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Category Archives: Diritto d’autore
Autopromozione > Cybercrimes e Processo penale. I reati, le indagini, la difesa – Vasto, 23 marzo 2018
Venerdi sarò ospite del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vasto (CH) per un interessante convegno che sarà a “sei mani” (oltre il Presidente).
Vediamo un po’, ci sarà anche una scolaresca, molto interessante…
QUI il programma.
Autopromozione > Master Diritto d’autore e Diritto delle opere artistiche, Milano
Dal 18 aprile 2018 al 6 giugno 2018, organizzato da Altalex, sarò tra i docenti del master di cui all’oggetto, con l’Amico avv. Andrea Sirotti Gaudenzi (che ringrazio per la fiducia accodatami) e l’avv. Massimo Stefanutti.
QUI il programma. Io, ovviamente, mi occuperò della parte penale (e pure, in parte, delle sanzioni amministrative).
Son tutti sceriffi con il Far West degli altri
“Dobbiamo evitare di cadere in un nuovo Far West. Servono regole anche per Internet”.
La citazione appartiene a Giovanni Pitruzzella, presidente AGCOM. L’ho tratta da un articolo-intervista di Daniele Manca pubblicata, ieri, sul Corriere online.
Ed è un’affermazione nota, che ritorna sovente, dunque, tutto sommato, ben poco originale.
Tuttavia, ogni volta che la sento o la leggo io mi allarmo puntualmente perché la premessa “Far West” accostata alla (ritenuta) necessità di “regole per Internet” è il peggiore degli approcci. Lo sostengono in molti, non sono certo il primo né l’unico.
Internet non è il “Far West” semplicemente perché Internet non è un “luogo”, ma è soltanto un “mezzo”. E credo che una personalità così apicale dovrebbe saperlo. Temo, però, che prevalgano ignoranza e pregiudizio, come al solito.
Donde, il riferimento a “regole per Internet”, oltre a fare un po’ paura a chi ha a cuore le libertà, è improprio, giusta l’erroneità della premessa.
Ma c’è un altro passaggio, specifico, molto interessante: a proposito di informazione.
“Appropriandosi dei contenuti che vengono offerti gratuitamente ai cittadini, si fa passare il concetto che quei contenuti non siano stati prodotti con dei costi. Ci si abitua a considerare l’informazione attendibile qualcosa di gratuito. Questo significa mettere fuori mercato gli editori, vale per la carta stampata come per la tv. A lungo andare, come faranno a sopravvivere senza poter sostenere i costi?”
Anche in questo caso, Internet c’entra realmente poco, forse niente.
Lo “sciacallaggio” dei contenuti editoriali sulla Rete non è cosa nuova ed è, anzi, spesso praticata dalle grandi testate. Ce lo ricordava, proprio in questi ultimi giorni, Massimo Mantellini a commento di una nota Fieg.
Eppure, nessuno pensa che la colpa di questo sciacallaggio sia Internet e che per evitare il Far West ci vogliano nuove regole.
Ci sarà un perché.
Autopromozione > Master (non chef)
Sono reduce da una breve trasferta, di due giorni: per un processo fuori sede e una lezioncina (in realtà cinque ore pur “lorde”…) nell”àmbito di un master post lauream organizzato dalla Fondazione Bruno Visentini, in particolare dal Collega avv. Alfonso Papa Malatesta.
Nel Master “Diritto d’Impresa”, sono stato coinvolto nel modulo “Imprese e nuove tecnologie”.
Nella suggestiva location della sede LUISS a Roma, svestiti i panni del penalista mi sono lanciato su temi che – ma non tutti lo sanno – fanno parte dell’altra metà della mia attività, anche se quella in toga è prevalente.
Tra diritto d’autore, diritto industriale, diritto commerciale, privacy, commercio elettronico e diritto dei consumatori, il tempo è passato assai velocemente.
Pare ci sia stato un buon feedback. Io ringrazio l’avv. Papa Malatesta e spero l’esperienza si potrà ripetere anche il prossimo anno: ho già un po’ di idee da proporre agli organizzatori.
