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Aggiornamenti de Il Minottino

Volevo chiudere in questi giorni, con la rev. 1.1.0. In realtà, le novità sul caso Carlo Ruta mi hanno un po’ fermato perché mi piacerebbe comprendere anche un’analisi delle motivazioni della sentenza (attese per i primi di agosto – 90 giorni dalla data del dispositivo) e non soltanto degli atti pubblicati. Vedrò un po’. La canicola non facilita certo la lettura di un testo giuridico.
Comunque, si accettano consigli.
Intanto, mi hanno comunicato che il Minottino è stato citato in una tesi di laurea in giurisprudenza (su diffamazione, nuovi media, ecc.). Ne sono molto fiero come molto felice sono degli oltre 2.700 download ad oggi, a meno di due mesi della pubblicazione.
Grazie a tutti.

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News sul caso Carlo Ruta

Ho aspettato a scrivere qualcosa perché avevo necessità di maggiori informazioni. Ed ero anche impegnato.
Devo dire che, ora che ho molti dati in più, mi sono accorto che i fatti sono un po’ diversi da come ho letto in altri contesti. Anche se la mia conclusione – lo anticipo – è sempre per una condanna giuridicamente (molto) sbagliata.
Gli atti più significativi sono disponbili online, QUI. La motivazione della sentenza non c’è ancora, ma è facile prevederla assemblando un po’ i vari materiali. Ho motivo di ritenere che la prima sia compatibile con e diretta conseguenza dei secondi.
Ricostruiamo la storia.
Un bel (si fa per dire) giorno di fine 2004, Agostino Fera, magistrato siciliano, decide di querelare il Ruta per una presunta diffamazione chiedendo, con più argomenti, l’oscuramento del sito di cui al dominio www.accadeinsicilia.net (in effetti, oscurato dopopoco tempo). In particolare, il querelante sostiene che, a fronte della l. 62/2001, un sito (periodico, di informazione e con una “testata” coincidente con il nome di dominio) è “prodotto editoriale” ai sensi della legge citata e, pertanto, deve riportare le indicazioni di cui all’art. 2 della legge sulla stampa (l. 47/48).
Il procedimento, per queste “irregolarità”, viene stralciato da quello per diffamazione (i procedimenti penali che vedono coinvolti i magistrati sono trattati in una sede distrettuale diversa da quella ove essi svolgono le proprie funzioni) ed arriva alla Procura di Modica (competente per territorio) che, nel marzo 2006, emette un decreto di citazione a giudizio per “stampa clandestina”. Risulta, così, un certo scollamento rispetto alla tesi, suesposta, sostenuta dal querelante. Verosimilmente, le premesse sono le stesse (il dettato della l. 62/2001), ma a Modica non si parla di omesse indicazioni, bensì di omessa registrazione della testata. Fatto punito dall’art. 16 l. 47/48 che discende dalla violazione dall’art. 5 della stessa legge. Incidentalmente, il fatto, così come impostato dal querelante, aveva mera rilevanza amministrativa (v. art. 17 l. 47/48).
Nel corso del processo, il Tribunale di Modica delega alcuni accertamenti alla Postale la quale (secondo me affidandosi un po’ troppo a Webarchive) evidenzia, per quello che ne traggo io, l’insussistenza della periodicità, circostanza che potrebbe erodere l’accusa.
Malgrado ciò (e sarà molto interessante leggere le motivazioni sul punto), l’8 maggio di quest’anno arriva la sentenza, come sappiamo di condanna.
Qualche riflessione ribadendo che, malgrado la probabile consequenzialità della pronuncia rispetto agli atti che conosciamo, non è consentito rivolgere una critica diretta ad una sentenza di cui, al momento, si sconoscono le motivazioni.
Come accennato, l’imputazione non riguardava l’omissione di indicazioni obbligatorie prospettata in querela, ma quella, già nota, di “stampa clandestina”, vale a dire l’omessa registrazione della testata (il blog o, comunque, il sito Internet).
E c’è un primo problema. La registrazione è imposta per giornali o stampati. Come diceva, già più di due lustri addietro, Vincenzo Zeno-Zencovich, la telematica non può certo rientrare nella definizione dell’art. 1 l. 47/48. Del resto, le ordinanze citate dal querelante sono relative al civile/amministrativo (una riguarda la registrazione di Interlex) ove non vige il divieto di analogia in malam partem (l’applicazione di una legge regolante un caso analogo in danno dell’imputato). Dunque, non sono disinvoltamente richiamabili per equiparare Internet alla stampa.
L’ostacolo più grande è, invece, la legge 62/2001 che introduce una definizione di “prodotto editoriale” (con conseguenti obblighi) vastissima, tale da abbracciare anche le comunicazioni telematiche. E il caso riguardante Carlo Ruta ha un (mezzo) precedente (che, però, non so quali esiti finali abbia avuto).
Ma non è finita qui. Contrariamente a Guido Scorza, ritengo che il successivo d.lgs. 70/2003 abbia definitivamente chiarito le cose, cioè che la registrazione di cui si parla all’art. 7, comma 3 sia quella della testata, presso il tribunale (e non gli altri adempimenti per il ROC). Se ciò è vero e se è parimenti vero che Carlo Ruta non ha mia chiesto “provvidenze” per il proprio blog, ecco perché la blogosfera non deve registrarsi in tribunale.
Insomma: per quel caso, la formula giusta doveva essere assolutoria “perché il fatto non sussiste”.

