Author Archives: Daniele Minotti

Ancora le leggi che verranno

Altra tornata di disegni di legge che, in qualche modo, riguardano informatica e telematica. In realtà ne riporto soltanto uno perché è l’unico, tra i diversi presentati e a parte quelli sulla pedopornografia culturale di cui molti hanno già parlato, di cui sono disponibili relazione e testo.

S. 458
Sen. Stefano Pedica (IdV)
Modifiche al codice penale e altre disposizioni per la lotta contro la pedofilia
09/05/2008: Presentato al Senato
22/05/2008: Assegnato (non ancora iniziato l’esame)
Si propone l’innalzamento delle pene anche per reati di pedopornografia che possono essere commessi mediante Internet. Il che, se si prende l’esempio di casi tristemente ricorrenti e non sempre “limpidi” quanto a responsabilità (diffusione – comma 3 dell’art. 600-ter c.p.), mette a serissimo rischio la possibilità di sospensione condizionale anche per il pedopornografo primario (non recidivo). Anzi, diventerebbe praticamente impossibile nella stragrande maggioranza dei casi, anche patteggiando.
Sennonché il responsabile di questi reati (anche la mera detenzione ex art. 600-quater) potrà sempre farsi tagliare… ehm, farsi praticare la castrazione chimica (nel testo scritto “blocco andmgenico totale”, ma mi risulta corretto “blocco androgenico totale”) al fine di beneficiare della liberazione anticipata, dell’affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare (altrimenti non concedibili).

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Cose dell’altro mondo…

…che da noi non succederebbero (e non succederanno) mai.
Alcuni ragazzotti giapponesi in visita in Italia pare che abbiano il grafito facile. Accade a Firenze.
Non tutti, però. Molti (la stragrande maggioranza) si fanno parte diligente per scovare, comunicando coi media locali, i loro connazionali che deturpano l’arte in un altro paese. Perché, molto probabilmente, hanno capito che quell’arte soltanto incidentalmente si trova a Firenze piuttosto che nel Sol Levante. E’ di tutta l’umanità.
Non sono giustizialista, probabilmente il licenziamento di un insegnante è troppo, però non mi sembra delazione (in senso negativo).
Qui da noi se uno esce dall’autogrill con le tasche piene di ciucci di caramella, Mikado squagliati dal caldo che sale dall’asfalto e cicche appiccicose ha ottime possibilità di essere eletto “figo della classe”. Un po’ ladro, però…

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Io la adoro…

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Reati informatici e responsabilità di persone giuridiche ed enti

Martedì 8 luglio 2008 sarò a Milano, ospite di Axioma, a parlare, con Monica Gobbato, dell’argomento di cui all’oggetto.
Tutti i particolari QUI. E’ un corso di formazione, non propri gratuito…

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Aggiornamenti de Il Minottino

Volevo chiudere in questi giorni, con la rev. 1.1.0. In realtà, le novità sul caso Carlo Ruta mi hanno un po’ fermato perché mi piacerebbe comprendere anche un’analisi delle motivazioni della sentenza (attese per i primi di agosto – 90 giorni dalla data del dispositivo) e non soltanto degli atti pubblicati. Vedrò un po’. La canicola non facilita certo la lettura di un testo giuridico.
Comunque, si accettano consigli.
Intanto, mi hanno comunicato che il Minottino è stato citato in una tesi di laurea in giurisprudenza (su diffamazione, nuovi media, ecc.). Ne sono molto fiero come molto felice sono degli oltre 2.700 download ad oggi, a meno di due mesi della pubblicazione.
Grazie a tutti.

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…e nuove norme sulla data retention – EDITED

Le aspettavamo da tempo, non foss’altro per la doverosa attuazione della direttiva 2006/24/CE (attuazione, peraltro, avvenuta in ritardo).
E’ il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109 – Attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE.
Cosa cambia? Ci provo, molto brevemente, evidenziando le cose più rilevanti:
– si integrano alcune definizioni rilevanti in materia (v. art. 1); è interessante notare che la lett. d) amplia notevolmente il concetto di “traffico telefonico” comprendendo, a mio modo di vedere, anche sistemi come il VoIP se fornito da un gestore di telefonia;
– si specifica che il termine di conservazione dei dati del traffico telefonico (ventiquattro mesi) decorre dalla data della comunicazione tracciata;
– il termine per i dati telematici sale da sei a dodici mesi, decorrente come sopra;
– per le chiamate senza risposta si fa un passo indietro rispetto al “Decreto Pisanu” ed è introdotto un termine differenziato pari a trenta giorni (previsione efficace decorsi tre mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo);
– scompare la proroga (ulteriore periodo di pari durata) per l’accertamento di reati gravi;
– scompare la procedura di urgenza (convalidabile) possibile per il pm; ora, occorre sempre passare per il giudice, in prima, necessaria e unica battuta; comunque, venendo meno la proroga, non è più previsto l’intervento del giudice; tutto rimane all’iniziativa delle parti (pubbliche o private);
– si specificano le categorie di dati da conservare (v. art. 3);
– si introducono due nuovi illeciti amministrativi (salva la ricorrenza del penale) per la violazione dell’art. 132 TU Privacy (conservazione illecita) e per l’omessa o incompleta conservazione da parte dei soggetti tenuti.

