Category Archives: Diritti digitali

Giornalettismo > Il copyright e i poteri forti della Rete

(da Giornalettismo del 23 marzo 2012)

Un amico mi ha detto che questo editoriale è equilibrato. In realtà, a me sembra un po’ dai toni accesi, quelli di una volta. Un po’ “sopra le righe”, come una volta ho detto di un altro che se l’è pure presa, il permalosone.

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L’anno scorso, d’improvviso, l’AgCom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) ha affermato di voler redigere un regolamento per la risoluzione delle diatribe sul diritto d’autore online.

L’idea non era piaciuta per il timore che tra i poteri che l’Autorità sembrava volersi attribuire vi fosse anche quello di ordinare l’oscuramento dei siti sospettati di violazioni della proprietà intellettuale. Col sospetto, peraltro, che ciò potesse costituire una scusa per un intervento in realtà meramente censorio.

Insomma, secondo alcuni il solito tentativo di imbavagliare la Rete con uno strumento dall’apparenza legale e, fatto altrettanto grave, bypassando la magistratura.

Personalmente, non ho mai avallato questa tesi un po’ paranoica, ma qualche rischio ci poteva essere. Il perché lo capiremo alla fine dell’articolo.

Fatto sta che, malgrado il sorprendente parere favorevole del costituzionalista (ed ex giudice costituzionale) Valerio Onida, e dopo una “proposta” molto soft di regolamento, il presidente AgCom, Corrado Calabrò, è andato in commissione parlamentare a riferire che non hanno potere regolamentare. Che ci pensi, allora, il legislatore.

Come mai questo clamoroso “revirement”?

Prova a spiegarlo Edoardo Segantini in un editoriale che è il vero bersaglio di queste mie riflessioni: “Poi però Calabrò deve aver avuto paura di mettersi contro la parte del «popolo della rete» più insofferente a qualsiasi limitazione, che trova nei big dell’economia digitale potenti alleati e in Parlamento ascoltatori sensibili”.

Queste e altre amenità qualunquiste contenute nel pezzo in commento, dimostrano, in realtà, sia un interesse di parte (comprensibile, rispettabile, ma non lo eleviamo ad interesse universale), sia un marcato misoneismo che, peraltro, si svela nella vacua locuzione “popolo della rete” (comunque, con le mie fortissime perplessità sull’uso del minuscolo, forse voluto).

Non è la prima volta che Segantini si occupa di temi tecnologici. Ha trattato di social network, banda larga, neutralità della Rete, spesso con curiosità, competenza ed equidistanza, va detto.

Che succede, ora? Credo che dietro ci sia il misoneismo di cui dicevo, forse il voler essere rassicurante come una Rete 4, magari anche una giornata storta: succede.

E c’è soprattutto la partigianeria di chi non vuole adattarsi al mondo che cambia sopra ogni singolo. Sì, perché i “poteri forti” non sono certo le “potenti organizzazioni offshore” – quasi un complottismo occulto – ma, piuttosto, certe note concentrazioni capitaliste – e “tradizionali”, nel senso weberiano – che si arrogano il diritto di pilotare il sapere.

Fermo restando che una semplice authority – peraltro costituita nei modi che anche Segantini dimostra di conoscere perfettamente – non può certo assurgere ad arbitro di un medium – la Rete – che è senza dubbio il veicolo più libero che si conosca: salvo l’intervento dell’autorità, appunto.

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Internet e diritti dell’Uomo: un falso problema UPDATED

Ieri ho scritto una cosina su Giornalettismo circa le affermazioni di Vinton Cerf in ordine al diritto all’accesso ad Internet.

Riassunto essenziale: Cerf nega che il diritto de quo sia un diritto umano (più correttamente, nella prospettiva linguistica ricordatami da un amico, “diritto dell’Uomo”) e il suo pensiero può essere riassunto in una sola frase “technology is an enabler of rights, not a right itself”.