La manica larga del miope
Venerdì è stata pubblicata in Gazzetta la legge 67/2014 che, nell’ordine, tratta dei seguenti argomenti:
– rivisitazione del sistema sanzionatorio e depenalizzazione di alcuni reati;
– introduzione della messa alla prova estintiva del reato (di fattispecie relativamente lievi, ovviamente);
– ampio rimaneggiamento delle regole su contumacia e irreperibili.
Ebbene a parte i due ultimi argomenti (che stanno generando discussioni tra i giuristi e maledizioni all’indirizzo di un legislatore un po’ confuso), per quello che ci riguarda, col primo blocco di articoli viene depenalizzato anche l’art. 171-quater l. 633/41 in tema di diritto d’autore che così recita
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da euro 516 a euro 5.164 chiunque, abusivamente ed a fini di lucro:
a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore;
b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovideo delle prestazioni artistiche di cui all’art. 80.
Una fattispecie che, specie alla lett. a), francamente non ricordo di aver mai visto contestata (forse perché un po’ ridicola).
Non c’è che dire, un legislatore assai lungimirante.
533.958,88 Euro
Marco Pierani ci fa notare che il regolamento AGCOM sulla tutela del diritto d’autore pur non essendo ancora in vigore, ci costa già oltre mezzo milione di euro, per la precisione la cifra di cui al titolo.
L’iniquo scompenso
Equo compenso: lo vogliono proprio aumentare, malgrado le proteste.
Ma che cos’è l’equo compenso? La duplicazione (riproduzione) di un’opera dell’ingegno (un film, una canzone, ecc.) è normalmente riservata. Nel senso che vi possono procedere soltanto coloro che detengono il relativo diritto. Alla nascita tale diritto appartiene all’autore, ma, normalmente, viene ceduto a chi fa business, dunque all’editore.
La legge, però, ci consente di fare una o più copie private per uso personale, ovviamente se disponiamo dell’originale. Ma la stessa legge prevede che chi è titolare del diritto sia in qualche modo indennizzato. Appunto, con il compenso che la legge definisce “equo” in quanto calcolato in modo “equitativo”, non direttamente correlato al numero delle copie.
I supporti destinati alla copia digitale sono molteplici: hard disc, CD-DVD, chiavette USB, schede; ma anche tutti i dispositivi che hanno una memoria interna, cioè lettori Mp3 e… telefonini.
Su tutti questi oggetti si paga l’equo compenso che è sostanzialmente a carico dell’utente finale.
Ecco cosa potete vedere acquistando, ad esempio, un iPhone 5s
Perché non piace? Malgrado quanto diceva Padoa Schioppa, l’italiano ha una certa antipatia per tasse, imposte e balzelli vari. Nel nostro caso, però, c’e’ qualcosa di più. Provo ad elencare:
– i soldi vanno a finire alla SIAE, un ente già commissariato ed oggetto di numerose critiche;
– il ricavato viene ridistribuiti agli autori sulla base di criteri che premiano i grandi e penalizzano quelli piccoli;
– soprattutto, l’imposizione dell’equo compenso si basa sul falso presupposto che tutti coloro che usano supporti e/o dispositivi vi immagazzinino copie di opere protette. Anche la macchina fotografica che uso per le foto delle vacanze, per dire.
E ora vogliono pure aumentarlo.
Seminare vento
Prince è certamente tra gli artisti più gelosi delle proprie opere. Fate una prova su Youtube, cercate un suo video, non troverete molto rispetto ad altre star.
Per carità: uno ha certamente il diritto di difendere le proprie opere, il proprio lavoro, ma credo debba farlo intelligentemente.
Fare causa ai fan che pubblicano video sui propri blog non è una cosa furba, a maggior ragione se, oltre alla rimozione dei contenuti, si chiedono milioni di risarcimento come proprio Prince ha fatto di recente: salvo, poi, capire che ha fatto una stupidaggine che gli si è rivoltata contro.
C’è chi scommette sull’ulteriore recidiva.
Un plagio surreale?
Uno dei fondamentali del diritto d’autore dice che la legge, in questo àmbito, tutela l’espressione dell’idea non l’idea in sé.
