Category Archives: Commercio Elettronico

AICEL e-Commerce Awards 2017

Tra le cose che faccio per non annoiarmi, per non impantanarmi, c’è sicuramente lo studio delle problematiche giuridiche correlate al commercio elettronico.
AICEL, Associazione Italiana Commercio Elettronico (di cui sono fiero componente del comitato scientifico), ha organizzato, per quest’anno (per il prossimo si vedrà), un contest specifico denominato “e-Commerce Awards” che individuerà il miglior sito di commercio elettronico.
Farò parte della giuria anche perché, malgrado la cosa sembri banalotta, in un sito di e-commerce c’è molto da fare per essere conformi alla legge (e per non prendersi sanzioni).

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Autopromozione > Master (non chef)

Sono reduce da una breve trasferta, di due giorni: per un processo fuori sede e una lezioncina (in realtà cinque ore pur “lorde”…) nell”àmbito di un master post lauream organizzato dalla Fondazione Bruno Visentini, in particolare dal Collega avv. Alfonso Papa Malatesta.
Nel Master “Diritto d’Impresa”, sono stato coinvolto nel modulo “Imprese e nuove tecnologie”.
Nella suggestiva location della sede LUISS a Roma, svestiti i panni del penalista mi sono lanciato su temi che – ma non tutti lo sanno – fanno parte dell’altra metà della mia attività, anche se quella in toga è prevalente.
Tra diritto d’autore, diritto industriale, diritto commerciale, privacy, commercio elettronico e diritto dei consumatori, il tempo è passato assai velocemente.
Pare ci sia stato un buon feedback. Io ringrazio l’avv. Papa Malatesta e spero l’esperienza si potrà ripetere anche il prossimo anno: ho già un po’ di idee da proporre agli organizzatori.

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Luce sui cookie

Ci siamo, era prevedibile. Visto che le regole sui cookie sono entrate in vigore da un po’ (con il d.lgs. 69/2012), il Garante ha avviato un’apposita consultazione pubblica per la stesura di un’informativa semplificata.
Lato imprenditore sul Web, un’occasione per ripensare al “sito a norma” di cui avevamo parlato allo SMAU, anche perché le sanzioni ci sono, eccome, anche di carattere penale.

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Due appuntamenti due (autopromozione)

Venerdì prossimo, il 5 ottobre, dalle 10, farò parte, in quota Lsdi, di un bel panel inserito nell’Internet Festival pisano. Si parlerà del giornalista e della sua identità digitale. Sono stato chiamato a commentare le motivazioni della sentenza di Cassazione che, finalmente, ha assolto Carlo Ruta dal reato di stampa clandestina. Vicenda che riguarda tutti coloro che hanno un qualche sito (non soltanto blog, per la verità):

Giovedì 18 dicembre ottobre, invece, a Milano in contesto SMAU gestirò, per IWA Italy, uno slot gratuito da cui sortiranno indicazioni per realizzare un “sito a norma”. Tra il presuntuoso e l’eclettico, avrò modo di parlare di privacy, diritto d’autore, commercio elettronico e tutela del consumatore.
Il sito dice che i posti a sedere sarebbero finiti, ma pare che si possa assistere anche stando in piedi.

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Giornalettismo > L’Ue vieta i filtri sul P2P?

(da Giornalettismo del 24 novembre 2011)

Vietati i filtri sul peer-to-peer. E’ questa, in sostanza, il senso della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea emessa proprio oggi.

Tutto, in realtà, nasce da una decisione un po’ scellerata con la quale il Tribunale di prima istanza di Bruxelles aveva imposto ad un provider di connettività, su istanza della SABAM (omologa della nostra SIAE), di impedire gli scambi peer to peer in violazione delle norme sul diritto d’autore.

In pratica, come ben evidenziato dalla Corte di Appello di Bruxelles che ha sottoposto il caso alla Corte di Giustizia, si era imposto al provider un sistema di filtraggio:
– di tutte le comunicazioni elettroniche che transitavano per i loro servizi, in particolare mediante programmi peer-to-peer;
– da applicarsi indistintamente a tutta la sua clientela;
– a titolo preventivo;
– a spese esclusive dei singoli provider;
– senza limiti nel tempo.

Proprio sul punto è intervenuta la Corte Europea che ha stabilito che un giudice dell’Unione non può ingiungere quanto sopra per la contrarietà alle norme comunitarie (peraltro, regolarmente recepite dai singoli Paesi) vigenti in tema di dati personali, commercio elettronico e anche diritto d’autore. Non si tratta di una cosa da poco. Gioiscono i provider che, non avendo un obbligo generale di sorveglianza, vedono oggi allontanarsi il pericolo che qualche giudice nazionale imponga loro adempimenti francamente esorbitanti, onerosi, forse addirittura irrealizzabili.

Gioiscono gli utenti che eviteranno controlli preventivi e indiscriminati in danno della loro privacy (un po’ come accaduto a seguito del caso Peppermint), potendo godere della pienezza dei servizi telematici. Insomma, una vittoria importante – anche se ottenuta su una decisione palesemente censurabile – a beneficio di molti. Fine dei giochi, dunque? Non si vuole rovinare la festa a qualcuno, ma chi pensa che la decisione europea abbia messo fuorilegge, ad esempio, anche i sequestri di siti mediante inibizione di accesso, si sbaglia di grosso.

La sentenza è intervenuta soltanto per il fenomeno peer-to-peer sull’ipotesi di filtri generalizzati, preventivi e a tempo indeterminato, predisposti nell’ambito di una sorveglianza attiva del provider. Da qui a ritenere illegali anche i “nostrani” sequestri di siti (tecnicamente molto più semplici) ce ne passa, purtroppo. Complice una giurisprudenza discutibilmente “creativa” circa l’inibizione di cui sopra, i fornitori di connettività saranno ancora tenuti a rispettare i decreti di sequestro.

