Author Archives: Daniele Minotti

Senza parole

Non se ne può più. Dopo che l’intervento del buon Roberto Cassinelli aveva scongiurato ogni pericolo, la cosiddetta norma “ammazzablog” ritorna sempre in una proposta di riforma delle intercettazioni.
La bozza, questa volta, ha provenienza ministeriale (Giustizia, ovviamente) ed è, proprio per questo, ancora più inaccettabile.
Nella sostanza, ricordo i tratti principali della norma proposta:
– 48 di tempo per le rettifiche, senza contraddittorio, “sulla fiducia”;
– sanzione sino a 12.000 euro in caso di inottemperanza.
Termini che possono riguardare la stampa, ma non certo le realtà amatoriali.
Una norma scritta da persone radicalmente estranee alla realtà: e sono quelle che ci governano.

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Giornalettismo > Il copyright e i poteri forti della Rete

(da Giornalettismo del 23 marzo 2012)

Un amico mi ha detto che questo editoriale è equilibrato. In realtà, a me sembra un po’ dai toni accesi, quelli di una volta. Un po’ “sopra le righe”, come una volta ho detto di un altro che se l’è pure presa, il permalosone.

:.:.:

L’anno scorso, d’improvviso, l’AgCom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) ha affermato di voler redigere un regolamento per la risoluzione delle diatribe sul diritto d’autore online.

L’idea non era piaciuta per il timore che tra i poteri che l’Autorità sembrava volersi attribuire vi fosse anche quello di ordinare l’oscuramento dei siti sospettati di violazioni della proprietà intellettuale. Col sospetto, peraltro, che ciò potesse costituire una scusa per un intervento in realtà meramente censorio.

Insomma, secondo alcuni il solito tentativo di imbavagliare la Rete con uno strumento dall’apparenza legale e, fatto altrettanto grave, bypassando la magistratura.

Personalmente, non ho mai avallato questa tesi un po’ paranoica, ma qualche rischio ci poteva essere. Il perché lo capiremo alla fine dell’articolo.

Fatto sta che, malgrado il sorprendente parere favorevole del costituzionalista (ed ex giudice costituzionale) Valerio Onida, e dopo una “proposta” molto soft di regolamento, il presidente AgCom, Corrado Calabrò, è andato in commissione parlamentare a riferire che non hanno potere regolamentare. Che ci pensi, allora, il legislatore.

Come mai questo clamoroso “revirement”?

Prova a spiegarlo Edoardo Segantini in un editoriale che è il vero bersaglio di queste mie riflessioni: “Poi però Calabrò deve aver avuto paura di mettersi contro la parte del «popolo della rete» più insofferente a qualsiasi limitazione, che trova nei big dell’economia digitale potenti alleati e in Parlamento ascoltatori sensibili”.

Queste e altre amenità qualunquiste contenute nel pezzo in commento, dimostrano, in realtà, sia un interesse di parte (comprensibile, rispettabile, ma non lo eleviamo ad interesse universale), sia un marcato misoneismo che, peraltro, si svela nella vacua locuzione “popolo della rete” (comunque, con le mie fortissime perplessità sull’uso del minuscolo, forse voluto).

Non è la prima volta che Segantini si occupa di temi tecnologici. Ha trattato di social network, banda larga, neutralità della Rete, spesso con curiosità, competenza ed equidistanza, va detto.

Che succede, ora? Credo che dietro ci sia il misoneismo di cui dicevo, forse il voler essere rassicurante come una Rete 4, magari anche una giornata storta: succede.

E c’è soprattutto la partigianeria di chi non vuole adattarsi al mondo che cambia sopra ogni singolo. Sì, perché i “poteri forti” non sono certo le “potenti organizzazioni offshore” – quasi un complottismo occulto – ma, piuttosto, certe note concentrazioni capitaliste – e “tradizionali”, nel senso weberiano – che si arrogano il diritto di pilotare il sapere.

Fermo restando che una semplice authority – peraltro costituita nei modi che anche Segantini dimostra di conoscere perfettamente – non può certo assurgere ad arbitro di un medium – la Rete – che è senza dubbio il veicolo più libero che si conosca: salvo l’intervento dell’autorità, appunto.

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Giornalettismo > Blog e diffamazione: il caso della provocazione

(da Giornalettismo del 16 marzo 2012)

Forse si smuove qualcosa…

Una sentenza della Cassazione salva il marito di una lavoratrice

Il licenziamento della moglie effettuato con “modalità ritenute illegittime” (pertanto prontamente impugnato davanti al giudice del lavoro) rende non punibili le frasi offensive profferite dal marito della lavoratrice e pubblicate su un blog. E’ quanto ha stabilito la V sezione penale della Cassazione con al sentenza 9907/2012, peraltro confermando l’assoluzione pronunciata in appello dal tribunale di Milano.

Come può essere accaduto? In realtà, per certi versi, la sentenza non è rivoluzionaria. I giudici di piazza Cavour, infatti, hanno semplicemente avallato l’applicazione dell’art. 599., comma 2, c.p. secondo il quale “non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e 595 (ingiuria e diffamazione, ndr) nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso”.