Allora,, non potremo affermare di essere stati i primi, ad esempio, a dipingere una natura morta per vantare la relativa esclusiva sul genere. Potremo soltanto riservarci una certa esecuzione, un certo stile, insomma.
Il surrealismo nasce quasi cent’anni fa, non è certo una novità. Due nomi tra tutti: Magritte e Dalì.
Eppure, è un filone ancora fecondo. In Italia è attualmente rappresentato anche da Giuseppe Mastromattteo, artista e art director.
Succede che Swatch esce con una campagna pubblicitaria… “imbarazzante”. Sì, perché i punti di contatto con il lavoro del nostro sono decisamente tanti e sembrano andare al di là della comune ispirazione surrealista.
Ne parla oggi Repubblica.
Giornalettismo > Regolamento Agcom: perché i diritti d’autore non si difendono violando la legge
(da Giornalettismo del 15 dicembre 2013)
Con il nuovo regolamento AGCOM sulla “tutela” del diritto d’autore la Rete non sarà più la stessa: sarà più controllata, meno liberà, più in mano ad un’autorità amministrativa piuttosto che all’autorità giudiziaria.
Il comunicato stampa dell’Authority è, per la verità, totalmente rassicurante. E, d’altro canto, viste le polemiche dei mesi scorsi, non poteva essere altrimenti.
Vi si afferma che il regolamento è stato approvato all’unanimità, che sono stati consultati tutti i “soggetti interessati”, che c’è stata interlocuzione con la Commissione Europea.
Si sostiene anche che le nuove regole vorrebbero colpire non già l’utente finale, ma le violazioni “massive”, soprattutto, infine, che non rappresentano un limite alla libertà della Rete.
In realtà non è perfettamente così, sono molti a dissentire, in prima fola consumatori e provider, “soggetti interessati” che non hanno avuto la benché minima soddisfazione avanzando le proprie istanze.
Facciamo qualche approfondimento.
Il regolamento, nel suo nocciolo, prevede una spiccia procedura di “notice and takedown”, vale a dire di segnalazione e rimozione di contenuti diffusi in violazione delle norme sul diritto d’autore.
I “rimedi” approntati possono arrivare sino alla “disabilitazione” del sito, financo straniero, che pubblica, anche per mano di soggetti diversi dal titolare, contenuti ritenuti illegali.
In verità, però, non è ben chiaro quale sia la fonte normativa posta alla base del potere regolamentare di AGCOM in materia di diritto d’autore.
E’ una questione fondamentale cui si è cercato di di rispondere con un generico riferimento al decreto legislativo 70/2003 su commercio elettronico, che, però, molti hanno criticato, sin da subito.
L’Authority, comunque, ha sempre sostenuto che i soggetti tenuti all’eventuale rimozione sarebbero stati soltanto i provider, ma il regolamento non prevede tale limitazione; sicché la cosa riguarda veramente tutti, anche l’ultimo titolare di un account su un comune social network.
Ciò fa perfettamente comprendere che se già la posizione dei provider, costretti, loro malgrado, a trasformarsi in veri e propri sceriffi della Rete, è assai gravosa, il peso si tale ruolo è ancora più insopportabile per gli utenti non professionali.
Incidentalmente, non pochi hanno trovato un po’ risibile un ordine di rimozione dell’Autorità inviato ad un soggetto straniero.
Al di là di tali incongruenze, il regolamento prevede qualcosa di ancora più inquietante: una procedura “abbreviata” che è, ovviamente, anche meno garantita.
Sicché si svela il reale scopo del regolamento, vale a dire quello di offrire un’iniqua scorciatoia alle major che, ora, possono rivolgersi ad una semplice autorità amministrativa evitando il ricorso all’autorità giudiziaria, l’unico soggetto realmente in grado di garantire giustizia.
E’ esattamente questo il punto: sebbene la possibilità di un ricorso giurisdizionale non venga meno, i titolari dei diritti avranno, dall’entrata in vigore del regolamento (31 marzo 2014), la possibilità di godere di questa facile scorciatoia che non è prevista per nessun’altra categoria. Alla faccia dell’uguaglianza di tutti di fronte alla legge.