Le ragioni del sì, dell’opposta tesi, sono note e, volendo rimanere anche soltanto in Italia, partono dall’iniziativa di Stefano Rodotà con il supporto di Wired.it per arrivare ad un disegno di legge presentato al Senato e volto all’introduzione, nella Costituzione, di uno specifico art. 21-bis riservato alla Rete.

Le motivazioni del fronte del sì sono nobili, non si discute. Purtroppo, però, c’è il classico equivoco di fondo: chi (come me) sta dalla parte del no, non vuole negare il diritto all’accesso ad Internet, ma lo ritiene già presente sia tra i diritti dell’Uomo internazionalmente riconosciuti che nelle Costituzioni di molti paesi.

Nella nostra, ad esempio, è pacificamente ricompreso nell’art. 21 il quale fissa il diritto alla libera espressione del pensiero e quello all’informazione; e questi ultimi stanno ad Internet come il fine sta al mezzo. Personalmente, credo che ciò non possa essere messo in dubbio.

In conclusione, malgrado i nobili motivi e gli autorevoli sponsor, l’iniziativa, oltre a non avere basi giuridiche nel senso meglio visto, rischia di essere mera propaganda.

Occupiamoci della concreta e quotidiana attuazione dell’art. 21 Cost., talvolta dimenticato anche nei nostri tribunali, usiamo meglio le nostra risorse umane.

Aggiornamento del classico poco dopo: leggo alcuni commentatori che affermano che Cerf neghi che l’accesso ad Internet sia un diritto dell’Uomo; ma l’hanno letto l’articolo sul NYT? Cerf dice che è compreso in altri diritti, quelli citati nel post.

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Il Web non è un nuovo Far West

Sentenza interessante, da leggere. Nel “giro” giuridico, se n’è parlato intorno alla metà del mese scorso, ma la discussione è caduta quasi subito.
Interessante perché il ricorso è stato presentato direttamente dall’indagato (il titolare del sito sequestrato, a quanto si capisce anche estensore degli scritti ritenuti denigratori) e, verosimilmente, vergato dallo stesso (esorbita un po’ da certe rigidità da avvocato).
Interessante perché, pur non costituendo un trattato sul tema, dice (e, forse, era proprio il caso di sottolinearlo) che su Internet non si può fare quello che si vuole. Ci sono i diritti degli altri, da rispettare rapportandoli ai nostri.

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La vera storia dell’emendamento Cassinelli

Dopo la notizia dell’approvazione, in Commissione, dell’emendamento Cassinelli volto a “salvare” i blog dal paventato obbligo di rettifica, pare che tutti si siano finalmente calmati.

Io, però, vedo ancora un po’ di confusione in giro, per esempio proprio sul testo dell’emendamento Cassinelli. Ne sta girando una vecchia versione (sostanzialmente, quella di due anni fa), più complessa e gravosa.

L’emendamento, però, è quello che riporto sotto, ricevuto direttamente dal “padre”, vale a dire dallo stesso on. Roberto Cassinelli il quale mi ha confermato che quello precedente (il n. 1.950 rintracciabile QUI) pur formalmente sopravvissuto sarà “sovrascritto” da questo più recente

#Al comma 29, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: i siti internet che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e registrati ai sensi dell’articolo 5.

#Conseguentemente, al medesimo comma:

##lettera d), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: i siti internet che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e registrati ai sensi dell’articolo 5.

##lettera e), capoverso, sostituire le parole: delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: dei siti internet che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e registrati ai sensi dell’articolo 5,

Ora, non c’è più spazio per dubbi: il testo è chiaro e chirurgico nell’escludere le realtà non professionali.

Detto ciò, vorrei fare una piccola precisazione. Io sono tra quelli (pochi, però aumentati di numero, ultimamente) che pensavano che ogni emendamento fosse superfluo. Ciò perché quell’estensione dell’obbligo di rettifica era posta pur sempre all’interno di una legge – la 47/48 – riguardante (esclusivamente) la stampa; sicché a questa e soltanto a questa si sarebbe potuta applicare e non ai siti amatoriali.

E’ quella che, nel nostro linguaggio, si chiama “interpretazione sistematica” ed è prevista dall’art. 12 delle Preleggi.