Così, è stato precisato che il “fatto ingiusto” può anche non avere rilevanza penale o civile (comunque, nel caso concreto, ci si trovava di fronte ad un licenziamento ritenuto in qualche modo illegittimo) e che anche qualora le offese provengano da un soggetto diverso (il marito, appunto) da chi ha subito l’ ingiustizia, esso può andare esente da pena per il riconoscimento della “provocazione” contemplata dalla norma citata. Il vento di novità, allora, sta nel fatto che finalmente, pur se in modo un po’ timido, alla Rete si applicano non soltanto i trattamenti sfavorevoli (si ricordino i tanti tentativi di assimilarla alla stampa), ma anche quelli favorevoli, come quelli della vicenda trattata dalla Cassazione.

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Giornalettismo > Stupro, giustizia e informazione

(da Giornalettismo del 15 marzo 2012)

Sui difficilissimi rapporti tra cronaca e diritto, ‘ché la prima del secondo non riesce proprio a parlare correttamente.

Scandalismo e sensazionalismo. Ancora una volta suscitati dalla già nota sentenza della Corte di Cassazione che ha dato una coerenza con la Costituzione ad una legge che, in caso di stupro di gruppo (ma anche per altri casi di violenza), prevedeva l’unica misura della custodia cautelare in carcere senza alcuna possibilità di graduare con altre misure.

Ed oggi, i media parlano già, nei titoli, di prima scarcerazione per effetto dalla pronuncia come se le porte delle carcere italiane si fossero spalancate per far uscire i peggiori maniaci sessuali. Come in questo servizio del TG3 che soltanto all’interno spiega qualcosa di più. Fortunatamente, come anticipato, non è iniziata alcuna evasione legalizzata di branchi di stupratori. In primis perché chi è dentro in forza di una condanna passata in giudicato non beneficia in alcun modo di quella sentenza che, infatti, vale soltanto per chi è in attesa di giudizio o, comunque, di una condanna definitiva. Non si tratta di un particolare di poco conto

In secondo luogo, le persona scarcerate sono proprio quelle di cui si è occupata la Cassazione. Difficile che il tribunale per il riesame – cui la Suprema Corte ha restituito gli atti – potesse decidere diversamente, vista la quasi “dettatura” per il caso concreto. Dunque, nessun reale pericolo per la giustizia. Nella pratica, difficilmente, un presunto stupratore in attesa di giudizio potrà subire qualcosa di più leggero degli arresti domiciliari. D’altro canto, è improbabile che i condannati definitivamente per certi reati potranno scontare la pena fuori del carcere.

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ZeusNews > La legge del pregiudizio

(da ZeusNews del 1° marzo 2012)

Ne avevamo parlato, circa un anno fa, Fulvio Sarzana ed io, all’indomani dell’approvazione al Senato.

Francamente, con tutte le priorità che abbiamo nel nostro Paese, non avrei mai pensato ad un iter così fulmineo (almeno rispetto a quelli delle leggi “normali”) alla Camera.

E invece, da quanto entrerà in vigore (il prossimo 9 marzo) la legge 12/2012 – voluta, tra gli altri, da giuristi come i Senatori PD Felice CassonGerardo D’Ambrosio ed Enzo Bianco – imporrà la confisca dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies”.

Cosa significa tutto ciò? Anzitutto, che la legge è destinata, prevalentemente, ai reati informatici in senso stretto: accessi abusivi, frodi informatiche, danneggiamenti informatici, intercettazioni e via dicendo.

Quanto al significato del termine confisca, credo che tutti siamo in grado di intuirlo. Premesso che, per espressa previsione della legge, la misura non può colpire beni appartenenti a soggetti estranei al reato, essa può essere facoltativa o obbligatoria. Nel primo caso, che costituisce la regola, è il giudice a valutare se la liberà disponibilità di un certo bene possa o meno facilitare la commissione di nuovi reati. Nel secondo caso, di fatto, è il legislatore a stabilirlo a priori e il giudice dovrà adeguarsi a questa volontà.

Una prima riflessione: c’è qualcuno (quel qualcuno che ha scritto la legge) che, anche per i motivi che vedremo, fa passare il messaggio secondo il quale coloro che hanno commesso certi reati, peraltro neppure tanto sommessamente tratteggiati come estremamente gravi, li commetteranno, con certezza, un’altra volta.

In realtà, le motivazioni di tale intervento sono molto meno nobili e scientifiche, anzi si fondano sulla constatazione della cronica mancanza di risorse delle nostre Forze dell’Ordine. I beni saranno, infatti, destinati ad esse (anche a quelle non “specializzate”) potenzialmente anche prima di un pronunciamento di un giudice, ancorché non definitivo.

Insomma, una fornitura coatta a costo zero, per di più in pesante spregio di alcuni principi costituzionali.

Il principio di eguaglianza: perché colpire, con un’insensata presunzione di reiterazione, soltanto alcuni reati escludendo una valutazione concreta dal parte di un giudice?