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Siamo circondati

Io, forse in modo poco popolare, non credo che certe iniziative di legge siano “bavagli”. Sono soltanto strumentali a certi interessi economici che non hanno niente a che vedere con la libera espressione del pensiero.

Dopo la vicenda del regolamento AGCOM (in autunno ne vedremo delle belle…) è spuntato il ddl C-4511 presentato dall’On. Fava, leghista, che, prendendosela anche con l’Unione Europea (si legga la relazione), ha proposto una serie di ingarbugliatissime (quanto stravaganti) modifiche al d.lgs. 70/2003 sul commercio elettronico, in particolare sulle responsabilità dei provider. Tutto ciò per difenderci dai farmaci farlocchi.

Altri ne hanno già parlato ampiamente, è inutile che annoi i lettori.

La cosa interessante è che, poco dopo, l’On. Centemero, PdL, se ne è uscita con il ddl C-4549, guarda caso di “modifica degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di responsabilità e di obblighi dei prestatori di servizi della società dell’informazione e per il contrasto delle violazioni dei diritti di proprietà industriale operate mediante la rete internet”.

Il testo non è ancora noto, ma io – che, pure, non amo il gioco d’azzardo – potrei scommettere una cifra seria sulla sostanziale identità rispetto al primo.

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Mo’ te spiego

Dopo gli oscuri quanto esilaranti avvisi di tempo addietro, Google decide di spiegare le modifiche alle condizioni di AdSense. O, almeno, decide di spiegare quali siano.

Gentile publisher,
Le scriviamo per informarla che i Termini e condizioni di AdSense, validi per il suo account, saranno modificati a breve. I Termini aggiornati saranno validi a partire da domani, 22 marzo 2011; potrà consultarli all’indirizzo http://www.google.com/intl/it/adsense/terms/terms_and_conditions_20110218.html. I Termini aggiornati sostituiranno quelli che si trovano al seguente indirizzo: https://www.google.com/adsense/localized-terms
Queste modifiche sono state effettuate in seguito alla decisione di Google del maggio 2010 di rendere pubblica la quota di compartecipazione alle entrate dei prodotti AdSense per i contenuti e AdSense per la ricerca (al seguente indirizzo: http://it-adsense.blogspot.com/2010/05/quota-di-compartecipazione-alle-entrate.html). Per chiarezza, abbiamo evidenziato le modifiche di seguito.
L’articolo 12.1(d) è stato modificato nella forma seguente:
(d) altri eventi verificatisi in connessione con la visualizzazione degli Annunci sulla/e Sua/e Proprietà. La quota di ricavi che Lei riceverà sarà determinata da Google a sua discrezione. I pagamenti saranno calcolati esclusivamente sulla base dei registri tenuti da Google. Per qualsiasi domanda relativa al prodotto, saremo lieti di risponderle sul nostro Forum: http://www.google.com/support/forum/p/adsense?hl=it
Cordiali saluti,
Il team di Google AdSense
© 2011 Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublino 4, Irlanda. Le abbiamo inviato questa email di servizio obbligatoria per informarla di un importante cambiamento che interessa il prodotto o l’account AdSense da lei utilizzato.

Ma, come si legge, va anche in profondo, nel senso che (citando il messaggio di cui sopra)

queste modifiche sono state effettuate in seguito alla decisione di Google del maggio 2010 di rendere pubblica la quota di compartecipazione alle entrate dei prodotti AdSense per i contenuti e AdSense per la ricerca

Il passaggio trova specchio in un atto ufficiale AGCM nell’ambito di una procedura avviata nanti la stessa Authority, dove si capisce che queste decisioni è stata indotta dall’indagine.
Sicché la trasparenza di Google non sembra essere super-spontanea…

Qualche commentatore magari un po’ meno allineato?

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Leggo che… ma scopro chi…

Mi colpisce il titolo dell’articolo su La Stampa online: "Il decalogo per la sicurezza dei cybershopper". Penso… sara’ una guida per non prendere fregature nello shopping telematico. Cosa buona, sempre opportuna.
E invece no… C’e’ di mezzo la BSA e, dietro la maschera dell’altruismo natalizio, nasconde un comunicato che mira a difendere soltanto i produttori di software. Per favore, ditemi quale puo’ essere la rilevanza degli acquisti, inconsapevoli, di software taroccato…
Rimediamo, senza poter vantare i lettori del quotidiano torinese. Ecco, ad esempio, cosa dice Il Sole 24 Ore riportando anche le indicazioni di PayPal (visto che le aste online sono sempre piu’ diffuse). Parliamo di fregature vere: acquisizione illecita di dati personali/bancari (es.: phishing), commercianti inesistenti, transazioni non sicure, ecc.

Aggiornamento del 12 dicembre 2006: ecco, su Repubblica c’e’ questa guida (vera) al commercio elettronico sicuro.

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Commercio elettronico sicuro

Il Centro Europeo Consumatori ha messo online una guida per evitare fregature negli acquisti di commercio elettronico.
Da leggere, da questa pagina.

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E-commerce e insoddisfatti

Lo riferisce il Corriere.
Ho molti amici che comprano e vendono mille cose su Ebay. Ma si avventurano meno a comprare da un negozio online, ancorche’ italiano. Non me lo spiego tantissimo.
Di certo, l’e-commerce prolifera, ma pochi si adeguano seriamente alle regole del gioco, come il Codice del Consumo, preferendo copiare e incollare, a casaccio, disclaimer, condizioni e informative di altri.
Beh… forse avrebbero bisogno di una consulenza come si deve… 😉

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