E’ stato detto che l’affannarsi di emendamenti costituisse, invece, prova dell’applicabilità a tutta la Rete con la conseguente necessità di rimediare, appunto, tramite emendatio.

Non credo che, in assenza di qualcosa di più, si tratti di un argomento sufficientemente solido: i politici si affannano sovente per ragioni politiche e non giuridiche, mentre molti tra i proponenti non sono giuristi, dunque non posso fare diritto..

Mi consola il fatto che un giurista – appunto, Cassinelli – dia un qualche valore alla mia tesi, osservando che l’emendamento rappresenta anche un mezzo per evitare interpretazioni giudiziarie non conformi.

Quello che ho sempre sostenuto anch’io.

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L’ammazzaammazzablog

Con Roberto Cassinelli ci conosciamo da anni. Abbiamo un carissimo amico in comune, è un Collega ed è stato Consigliere del mio CDO.
Non ho avuto difficoltà ad ottenere un’intervista sul suo emendamento all'”ammazzablog” (il famoso comma 29 dell’art. 1 del ddl sulle intercettazioni). In una manciata di battute, chiarisce molte cose e – perdonatemi la presunzione – ha detto delle cose positive anche sulla mia interpretazione.
Alessandro D’Amato di Giornalettismo è stato sempre molto attento al tema. Ne abbiamo discusso ed abbiamo deciso di realizzare questa cosa insieme, a “reti unificate”.
QUI su Giornalettismo, qui sotto per il mio blog, appunto.

Anzitutto, quello che credo interessi ai più: si può confidare nell’approvazione del suo emendamento? In quali tempi?

L’emendamento in Commissione ha raccolto il sostegno di tutte le forze parlamentari, con l’esclusione dell’Italia dei valori. Pertanto, si può ragionevolmente pensare che in Assemblea non ci si discosti dal voto della Commissione. Quanto alla tempistica, credo che la prossima settimana potrebbe essere decisiva per il voto sul ddl intercettazioni.

Alcuni ritengono – ed io sono tra questi – che il testo originario, cioè quello facente riferimento generico ai “siti informatici”, non fosse applicabile, indistintamente, a tutte le realtà, ma soltanto alla “stampa” vera e propria, con tanto di registrazione, direttore, redazione, ecc. Ciò in considerazione della collocazione all’interno della l. 47/48 appunto sulla stampa. Cosa pensa di questa interpretazione?

Che può essere condivisa, ma non è l’unica: ciò significa che il dettato normativo del ddl, così com’è, lascia spazio a troppi dubbi.

Perché, dunque, ha inteso presentare l’emendamento?

Per evitare interpretazioni giurisprudenziali di senso opposto a quella poc’anzi illustrata. Già in passato abbiamo potuto appurare che i giudici, quando si tratta di tratta di internet, si consentono un ampio margine di manovra. È un rischio che il mio emendamento vuole scongiurare.

Sui media vi è molta confusione, anche relativamente al testo da Lei presentato, forse a causa di una Sua prima proposta formulata due anni fa e decisamente più gravosa rispetto a quella odierna. Può spiegarci gli effetti pratici della Sua nuova ipotesi di modifica?

L’obbligo di rettifica on-line varrà solo ed esclusivamente per le testate giornalistiche registrate. Tutti gli altri siti internet non dovranno preoccuparsene.

E’ noto a tutti i caso di Carlo Ruta, lo storico siciliano condannato, anche in appello, per stampa clandestina in relazione al suo blog. Vi è il pericolo che altri siti possano essere riconosciutistampa, pur senza essere registrati, e sottoposti alla disciplina della rettifica con le conseguenze di legge?

Tempo fa proposi di modificare la legge sulla stampa al fine di chiarire definitivamente che solo i siti delle testate giornalistiche, o i veri e propri quotidiani on-line, debbono essere considerati stampa e quindi registrati presso il Tribunale. La mia proposta di legge giace nel 2008 presso la Commissione cultura della Camera, senza che sia ancora stata esaminata. La sentenza del Tribunale di Modica, alla quale la domanda fa riferimento, dimostra che il problema esiste e va affrontato. C’è da dire pure, però, che il noto caso di Carlo Ruta è finora l’unico in un’Italia che conta un enorme numero di siti web gestiti amatorialmente.

