Author Archives: Daniele Minotti

Blog giuridici

Le statistiche mi dicono che Altalex mi ha linkato. Cerco e trovo questa pagina.
Onorato, ma… Ok per Franceschetti, Lima, Scorza e Solignani.
Ancora onorato, pur con qualche distinguo che tengo per me.
Ma, francamente, mettermi a parlare di diritto con Di Pietro, Grillo e Mastella… No, parliamo volentieri d’altro.
Questo e’ il segno – non me ne voglia Altalex – della profonda  e demagogica confusione tra diritto (quello vero) e politica, politichetta, anzi antipolitica.
Suggerisco una revisione dei criteri di scelta, ma so che linkare Di Pietro, Grillo e Mastella tira molto…
Non hanno molto a che fare col diritto. Anzi, molto poco.

P.S.: Ah, non fate affidamento sulla foto. E’ stata scattata alla Cattolica 6/7 anni fa. Oggi ho almeno 15 kili di piu’.

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Sul sequestro di siti Internet

Il sito-stampa non e’ sequestrabile, ma se e’ il mero veicolo di un messaggio pubblicitario illecito, il vincolo e’ possibile.
Ecco. Seguendo la tecnica della "piramide rovesciata" (con l’occasione, segnalo il gia’ stranoto "Il mestiere di scrivere") riassumo i termini di un’interessante sentenza della Cassazione che ho appena pubblicato su Penale.it (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 27 settembre 2007 – dep. 24 ottobre 2007 – n. 39354). Per la verita’, e’ qualcosa di molto simile alla massimazione delle sentenze, appunto.
La stampa non e’ sequestrabile, lo dice pure la Costituzione (art. 21) ed anche il R.d.l. (si’… Regio decreto-legge) 561/46.  Al piu’, si possono sequestrare massimo tre esemplari.
Il nostro caso, pero’, e’ peculiare per tre motivi:
– le pubblicazioni contestate riguardano il presunto reato di sfruttamento della prostituzione ed e’ immaginabile il tenore degli annunci pubblicitari, evidentemente non connessi ad un diritto di cronaca-critica;
– il sequestro di cui si parla e’ quello preventivo, cio’ quella misura che mira ad impedire ulteriori conseguenze del reato o la commissione di altri e introdotta soltanto nel 1988;
– non si discute della carta stampata, ma di siti Internet, pur testate registrate.
Sotto il primo profilo, la Corte dice chiaramente che un conto e’ la stampa come esercizio di diritti costituzionali, un conto e’ un mero veicolo di pubblicita’ (illegale). Quindi, nel secondo caso, NON vi sarebbero i diritti di cui all’art. 21 Cost.
Le altre due questioni sono assorbite, ma vale la pena di spendere qualche parola almeno su una delle due.
Il "vantaggio" dei siti-stampa e’ che non possono essere sequestrati. Se, anche ai sensi della l. 62/2001, i siti sono equiparati alla carta (a certe condizioni), vantaggi e svantaggi di quest’ultima passano ai primi. Abbiamo un’interessante pronuncia QUI (sebbene si conosca questo diverso orientamento, un po’ discutibile nel suo reciso rigore).
Cosi’ non e’ per gli altri siti che, infatti, vengono "tranquillamente" oscurati. Ecco la spiegazione di quella che, per certi versi, e’ una disparita’ di trattamento.
Tornando al punto di partenza, mi lascia un po’ preoccupato il fatto che, malgrado i siti oggetto del procedimento fossero certamente testate, li si e’ sequestrati comunque. Verissimo: siamo di fronte ad un caso macroscopico e non relativo al diritto di cronaca-critica, ma quanto si puo’ "limare" la portata dell’art. 21 Cost. per giungere a quella che anche i giudici di Rovigo hanno definito, senza mezzi termini, censura?
Son preoccupato.
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Cartella Temp

Pur non conoscendo tutti i dettagli del fatto, mi lascia mooooooooolto perplesso questa affermazione:
"In proposito il ricorrente sulla base degli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria ha precisato che la cartella "Temp" è una normale cartella di sistema dove i files possono essere salvati solo dall’utente, come è avvenuto nella fattispecie. Essa si differenzia dalla cartella "Temporary internet files" ove effettivamente possono finire i dati provenienti dalla navigazione in internet in via temporanea. Nella fattispecie però i dati rinvenuti nella cartella "Temp" erano stati salvati dall’utente, tanto è vero che al momento del sopralluogo si trovavano ancora nel computer".
Presa dove? Da una recente sentenza in tema di pedopornografia, QUI.