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Novità su privacy ed elenchi contribuenti, per decreto legge

Oramai, lo sa anche l’ultimo dei cittadini: con i decreti legge si fa tutto, anche se non c’è quell’urgenza richiesta dalla Costituzione. Poi, si vedrà in sede di conversione, magari aggiungendo cose che non c’entrano nulla, ma che possono facilmente passare con il ricatto della decadenza del decreto non convertito.
L’ultima sortita è di ieri: decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 – “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”, in Gazzetta ieri, in vigore in pari data.
All’art. 29 un po’ di semplificazioni. So che qualcuno sta opinando la tecnica legislativa. Io, che devo ancora approfondire, inizio a dire che, comunque, “semplice” non è una parolaccia, anzi…
All’art. 42 il colpo di scena (o di mano). Mi riferisco agli elenchi dei contribuenti che sono, evidentemente, diventati una priorità, una cosa da regolare con estrema urgenza e fermo rigore.
D’ora in poi (da ieri), saranno consultabili secondo la legge sulla trasparenza (l. 241/90), cioè non da “chiunque” (come ne precedente testo, ma soltanto da chi può dimostrare un “interesse”. Viva la trasparenza, dichiarata. Bah…
Ne parla più diffusamente Ernesto Belisario, QUI.
Ecco, invece, il testo della disposizione, per vostra comodità.

Art. 42.
Accesso agli elenchi dei contribuenti

  1.  Nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine  di attuare il principio di trasparenza nell’ambito dei rapporti fiscali  in  coerenza  con la disciplina prevalente negli altri Stati comunitari:
    a) all’articolo 69  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1)  il  comma 6  e’  sostituito dal seguente: «Gli elenchi sono depositati  per  la  durata  di  un anno sia presso lo stesso ufficio delle  imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo e’  ammessa la visione e l’estrazione di copia degli elenchi nei modi e  con  i  limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti  amministrativi  di  cui  agli articoli 22 e seguenti della legge  7 agosto 1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni, dalla relativa  normativa di attuazione, nonche’ da specifiche disposizioni di  legge. Per l’accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648»;
      2)  dopo  il comma 6 e’ aggiunto il seguente: «6-bis. Fuori dai casi   sopra  previsti,  la  comunicazione  o  diffusione,  totale o parziale,  con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti,  ove  il  fatto  non  costituisca  reato, e’ punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a  trentamila  euro.  La  somma  puo’ essere aumentata sino al triplo quando  risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore»;
    b) all’articolo 66-bis del decreto del Presidente della Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  sono  apportate  le seguenti
modificazioni:
      1) nel primo periodo del secondo comma le parole «e pubblicano» sono soppresse;
      2)  il  secondo  periodo  del  secondo  comma e’ sostituito dal seguente:  «Gli  elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso   lo  stesso  ufficio  delle  imposte,  sia  presso  i  Comuni interessati.   Nel   predetto   periodo,  e’  ammessa  la  visione e l’estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui  agli articoli 22 e seguenti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni,  dalla  relativa  normativa di attuazione, nonche’  da  specifiche disposizioni di legge. Per l’accesso non sono dovuti  i  tributi  speciali  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648»;
      3)  al  quarto comma la parola «pubblicano» e’ sostituita dalle seguenti: «formano, per le finalita’ di cui al secondo comma»;
      4)  dopo  il  quarto  comma e’ aggiunto il seguente: «Fuori dai casi   sopra  previsti,  la  comunicazione  o  diffusione,  totale  o parziale,  con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti,  ove  il  fatto  non  costituisca  reato, e’ punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a  trentamila  euro.  La  somma  puo’ essere aumentata sino al triplo quando  risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.».

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Editoria: Ricardo Franco Levi ci riprova

Non so dove l’ho letto, ma ricordo che Ricardo Franco Levi aveva detto che, malgrado la caduta del Governo Prodi e, dunque, l’impossibilità di portare a termine il suo “disegno” sull’editoria (c.d. “Levi-Prodi”), ci avrebbe riprovato con la nuova Legislatura.
E’ altamente probabile che il ddl C-1269 (di cui, al momento, non è noto il testo) sia proprio questo ritorno alla carica.