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NonVasco

Nonciclopedia si autosospende. Tutto nasce da una mail dell’avvocato di Vasco Rossi. L’artista non ha gradito la voce a lui riservata, anzi si è sentito addirittura diffamato.
Ma la comunicazione tra avvocato e Nonciclopedia evidentemente non funziona, così addirittura arriva una querela.
I ragazzi di Nonciclopedia si spaventano un po’ e decidono di chiudere tutto almeno sino a quando la vicenda non sarà più chiara.
Peccato, veramente peccato, perché Nonciclopedia conteneva delle pagini memorabili.
Eppure, sarebbe bastato pochissimo per risolvere la situazione.

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Se ti sequestro la stampa telematica – UPDATED

La Procura di Caltanissetta sequestra alcuni documenti pubblicati da La Repubblica online indagando due giornalisti per violazione del segreto istruttorio.
Questo, in estrema sintesi (e con qualche imprecisione voluta per rendere la cosa più comprensibile),  i fatti delle ultime ore riguardanti il sequestro preventivo di alcuni verbali di interrogatorio di Riina e non solo.
Un fatto gravissimo se guardiamo al comma 3 dell’art. 21 della Costituzione:

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

E tale tutela è confermata anche a livello di legislazione ordinaria dal R.d.l. 561/46 che, all’art. 2, comma 2, così stabilisce

In deroga a quanto è stabilito nell’articolo precedente, si può far luogo al sequestro dei giornali o delle altre pubblicazioni o stampati, che, ai sensi della legge penale, sono da ritenere osceni (o offensivi della pubblica decenza) ovvero che divulgano mezzi rivolti (a impedire la procreazione o) a procurare l’aborto o illustrano l’impiego di essi o danno indicazioni sul modo di procurarseli o contengono inserzioni o corrispondenze relative ai mezzi predetti.

Visto che siamo sicuramente fuori di questi casi (anche di quelli tra parentesi non più vigenti…) che cosa è successo? Difficile dirlo senza poter visionare il provvedimento di sequestro, ma sorge il sospetto che le peculiarità della Rete abbiano consentito certe sbavature (laddove per la stampa cartacea si sarebbe, forse, “osato” meno).
In alcuni casi, la giurisprudenza ha ritenuto la legittimità del sequestro della stampa (annunci collegati alla prostituzione e fotografie in realtà non vera “stampa”), ma è chiaro che non versiamo in queste ipotesi di confine.
Non resta, allora, da ribadire che, malgrado l’importanza delle indagini in tema di mafia, il fatto resta gravissimo. Meriterebbe maggiore visibilità, anche per essere valutato dall’opinione pubblica.

Aggiornamento del 3 ottobre 2011: Marco Scialdone, nei commenti, mi ricorda di segnalare questa sentenza che potrebbe spiegare la cosa.

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Nobili cause, pessimi argomenti

In concreto: se un blogger (che tragga anche un minuscolo introito grazie al suo sito, magari grazie agli adsense di Google) pubblica nel suo sito uno spezzone di un articolo di giornale, di una trasmissione tv o di un brano musicale, rischia di dover scegliere tra una lunga e costosa controversia da dirimere davanti all’Agcom o, semplicemente, l’autocensura.

Questo è il lapidario parere di Alessandro Gilioli, che si può leggere sul suo blog su l’Espresso online. In realtà, si tratta di un’affermazione profondamente sbagliata.
Premetto che la mia contrarietà alle regole volute da AGCOM è nota e ben più articolata (QUI e QUI).
Detto ciò, bisogna riconoscere che lo stesso schema di regolamento menziona le eccezioni alla riproduzione riservata (eccezioni che, comunque, avrebbero operato comunque, pure in assenza del richiamo).  Parlo dell’art. 70 l. 633/41 e ne cito i primi due commi:

1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.

. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma.

La presenza di avvisi pubblicitari sul blog, in quanto generanti “lucro”, potrebbe in effetti impedire l’operatività del comma 1-bis, ma il comma 1 sarebbe comunque pienamente applicabile perché i fini concorrenziali sono chiaramente estranei all’attività dei blogger. Idem per quanto riguarda il fine “commerciale” che non è semplicemente introitare delle piccole somme per gli ads.
E ci sarebbe anche l’art. 65, per dirla tutta.
Nessun rischio concreto di controversia, dunque, perché il diritto di riproduzione è, a certe semplici condizioni, già concesso dalla legge e i giornalisti, che ne beneficiano quotidianamente, lo sanno benissimo.
Poi, è chiaro che al mondo ci sono anche quelli dalla causa facile, ma si tratta di fenomeni patologici che possono interessare gli psichiatri, non di argomenti seri per opporsi ad una norma.
Fermo resta, peraltro, che la diffusione telematica di opere al di là delle eccezioni di cui sopra oggi è già reato, AGCOM o no, e anche in assenza di lucro: art. 171 lett. a-bis) l.d.a. A maggior ragione se il lucro c’è: art. 171-ter, comma 2, lett. a-bis).
Ben venga, allora, il contenzioso davanti all’AGCOM?

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Play it again, Levi – 3 anni dopo

Io non credo che il ddl intercettazioni contenga norme ammazzablog, la mia posizione è nota.
Però, non ho alcuna difficoltà a segnalare l’iniziativa di Agorà Digitale alla quale auguro la più grande fortuna.
L’Associazione presieduta da Marco Cappato ha organizzato una  raccolta firme telematica per cercare di “disinnescare” certe regole che assumono come liberticide.
Si segnala anche l’elenco dei parlamentari che hanno proposto emendamenti alla norma. C’è pure il mitico Ricardo Franco Levi… amarcord
QUI gli emendamenti proposti.  Ecco quello proposto dal nostro, insieme ad altri

Al comma 29, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: , ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 5.

Conseguentemente, al medesimo comma: lettera d), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: , ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 5;

lettera e), capoverso, sostituire le parole: , ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: riconducibili a giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 5. 1. 910. Zaccaria, Giulietti, Levi, Corsini, Colombo, Pollastrini, Concia, Laganà Fortugno, De Biasi.

P.S.: Secondo me, è un buon emendamento.

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ZeusNews > Tra bavagli, censure e complottismi

Mentre già c’è chi si organizza per il consueto prosecchino in piazza, ecco la mia opinione sulla legge “ammazzablog”. Dissenting opinion, come spesso succede.

(da ZeusNews del 26 settembre 2011)

Censura, bavaglio, ammazzablogger. Sono locuzioni tanto ricorrenti – quasi da complottismo – che oramai hanno perso ogni carica vitale e suggestiva.

Dove stanno, questa volta, le trame contro la blogosfera? Qui: “Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono”.

Si tratta del comma 29 dell’articolo 1 del disegno di legge C-1415-B, cioè il celeberrimo disegno di legge sulle intercettazioni (nella sua ultima versione ritornata alla Camera) sul quale, tra l’altro, il Governo vorrebbe porre la fiducia, blindandone il testo. Il che ci condurrebbe, a breve, ad averla come norma definitivamente vigente. Ma i condizionali vanno sottolineati perché si parla pur sempre di iniziative legislative che sono, invero, mosse politiche prive di esiti certi.

Ad ogni modo, vediamo la norma più da vicino, senza occuparci del più delicato e diverso problema delle intercettazioni, per capire se l’allarme sia veramente fondato.

Anzitutto, si deve evidenziare che la norma andrebbe a incidere sulla legge 47/1948, la fondamentale legge sulla stampa. E, come vedremo, non si tratta di un particolare. Le modifiche riguarderebbero l’articolo 8 che già prevede il dovere di pubblicare dichiarazioni o rettifiche. In questo modo, in caso di approvazione, l’articolo 8 (sottoposto ad altri adattamenti) “suonerebbe” così; ed è facile farsi un’idea d’insieme.

