro non significa, in sostanza, che continuare a ritenere che l’apposizione del contrassegno fosse appunto obbligatoria e che quindi il non aver rispettato tale obbligo significhi indizio di un comportamento illecito.
La SIAE comunica…
…ma è andata un po’ diversamente da come dice.
To be continued. Stay tuned.
Posted in Diritto d'autore
9 Comments
SIAE: pensiamo al domani, con qualche precisazione
La SIAE annuncia che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha avviato le pratiche per la notifica del contrassegno SIAE. Finalmente, l’hanno capita. Bastava già la sentenza della Corte di Giustizia UE, ma, come sappiamo, la SIAE dapprima ha fatto finta di niente, poi ha diffuso una serie di notizie errate e fuorvianti (trovate tutto nella sezione Diritto d’autore di questo blog oppure con questo link-stringa di ricerca, inutile che ripeta).
E continua a farlo, QUI. Guido Scorza e Carmelo Giurdanella, rispondendo a SIAE, hanno già commentato su Punto Informatico. E sono d’accordo (sul rimborso, taccio per ignoranza). Soltanto, mi si consentito fare qualche pulce al comunicato SIAE del 18 aprile.
Si fa bene a ribadire che la duplicazione abusiva è sempre illecita (a prescindere dal bollino, che non è pertinente per ovvi motivi). Quanto meno non si dà una cattiva informazione a chi, nell’euforia del momento, potrebbe darsi alla duplicazione selvaggia, col rischio concreto di ritrovarsi i gendarmi a casa. Ma occorrono dei distinguo. L’abusiva duplicazione resta sanzionabile, ma… non sempre penalmente. Anzi, in alcuni casi esiste un diritto alla copia privata (col pagamento dell’equo compenso sui supporti) e a quella di sicurezza per il software. E’ una precisazione non da poco.
E, allora, ribadiamo un messaggio fondamentale: il contrassegno non è più (non è mai stato, perché non è mai stato notificato) obbligatorio per supporti contenenti audiovisivi, software e banche dati. Chi vi “ordina” di apporlo, minacciando anche sanzioni penali, vi imbroglia chiedendovi soldi non dovuti. E anche quando il contrassegno sarà notificato, la cosa non avrà effetto retroattivo. Per tacere delle questioni di libera circolazione di beni e servizi che, pur non trattate dalla Corte di Giustizia, secondo me rimangono ancora in piedi (e sono state oggetto delle conclusioni dell’Avvocato Generale).
Andiamo avanti col comunicato.
La Corte di Cassazione con tre sentenze ha stabilito che non costituisce reato la semplice assenza del contrassegno Siae sui supporti contenenti opere dell’ingegno. Per altro la stessa Corte ribadisce, in modo rilevante, che “era ed è vietata qualsiasi attività che comporti l’abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell’ingegno” in violazione del diritto d’autore. Tali attività restano passibili di sanzioni penali.
Il virgolettato (e soltanto quello) è tratto dalla sentenza 13.810. Il resto, in particolare il riferimento al penale come conseguenza inevitabile, è invenzione della SIAE. Ed è falso perché, ad esempio, la riproduzione (intesa come duplicazione) di un CD audio realizzata senza scopo di lucro ha, eventualmente, mera rilevanza civile e amministrativa. L’ho già detto e lo ripeto.
Per ciò che concerne il contrassegno, la stessa Corte ha applicato, nella sua massima estensione, il principio proposto dalla Corte di Giustizia Europea, secondo cui il bollino Siae è qualificabile come regola tecnica.
La Corte di Giustizia non propone principi. Li impone con sentenza sulla scorta della legislazione sovranazionale. Poi, spetta al giudice del singolo Stato valutare se il principio possa servire al caso concreto. E ciò è stato fatto. L’estenzione del principio, poi, non è stata semplicemente “massima”. Era quella dovuta.
Questa regola, non essendo stata comunicata in via amministrativa dallo Stato Italiano all’Unione Europea, non è rilevante penalmente nei confronti dei privati, che non appongono il contrassegno sui supporti.
La regola tecnica non comunicata ha un’inefficacia che si estenda non soltanto al penale, ma anche all’amministrativo e al civile. Ecco perché, giusto per ribadire, la SIAE non può più chiedere la vidimazione.
La Corte di Cassazione, però, precisa come già detto, che se non costituisce reato la mancata apposizione del contrassegno, continua ad essere reato l’abusiva riproduzione, utilizzazione, commercializzazione di supporti pirata. Di supporti, cioè, che riproducano opere dell’ingegno senza l’autorizzazione dei legittimi titolari dei diritti: autori, produttori, artisti-interpreti, ecc. ecc..
E’ l’ennesima falsa affermazione; ed è anche reticente. SIAE non menziona minimamente le ipotesi di duplicazione penalmente irrilevanti. E così per l’utilizzazione. Sulla commercializzazione, penso che nessuno abbia avuto dubbi.
La Suprema Corte afferma che l’assenza del contrassegno continua a mantenere una sostanziale “valenza indiziaria della illecita riproduzione” e a segnalare in pratica, abusi in materia di proprietà intellettuale. Ma per stabilire l’esistenza di reati di pirateria, oltre al bollino, servono ulteriori elementi di accertamento. La presenza del contrassegno è, dunque, una garanzia utile ed efficace per eliminare ogni dubbio sulla legittimità dei prodotti, rimanendo in pratica la prova determinante che è stata chiesta alla SIAE la licenza per la riproduzione meccanica delle opere tutelate. Il bollino Siae nasce proprio come strumento d’immediata utilità, sia per i consumatori, sia per le Forze dell’Ordine: serve, infatti, a riconoscere facilmente i prodotti legittimi da quelli pirata e ad arginare il diffuso fenomeno della contraffazione di opere tutelate dal diritto d’autore.
Tutto questo bel discorso è, in realtà, estratto dal contesto del caso trattato dalla Cassazione. Però, la SIAE vuole renderlo come principio generale, sfacciatamente per rilanciare il suo (presunto) ruolo di garante della legge.
Ci sono molte precisazioni da fare. La SIAE pensa che, pur con gli imbarazzi del legalese, la gente non sappia leggere una sentenza. La verità è che la Cassazione attribuisce valore indiziario alla mancanza del contrassegno soltanto per le ipotesi dove lo stesso contrassegno non è elemento sostanziale. Non a caso, leggendo la sentenza 13.816, si potrà notare che per il reato di cui all’art. 171-ter, comma 1, lett. d), l.d.a, c’è stata una secca declaratoria “il fatto non sussiste”, senza alcuna indagine indiziaria.
Un fenomeno che, purtroppo, ha recato e reca danni ingentissimi agli autori, agli editori e all’ intera filiera dell’ industria culturale e che ha visto l’Italia più volte collocata nella “lista nera” dei Paesi a più alto tasso di pirateria per i supporti fisici (CD, DVD) contenenti opere dell’ingegno.
Queste sono considerazioni che non è possibile commentare perché penso che ognuno sia in grado di farsi un’idea.
Leggete e diffondente, per cortesia. Meme. La blogosfera unita penso possa fare più numeri del sito SIAE.