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News sul caso Carlo Ruta

Ho aspettato a scrivere qualcosa perché avevo necessità di maggiori informazioni. Ed ero anche impegnato.
Devo dire che, ora che ho molti dati in più, mi sono accorto che i fatti sono un po’ diversi da come ho letto in altri contesti. Anche se la mia conclusione – lo anticipo – è sempre per una condanna giuridicamente (molto) sbagliata.
Gli atti più significativi sono disponbili online, QUI. La motivazione della sentenza non c’è ancora, ma è facile prevederla assemblando un po’ i vari materiali. Ho motivo di ritenere che la prima sia compatibile con e diretta conseguenza dei secondi.
Ricostruiamo la storia.
Un bel (si fa per dire) giorno di fine 2004, Agostino Fera, magistrato siciliano, decide di querelare il Ruta per una presunta diffamazione chiedendo, con più argomenti, l’oscuramento del sito di cui al dominio www.accadeinsicilia.net (in effetti, oscurato dopopoco tempo). In particolare, il querelante sostiene che, a fronte della l. 62/2001, un sito (periodico, di informazione e con una “testata” coincidente con il nome di dominio) è “prodotto editoriale” ai sensi della legge citata e, pertanto, deve riportare le indicazioni di cui all’art. 2 della legge sulla stampa (l. 47/48).
Il procedimento, per queste “irregolarità”, viene stralciato da quello per diffamazione (i procedimenti penali che vedono coinvolti i magistrati sono trattati in una sede distrettuale diversa da quella ove essi svolgono le proprie funzioni) ed arriva alla Procura di Modica (competente per territorio) che, nel marzo 2006, emette un decreto di citazione a giudizio per “stampa clandestina”. Risulta, così, un certo scollamento rispetto alla tesi, suesposta, sostenuta dal querelante. Verosimilmente, le premesse sono le stesse (il dettato della l. 62/2001), ma a Modica non si parla di omesse indicazioni, bensì di omessa registrazione della testata. Fatto punito dall’art. 16 l. 47/48 che discende dalla violazione dall’art. 5 della stessa legge. Incidentalmente, il fatto, così come impostato dal querelante, aveva mera rilevanza amministrativa (v. art. 17 l. 47/48).
Nel corso del processo, il Tribunale di Modica delega alcuni accertamenti alla Postale la quale (secondo me affidandosi un po’ troppo a Webarchive) evidenzia, per quello che ne traggo io, l’insussistenza della periodicità, circostanza che potrebbe erodere l’accusa.
Malgrado ciò (e sarà molto interessante leggere le motivazioni sul punto), l’8 maggio di quest’anno arriva la sentenza, come sappiamo di condanna.
Qualche riflessione ribadendo che, malgrado la probabile consequenzialità della pronuncia rispetto agli atti che conosciamo, non è consentito rivolgere una critica diretta ad una sentenza di cui, al momento, si sconoscono le motivazioni.
Come accennato, l’imputazione non riguardava l’omissione di indicazioni obbligatorie prospettata in querela, ma quella, già nota, di “stampa clandestina”, vale a dire l’omessa registrazione della testata (il blog o, comunque, il sito Internet).
E c’è un primo problema. La registrazione è imposta per giornali o stampati. Come diceva, già più di due lustri addietro, Vincenzo Zeno-Zencovich, la telematica non può certo rientrare nella definizione dell’art. 1 l. 47/48. Del resto, le ordinanze citate dal querelante sono relative al civile/amministrativo (una riguarda la registrazione di Interlex) ove non vige il divieto di analogia in malam partem (l’applicazione di una legge regolante un caso analogo in danno dell’imputato). Dunque, non sono disinvoltamente richiamabili per equiparare Internet alla stampa.
L’ostacolo più grande è, invece, la legge 62/2001 che introduce una definizione di “prodotto editoriale” (con conseguenti obblighi) vastissima, tale da abbracciare anche le comunicazioni telematiche. E il caso riguardante Carlo Ruta ha un (mezzo) precedente (che, però, non so quali esiti finali abbia avuto).
Ma non è finita qui. Contrariamente a Guido Scorza, ritengo che il successivo d.lgs. 70/2003 abbia definitivamente chiarito le cose, cioè che la registrazione di cui si parla all’art. 7, comma 3 sia quella della testata, presso il tribunale (e non gli altri adempimenti per il ROC). Se ciò è vero e se è parimenti vero che Carlo Ruta non ha mia chiesto “provvidenze” per il proprio blog, ecco perché la blogosfera non deve registrarsi in tribunale.
Insomma: per quel caso, la formula giusta doveva essere assolutoria “perché il fatto non sussiste”.

P.S.: Penso che il Minottino abbia bisogno di un energico aggiornamento sul tema, a sostegno della tesi appena esposta.

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Contrassegno SIAE: I furbetti della notifica

Riprendo un post di Guido, copiando e incollando il titolo (rende il meme più memoso).
Il Governo ha notificato (ma vedremo in che termini) il contrassegno SIAE.
Meglio: ha notificato una bozza di regolamento. Non il DPCM 338/2001 già in vigore, ma una cosa nuova e, guarda caso, che amplia i casi di bollinatura.
Non sono state comunicate, invece, le norme primarie: l’art. 181-bis l.d.a., in primis, ma anche gli artt. 171-bis, 171-ter, ecc.
Insomma, quelle importanti (quelle che prevedono l’obbligo e ne sanzionano la violazione) la Commissione le conosce soltanto per relationem.
Concordo che Guido che così non si fa… E, anche se dovesse passare con il silenzio-accoglimento di tre mesi, secondo me la comunicazione sarebbe comunque inefficace.
Senza dimenticare che i fatti pregressi non saranno coperti da questa – soltanto eventualmente efficace – comunicazione.

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