Prevedere un obbligo di pubblicare una rettifica non mi pare costituisca censura o bavaglio perché dalla violazione di detto obbligo non consegue, ad esempio, la sanzione della “cancellazione” del brano o, addirittura, la chiusura del sito. L’eventuale pena lo può indebolire economicamente, anche parecchio, ma il punto è sempre quello: la regola non mira a impedire la libera espressione del pensiero, ma obbliga (soltanto) a pubblicare la rettifica o la dichiarazione (qualunque essa sia, ma è sempre stato così) per di più perché non possiamo dimenticarci di un eventuale soggetto diffamato – a fronte di lesioni alla dignità o contrarietà alla verità.

A prescindere da ciò, si potrà obiettare che un blog, per fare l’esempio più immediato, non è, di regola, in grado di “sostenere” questi oneri aggiuntivi, semplicemente perché non ha, sempre di regola,la struttura dell’informazione professionale.

Premetto un mio personalissimo pensiero: ancora una volta, ci troviamo di fronte a una norma scritta sulla Rete, ma che svela la perfetta ignoranza di chi l’ha scritta e la piena incapacità di scrivere norme chiare nella materia che ci riguarda.

In un momento in cui la giurisprudenza si accorge che anche l’informazione professionale online non può essere semplicemente parificata a quella “tradizionale” (il direttore di una testata telematica pur registrata non risponde con lo stesso rigore di quello di una testata cartacea), il legislatore si irrigidisce e sembra addirittura fare passi nella direzione opposta.

La disposizione non è chiara, non lo si vuole nascondere, e la relazione al disegno di legge non aiuta. In più (l’emendamento di quattro senatori PD) che ha inserito l’inciso “ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica ha intorbidito ulteriormente le acque.

D’altro canto, malgrado l’espresso auspicio della Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni, nessuna tra le altre soluzioni (ad esempio, quella Radicale/PD – molto netta e precisa – o quella dell’on. Cassinelli non realmente radicale) è stata approvata. Sicché non ci resta che tenerci il testo citato e ragionare su quello. E credo che la soluzione sia proprio davanti al nostro naso.

E’ evidente che non si può estrarre una singola regola dal contesto normativo che la circonda. Si tratta, molto banalmente, di utilizzare, per l’interpretazione, quello che i giuristi chiamano “argomento sistematico” che fa chiaro riferimento a un “sistema” in cui la disposizione, appunto, si inserisce.

Il sistema è la citata legge 47/1948, inequivocabilmente chiamata “Disposizioni sulla stampa”. E se, di per sé, una pubblicazione telematica non è stampa (anche ai sensi dell’articolo 1), allora ciò che è contenuto in quella legge non può esservi applicato per il solo riferimento ai “siti informatici” contenuto nella regola di cui si discute.

Internet non è automaticamente stampa, dobbiamo sempre ricordarlo, e, oramai, la giurisprudenza è sufficientemente solida sul punto (tranne che per il singolare caso di Carlo Ruta). Pertanto, quella norma potrà applicarsi soltanto ai siti che possono essere definiti stampa in relazione ai quali e in considerazione delle peculiarità telematiche si sono volute introdurre specifiche regole.

Fortunatamente, per concludere, gli allarmi sono quasi del tutto infondati, perché i problemi, come per il già citato caso riguardante Carlo Ruta, potrebbero nascere soltanto in talune aule di giustizia.

Se è vero che non si può escludere che un giudice possa interpretare male la regola, è anche vero che le novità non introducono alcun bavaglio, tanto meno con volontà censorie: “Non attribuire a cattiveria ciò che puoi facilmente spiegare con la stupidità” (il cosiddetto Rasoio di Hanlon).

P.S.: Mentre scrivevo questo articolo, mi sono accorto che c’è chi la pensa sostanzialmente come me. Credo vada citato per ulteriori spunti: Alessandro D’Amato, per Giornalettismo.

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