P.S.: Penso che il Minottino abbia bisogno di un energico aggiornamento sul tema, a sostegno della tesi appena esposta.

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L’UE vuole regole per i blog, ma dimentica le libertà

La notizia non è dell’ultimo minuto, ma penso valga la pena di rilanciarla.
Marianne Mikko è un’eurodeputata estone, quota PSE, giornalista (con tanto di laurea).
Come membro della Commissione per la cultura e l’istruzione, ha ritenuto di dover promuovere un progetto di relazione “sulla concentrazione e il pluralismo dei mezzi d’informazione nell’Unione europea”.
I propositi direi che sono lodevoli, ma… anche ricordando che la “madrina” del documento è una giornalista – che, evidentemente, percepisce anche la “nuova concorrenza” – non ci si stupisce se, alla fine, si va sempre a parare nello stesso cantone…
Un assaggio:

considerando che i weblog sono un mezzo di espressione sempre più comune, sia per gli operatori del settore dei mezzi d’informazione che per i privati cittadini; considerando altresì che lo status dei loro autori ed editori, inclusa lo status giuridico, non viene definita né indicato chiaramente ai lettori dei weblog, il che è fonte di incertezze per quanto riguarda l’imparzialità e l’affidabilità delle informazioni, la protezione delle fonti, l’applicabilità di codici di condotta e l’attribuzione di responsabilità in caso di azioni legali

dunque

propone di chiarire fra l’altro lo status giuridico dei weblog e incoraggia la loro classificazione su base volontaria in funzione delle responsabilità professionali e finanziarie e degli interessi dei loro autori ed editori.

I motivi:

Lo sviluppo e l’accettazione di nuove tecnologie ha favorito la nascita di nuovi canali mediatici e di nuovi tipi di contenuti. La comparsa di nuovi media ha apportato al panorama mediatico un maggiore dinamismo e una maggiore diversità; la relazione incoraggia l’utilizzo responsabile dei nuovi canali.
In tale contesto la relazione sottolinea che la mancanza di una definizione dello status degli autori e degli editori di weblog e di indicazioni al riguardo provoca incertezze per quanto concerne l’imparzialità, l’affidabilità, la protezione delle fonti, l’applicabilità di codici etici e l’attribuzione delle responsabilità in caso di controverse giudiziarie.
La relazione raccomanda il chiarimento dello status giuridico delle diverse categorie di autori ed editori di weblog, nonché la dichiarazione degli interessi e la classificazione volontaria dei weblog.

Mie considerazioni? Pregiudizi e paletti, ma richiami chiari ed universali alla libertà di espressione del pensiero anche per i blogger neppure l’ombra.
Doveri tanti, diritti pochi o nulli. Solita storia.

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Info sulle revisioni de “il Minottino”

Considerato che, nella pagina apposita e in privato, mi hanno convinto della necessità di correzioni e/o specificazioni, ricordo che “il Minottino”, anche per la sua immaterialità (nel senso che non è a stampa se non per opera di chi lo scarica), è un work in progress (specie nel suo primo periodo di vita). Penso che, presto, sarà rilasciato nella sua rev. 1.0.1. (forse 1.1.1).
Spero non vi siano problemi anche perché informerò tempestivamente dopo aver fatto caricare i nuovi file.

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Il Minottino su ISSUU – UPDATED

Nikink ha reso disponibile Il Minottino su ISSUU. Grazie, sembra fin bello.

Aggiornamento: QUI c’è il mio account ISSUU, sempre con le versioni aggiornate.

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Presentazione de il Minottino livestream

Intorno alle 16.30, sul blog di simplicissimus, QUI.

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L’indice, definitivo, della rev. 1.0.0

Finalmente, sono riuscito a chiudere tutto. Non ce la facevo più… Di seguito, l’indice definitivo de “il Minottino” e, sino alla presentazione, blindato. Nel senso che, come si capisce dal titolo, ci saranno rev. 1.1.1, 1.2.5, e via dicendo. Per cui, visto anche che esiste un’apposita pagina di discussione, ci sarà tutto tempo e occasione per modificare e/o aggiungere.

  • Prefazione di Antonio Tombolini
  • Introduzione alla rev. 1.0.0
  1. C’era una volta la legge sulla stampa
  2. 2001: il Web è stampa? Sì, anzi no
  3. 2006: il blog è stampa? Riproviamoci
  4. Il c.d. ddl “Levi-Prodi”
  5. Alcuni chiarimenti in tema di ingiuria e diffamazione
  6. La diffamazione non punibile
  7. Responsabilità per commenti
  8. Responsabilità per link e feed
  9. Il diritto all’immagine e la privacy
  10. Diritto d’autore e link di contenuti altrui
  11. Licenze d’uso: il caso BlogBabel tra diritto d’autore e diritto all’oblio
  12. Web radio e Podcast
  13. Pubblicità
  14. Sequestri e dintorni
  15. Chi giudicherà? (Questioni di giurisdizione e competenza)
  • Bibliografia Web
  • Giurisprudenza Web
  • Legislazione Web
  • Altri documenti Web
  • Blogroll di giuristi “internettiani”
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