Il principio di non colpevolezza: perché colpire il patrimonio di una persona prima ancora di una condanna, ma anche soltanto a fronte di una non meglio precisata (tanto meno regolata)“analisi tecnica forense”?

Il principio del giusto processo: perché quanto appena detto può avvenire anche senza contraddittorio e senza un provvedimento di un giudice?

Una legge scritta male e iniqua, ancora una volta in materia informatica dove la scarsa competenza di chi detta ed applica le regole è fatto ancora drammaticamente attuale.

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Avvocati: astensione 15 > 23 marzo 2012 e altro

Questo blog sta diventando il bollettino di guerra dell’avvocatura. Pace.
Due cose due.
La prima come da oggetto: nuovo “sciopero” (astensione dalle udienze) degli avvocati dal 15 al 23 marzo 2012. Le delibere di Assemblea e Giunta OUA. Contro le liberalizzazioni selvagge e la rottamazione della Giustizia.
L'”altro” sempre dell’oggetto è, invece, una cosa più particolare, della mia zona. Vogliono sopprimere il tribunale di Chiavari per risparmiare (sic) e accorparlo a Genova o a La Spezia ovvero ad entrambi splittando il territorio attualmente servito.
Al di là dei nostri interessi di operatori del diritto, credo che la la cosa andrebbe a colpire tutta l’utenza, addirittura tutta la cittadinanza. C’è anche un sito. Un po’ di solidarietà non ci dispiacerebbe.
Peraltro, la cosa non riguarda soltanto Chiavari, ma molte altre realtà simili, di “provincia” , ma, comunque, da preservare, specie se il Governo non si è neppure degnato di giustificarsi con uno studio economico che giustifiche una scelta così scellerata.

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Tempestività

Qui stanno liberalizzando tutto, non si sa che fine faranno gli ordini, e questi pubblicizzano software specifico.

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Gli esami della vita

Questo blog si schiera nuovamente contro la “via spagnola” che, adattata alla legge mutata, consente di diventare “abogado” ed esercitare in Italia come chiunque altro “senza sostenere l’esame di ammissione”.
Siamo stufi di questa Italia delle scorciatoie.

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L’una di Fiale

Già da qualche giorno, ho inserito, su Penale.it, la sentenza delle Sezioni Unite sull’accesso abusivo a sistema informatico o telematico.

La più stretta sintesi, spero non in legalese, è che commette questa violazione (quella del domicilio informatico) non soltanto chi entra non autorizzato, ma anche colui che, pur avendo legittimamente le “chiavi” di casa, vi si mantiene per fare altro, qualcosa di diverso dalle sue mansioni e indipendentemente dall’illiceità del risultato (ad esempio, la trafugazione di dati poi resi pubblici). E prima non era tanto pacifico.

Alcune osservazioni in margine.

Per i giuristi, la sentenza dice anche che il comma 2, n. 1 dell’art. 615-ter c.p. è un’aggravante dell’ipotesi del primo comma e non una fattispecie autonoma.

Sul sito della Cassazione, inoltre, compare ancora una notizia secondo me ambigua (pubblicata dopo la lettura del dispositivo e prima delle motivazioni depositate l’altro giorno, appunto). La soluzione adottata sembrerebbe quella opposta.

Per i non giuristi. Ancora una volta, la cronaca giudiziaria fa emergere gli abusi di certi appartenenti alle FFOO. Si dovrebbe fare qualcosa di più per evitarli e, comunque, per evitare che certi dati siano “manipolati” anche in procedimenti “regolari”. E i Colleghi sanno a cosa mi riferisco.

Detto ciò, è quasi altrettanto triste che i nostri giudici parlino così degli hacker:

Le condotte punite da tale norma, a dolo generico, consistono pertanto:a) nell’introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza: da intendersi come accesso alla conoscenza dei dati o informazioni contenuti nel sistema, effettuato sia da lontano (attività tipica dell’hacker) sia da vicino (da persona, cioè, che si trova a diretto contatto dell’elaboratore);

Ecco: coloro che hanno in mano le nostre vite scrivono nero su bianco e a sezioni unite che gli hacker sono dei delinquenti.

E’ inaccettabile.

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Breaking news: la Cassazione sul reato di accesso abusivo a sistema informatico o telematico

Integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall’art. 615-ter cod. pen., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere dal soggetto che, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultati dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitare oggettivamente l’accesso. Non hanno rilievo, invece, per la configurazione del reato, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l’ingresso al sistema

E’ questo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 4694/12 depositata proprio oggi.
In altre parole, povere, sono punibili anche coloro che, pur avendo legittime credenziali, si mantengono nel sistema per scopi esorbitanti, tipicamente per dare una “sbirciatina ” ai dati contenuti nel sistema, e senza che siano rilevanti i fatti successivi (tipicamente, l’uso dei dati).
Nel caso di specie, è stato respinto il ricorso contro la condanna di un esponente delle Forze dell’Ordine che aveva consultato lo S.D.I. (Sistema Di Indagine) per scopi estranei alla sua funzione. Caso ricorrente, purtroppo.

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