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Ancora sul contrassegno SIAE

E’ passata una settimana dalla sentenza della Corte di Giustizia e si leggono ancora queste notizie.
Eppure e’ una questione di contrassegno SIAE.
Perche’ tutti tacciono o, peggio, fanno finta di niente continuando con indagini, dichiarazioni trionfali e altro? Forse perche’ non hanno capito tanto bene (o non vogliono capire) le conseguenze della pronuncia: rivoluzionarie, a dir poco.
Io rilancio. E tra un paio di settimana mi trovero’ proprio a discutere della cosa, davanti all’autorita’.

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Ezmo: tutto OK?

E chi l’ha detto che i blog non servono a nulla?
Venerdi’, Guido Scorza aveva scritto un articolato post su Ezmo, la piattaforma di sharing musicale (in streaming) che sta per sbarcare anche da noi. In giro, poi, ho letto un po’ di cose che hanno tanto l’aria del marchettone. Unica eccezione, a parte Guido, Federico Cella sul Corriere.
Anch’io avevo (ed ho ancora) qualche perplessita’ di ordine legale, ma un fine settimana impegnativo mi ha impedito di esternare.
Ora, vedo che Ezmo contatta Scorza per le repliche del caso. Interessante.

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Curiosity killed the cat (?)

Questa di ANSA non sembra una gran notizia, anche se bisognerebbe conoscere bene i fatti e, senza la sentenza, e’ impossibile.
Non mi sembra una gran notizia perche’ e’ incontestabile che chi scarica materiale pedorponografico se lo procura, come vuole la legge (art. 600-quater c.p.).
Diverso potrebbe essere il caso di chi "guarda" soltanto, anche se i file vanno a finire in cache.
Ricordo una sentenza del 2005, purtroppo non approfonditissima sul punto.
Residuano le questioni sull’offensivita’ della condotta del semplice "consumatore", aspetto che, a quanto sembra, e’ stato parimenti toccato dalla Cassazione.

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Prendi una legge, trattala male

Tutto tace. Ne hanno parlato pochissimi. L’8 era uscita una timidissima ANSA. Poi, poco o nulla, almeno sui media tradizionali (vedi i vari quotidiani online). Soprattutto, imbarazza il silenzio della SIAE.
Io, però, penso sia doveroso domandarsi cosa (eventualmente) cambiera’ in penale. E cio’ che puo’ essere fatto soltanto in un modo.
Io penso che la legge sul diritto d’autore sia fatta veramente male. Tra le altre cose, ho sempre denunciato l’inopportunità di costruire una fattispecie penale su una “pecetta”.
Proviamo un po’, ora, a rileggere l’art. 171-ter, alla lettera d) quella che fa riferimento al contrassegno e riguarda i anche le ipotesi di detenzione di opere audio-video.
1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
[omissis]
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l’apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato.
Ecco, io ritengo che, dopo la decisione della Corte, non si possa non barrare la parte relativa al bollino. Del resto, è stato lo stesso giudice di Forlì-Cesena a ritenere la questione pregiudiziale…
Per adesso mi fermo qui, ma spero che ne nasca una discussione.
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Pesca telematica

Ieri mi e’ venuto un colpo. Seguivo, alla TV, le vicende del povero Gabriele Sandri, morto tragicamente e non diciamo altro. Dopo i primi servizi non documentati, su tutte le reti hanno iniziato a scorrere immagini e video del ragazzo. Ho subito pensato avessero attinto da qualche blog. Ho mandato un sms a Massimo dicendogli che, probabilmente, avevo preso sottogamba un suo recente post, ma che i fatti di ieri hanno reso di rinnovata attualita’.
Poi, la conferma sul TG5. I materiali erano, effettivamente, presi da Internet, probabilmente da queste sue pagine su MySpace.
Mi sembra tutto di pessimo gusto, questo cinico saccheggiare dei media.

Incidentalmente, sono laziale, come Gabriele Sandri. Ci tenevo a dirlo.

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Bomba: La Corte di Giustizia boccia il contrassegno SIAE

Questa e’ pesantissima…
"Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata con direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE, dev’essere interpretata nel senso che disposizioni nazionali come quelle di cui trattasi nella causa principale, in quanto abbiano stabilito, successivamente all’entrata in vigore della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, l’obbligo di apporre sui dischi compatti contenenti opere d’arte figurativa il contrassegno «SIAE» in vista della loro commercializzazione nello Stato membro interessato, costituiscono una regola tecnica che, qualora non sia stata notificata alla Commissione, non può essere fatta valere nei confronti di un privato
".
I miei personali complimenti all’Amico Andrea Sirotti Gaudenzi.
Il testo integrale e ufficiale e’ QUI (cliccare sulla cusa C-20/05 – Schwibbert).

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Abu Omar e segreto di Stato

Per gli interessati alle vicende di casa nostra, segnalo che Penale.it pubblica l’ordinanza che nega l’esistenza di un segreto di Stato nel caso Abu Omar. QUI.

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